Articolo Normativa

Legge Regionale Piemonte 2/3/2011 n. 1

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica) e alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti).

Articolo 5

Modifica all'articolo 5 della L.R. n. 20/2009.

Modifica all'articolo 5 della L.R. n. 20/2009.

1. L'articolo 5 della L.R. n. 20/2009, è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Limitazioni.
1. Gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7 non possono essere realizzati su edifici che, al momento della richiesta, risultano eseguiti in assenza o in difformità anche parziale dal titolo abilitativo, fatti salvi gli edifici realizzati prima che fosse obbligatorio tale titolo.
2. Gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7 non possono essere realizzati su edifici o ambiti, individuati dai piani regolatori come centri storici comunque denominati, aree esterne d'interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti, nuclei minori, monumenti isolati, singoli edifici, civili o di architettura rurale, di valore storico-artistico o ambientale o documentario, nei parchi nazionali e nelle aree protette istituite con legge regionale.
3. Gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7 non possono essere realizzati nelle fasce fluviali classificate A e B del PAI, nonché nelle aree individuate dai piani regolatori in classe di pericolosità IIIa), IIIc) e IIIb4) ove indicata, secondo le indicazioni della Circ.P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP e negli abitati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).
4. Gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7 sono realizzabili nelle aree individuate dai piani regolatori ricadenti in classe di pericolosità I, II, IIIb2) e IIIb3), ovvero in classe di pericolosità IIIb) se non diversamente suddivisa, ai sensi della Circ.P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP, fatto salvo quanto previsto dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici. Gli interventi di ristrutturazione edilizia in tali aree possono comprendere anche la integrale demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti.
5. Negli edifici ricadenti all'interno di aree dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136 e 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), sono ammessi solo gli interventi di cui all'articolo 3, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.
6. Gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7, ove autorizzabili, devono rispettare le normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, nonché le disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004 e quanto definito dalle norme del PAI e dalle norme degli strumenti urbanistici adeguati al PAI; devono inoltre acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari prima della richiesta del titolo abilitativo.
7. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alla presente legge non possono essere derogate le norme vigenti in materia di commercio.
8. Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 non sono utilizzabili per i rustici, ai quali si applica la legge regionale 29 aprile 2003, n. 9(Norme per il recupero funzionale dei rustici), salvo che siano già stati oggetto di recupero ai sensi della L.R. n. 9/2003 o regolarizzati al catasto edilizio urbano.".

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20
Articolo 2 - Modifica all'articolo 2 della L.R. n. 20/2009.
Articolo 3 - Modifica all'articolo 3 della L.R. n. 20/2009
Articolo 4 - Modifica all'articolo 4 della L.R. n. 20/2009.
Articolo 5 - Modifica all'articolo 5 della L.R. n. 20/2009.
Articolo 6 - Modifica all'articolo 6 della L.R. n. 20/2009.
Articolo 7 - Modifica all'articolo 7 della L.R. n. 20/2009.
Articolo 8 - Modifica alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21.
Articolo 9 - Norma transitoria.
Articolo 10 - Norma abrogativa.