Articolo Normativa

Legge Regionale Campania 28/12/2009 n. 19

Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa.

Articolo 5

Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione.

Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione.

1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’aumento, entro il limite del trentacinque per cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione, da realizzarsi all’interno dell’area nella quale l’edificio esistente è ubicato, di proprietà del soggetto richiedente (1).

2. L’aumento di cui al comma 1 è consentito:

a) nel caso di edifici a destinazione abitativa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo (2);

b) per interventi che non modificano la destinazione d’uso prevalente degli edifici interessati;

c) nel caso di edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati (2);

d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità o rischio idraulico e da frana elevata o molto elevata (2);

e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico.

3. Il numero delle unità immobiliari residenziali originariamente esistenti può variare, purché le eventuali unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile non inferiore a sessanta metri quadrati (1).

4. [È consentito, nella realizzazione dell’intervento di cui al comma 1, l’incremento dell’altezza preesistente fino al venti per cento oltre il limite previsto all’articolo 2, comma 1, lettera h)] (3).

5. Per la realizzazione dell’aumento è obbligatorio:

a) l’utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla normativa vigente. L’utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l’agibilità, ai sensi dell’articolo 25(R) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, dell’intervento realizzato;

b) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale n. 236/1989, attuativo della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati);

c) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica.

6. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l’aumento ai sensi della presente legge, non può essere modificata la destinazione d’uso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

7. L’aumento non può essere realizzato su edifici residenziali privi di relativo accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento. L’aumento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Negli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, a parità di volume, di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere mantenute le distanze già esistenti da edifici fronteggianti, qualora inferiori a quelle prescritte per le nuove edificazioni dalla normativa vigente(4).

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(1) Comma modificato dall’art. 1, L.R. 5 gennaio 2011, n. 1.

(2) Lettera modificata dall’art. 1, L.R. 5 gennaio 2011, n. 1

(3) Comma abrogato dall’art. 1, L.R. 5 gennaio 2011, n. 1.

(4) Comma aggiunto dall’art. 1, L.R. 5 gennaio 2011, n. 1.



Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Obiettivi della legge.
Articolo 2 - Definizioni.
Articolo 2 bis - Disciplina per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico
Articolo 3 - Casi di esclusione.
Articolo 4 - Interventi straordinari di ampliamento.
Articolo 5 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione.
Articolo 6 - Prima casa.
Articolo 6 bis - Interventi edilizi in zona agricola
Articolo 7 - Riqualificazione aree urbane degradate.
Articolo 8 - Misure di semplificazione in materia di governo del territorio.
Articolo 9 - Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato.
Articolo 10 - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9.
Articolo 11 - Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell’Area sorrentino-agerolese.
Articolo 11 bis - Disposizioni per la delocalizzazione di immobili da aree a rischio idrogeologico molto elevato e dalla zona rossa a rischio eruzione del Vesuvio
Articolo 12 - Norma finale e transitoria.
Articolo 12 bis -
Articolo 13 - Dichiarazione d’urgenza.