Legge Regionale Piemonte 2/3/2011 n. 1
Articolo 6
Modifica all'articolo 6 della L.R. n. 20/2009.
Modifica all'articolo 6 della L.R. n. 20/2009.
1. L'articolo 6 della L.R. n. 20/2009, è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Facoltà comunali in ordine all'applicazione della legge.
1. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono indicare i parametri quantitativi e qualitativi stabiliti dagli strumenti urbanistici non derogabili per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7.
2. I comuni istituiscono e aggiornano l'elenco degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7, anche per evitare che, mediante interventi successivi, siano superati i limiti di cui alla presente legge.".
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20Articolo 2 - Modifica all'articolo 2 della L.R. n. 20/2009.
Articolo 3 - Modifica all'articolo 3 della L.R. n. 20/2009
Articolo 4 - Modifica all'articolo 4 della L.R. n. 20/2009.
Articolo 5 - Modifica all'articolo 5 della L.R. n. 20/2009.
Articolo 6 - Modifica all'articolo 6 della L.R. n. 20/2009.
Articolo 7 - Modifica all'articolo 7 della L.R. n. 20/2009.
Articolo 8 - Modifica alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21.
Articolo 9 - Norma transitoria.
Articolo 10 - Norma abrogativa.