Articolo Normativa

Legge Regionale Campania 28/12/2009 n. 19

Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa.

Articolo 6 bis

Interventi edilizi in zona agricola

Interventi edilizi in zona agricola

1. Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola.

2. Per gli immobili di cui al comma 1 è possibile applicare le disposizioni dell’articolo 4 o dell’articolo 5 della presente legge, con l’obbligo di destinare non meno del venti per cento della volumetria esistente ad uso agricolo.

3. Le opere di urbanizzazione primaria, nelle zone agricole e nelle zone classificate “E” interessate dagli interventi previsti dal presente articolo, sono realizzate a spese dei soggetti richiedenti i singoli interventi secondo le disposizioni della vigente normativa in materia edilizia.

4. L’applicazione del presente articolo si attua anche mediante il cumulo delle volumetrie di più edifici ricadenti nell’ambito fondiario unitario, formato da particelle contigue, di proprietà del medesimo richiedente già alla data dell’entrata in vigore della presente legge. Le aree oggetto di demolizione, rimaste libere, devono essere oggetto di apposito ripristino ambientale da realizzarsi prima della costruzione del nuovo immobile.

5. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti, al fine di adeguare, incentivare e valorizzare l’attività delle aziende agricole, è consentita la realizzazione di nuove costruzioni ad uso produttivo nella misura massima di 0,03 mc/mq di superficie aziendale.(1)

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(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, L.R. 5 gennaio 2011, n. 1.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Obiettivi della legge.
Articolo 2 - Definizioni.
Articolo 2 bis - Disciplina per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico
Articolo 3 - Casi di esclusione.
Articolo 4 - Interventi straordinari di ampliamento.
Articolo 5 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione.
Articolo 6 - Prima casa.
Articolo 6 bis - Interventi edilizi in zona agricola
Articolo 7 - Riqualificazione aree urbane degradate.
Articolo 8 - Misure di semplificazione in materia di governo del territorio.
Articolo 9 - Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato.
Articolo 10 - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9.
Articolo 11 - Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell’Area sorrentino-agerolese.
Articolo 11 bis - Disposizioni per la delocalizzazione di immobili da aree a rischio idrogeologico molto elevato e dalla zona rossa a rischio eruzione del Vesuvio
Articolo 12 - Norma finale e transitoria.
Articolo 12 bis -
Articolo 13 - Dichiarazione d’urgenza.