Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 6/8/2010 n. 14

Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale

Articolo 1

Modifiche all’articolo 1 della l.r. 30/2006 e sostituzione dell’allegato A con gli allegati A1 e A2; conseguenti modifiche alla l.r. 34/1978

Modifiche all’articolo 1 della l.r. 30/2006 e sostituzione dell’allegato A con gli allegati A1 e A2; conseguenti modifiche alla l.r. 34/1978

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell’articolo 1 è sostituita dalla seguente:
“Configurazione del sistema regionale. Interventi di razionalizzazione e semplificazione per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema regionale. Contributo al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale. Modifiche alla l.r. 34/1978.”; 
b) il comma 1 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“1. In attuazione dell’articolo 48 dello Statuto di autonomia, il sistema regionale è costituito dalla Regione e dagli enti di cui agli allegati A1 e A2.  La Giunta regionale provvede ad aggiornare gli allegati in occasione dell’approvazione di atti e provvedimenti istitutivi di nuovi enti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L’elenco aggiornato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.”
c) dopo il comma 1 dell’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
“1bis. La Giunta regionale differenzia, in relazione alla tipologia degli enti, le forme della loro partecipazione al sistema regionale, il potere d’indirizzo della Regione, nonché i rapporti finanziari, i poteri e le modalità di controllo, anche ispettivo, e di vigilanza.  1ter. I compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti di cui al comma 1 individuati, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite.  1quater. Le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui al comma 1ter, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell’effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale.”; 
d) al comma 2 dell’articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1) all’alinea, dopo le parole: “Al fine di contribuire” sono inserite le seguenti: “alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale,”;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) gli enti di cui all’allegato A1 svolgono tra loro e a favore della Regione le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività”;
3) alla lettera b), le parole: “i soggetti” sono
sostituite dalle seguenti: “gli enti”;
4) prima del punto 1 della lettera c) è inserito il seguente:
“01) armonizzare le politiche del personale degli enti di cui all’allegato A1;”;
5) al punto 2 della lettera c) e alla lettera
cbis), le parole: “dei soggetti” sono sostituite dalle seguenti: “degli enti”;
6) al punto 1 della lettera cbis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche con l’avvalimento del patrocinio dell’Avvocatura regionale da parte degli enti di cui all’allegato A1, sezione I”;
e) il comma 3 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente: 
“3. La Giunta regionale, nella definizione degli schemi delle convenzioni di cui al comma 2, lettera c), e nell’adozione delle misure di cui al comma 2, lettera cbis), provvede alle necessarie differenziazioni e graduazioni in ragione della collocazione degli enti di cui al comma 1 .”;
f) il comma 4 dell’articolo 1 è abrogato;
g) dopo il comma 4 dell’articolo 1 è inserito il seguente:
“4bis. In conformità al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), l’organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 30 della legge regionale 7 luglio 2008, n.  20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), coordina i nuclei di valutazione degli enti di cui all’allegato A1.”.
h) dopo il comma 5bis dell’articolo 1 sono aggiunti i seguenti:
“5ter. Ai componenti dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori degli enti di cui all’allegato A1, sezione I, spetta un’indennità per l’espletamento delle funzioni in misura non superiore al dieci per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Ai presidenti degli stessi collegi spetta un’indennità in misura non superiore al quindici per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali.  Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della presente legge 5quater. La Giunta regionale vigila sullo svolgimento dei compiti istituzionali, sull’attività amministrativa e  contabile e sul funzionamento degli organi degli enti del sistema regionale. Con deliberazione della stessa Giunta regionale sono disciplinate le modalità di esercizio dell’attività di vigilanza e controllo, compreso lo svolgimento dell’attività ispettiva.  5quinquies. La Giunta regionale procede allo scioglimento o revoca degli organi di amministrazione degli enti di cui all’allegato A1, sezione I,  in caso di:
a) gravi violazioni di disposizioni normative;
b) grave inosservanza degli indirizzi programmatici o delle direttive regionali;
c) mancata realizzazione delle priorità strategiche;
d) prolungata inattività o riscontrata inefficienza;
e) gravi irregolarità amministrative e contabili;
f) dissesto finanziario.
5sexies. In caso di scioglimento, il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario per la temporanea gestione dell’ente.  5septies. Le disposizioni di cui ai commi 5quinquies e 5sexies trovano applicazione ove non sia diversamente disposto dalle discipline di settore.  5octies. I consigli di amministrazione e i collegi dei revisori degli enti dipendenti sono costituiti rispettivamente da un numero di componenti non superiore a cinque e a tre. Per il consiglio di amministrazione dell’ERSAF le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della presente legge.  5nonies. La partecipazione ad organismi consultivi degli enti dipendenti dà luogo soltanto alla corresponsione di un gettone di presenza.  5decies. Al personale degli enti dipendenti si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della  Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - ARPA).
5undecies. Per i direttori degli enti dipendenti la retribuzione non può essere superiore a quella prevista dall’articolo 29, comma 5, della l.r.  20/2008.”
i) l’allegato A è sostituito dai seguenti:

“Allegato A1
Sezione I
Enti dipendenti
a) Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il lavoro (ARIFL)
b) Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia (ARPA)
c) Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF)
d) Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione

Società partecipate in modo totalitario
a) Cestec s.p. a. - Centro per lo sviluppo tecnologico, l’energia e la competitività delle PMI lombarde
b) Finlombarda s.p.a.
c) Infrastrutture Lombarde s.p.a.
d) Lombardia Informatica s.p.a.

Sezione II
Enti sanitari
a) Azienda regionale dell’emergenza urgenza (AREU)
b) Aziende sanitarie locali (ASL);
c) Aziende ospedaliere (AO);
d) fondazioni IRCCS di diritto pubblico:
Policlinico San Matteo di Pavia
Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta di Milano
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
Policlinico Mangiagalli Regina Elena di Milano
e) Consorzio “Città della salute”

Enti pubblici
a) Aziende lombarde per l’edilizia residenziale (ALER)

Allegato A2
Società a partecipazione regionale
a) Ferrovie Nord Milano (FNM S.p.A.)
b) Navigli Lombardi S.c.a.r.l.

Enti pubblici
a) Consorzi di bonifica
b) Enti Parco regionali

Fondazioni istituite dalla Regione
a) Fondazione Centro Lombardo per l’incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio;
b) Fondazione IREALP - Istituto di Ricerca per l’Ecologia e l’Economia applicate alle Aree alpine
c) Fondazione Film Commission
d) Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA).”

 

2. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f bis) del comma 3 dell’articolo 37, le parole: “di cui alla lettera a)  dell’allegato A” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’allegato A1, sezione I”;
b) al comma 1 degli articoli 78, 78 bis e 79, le parole: “di cui alla lettera
a) dell’allegato A” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’allegato A1, sezione I”;
c) nella rubrica dell’articolo 79 bis, le parole: “enti e aziende dipendenti”, sono sostituite dalle seguenti: “enti dipendenti”; 
d) nel comma 1 dell’articolo 79 bis, le parole: “gli enti e le aziende dipendenti”, sono sostituite dalle seguenti: “gli enti dipendenti”;
e) nella rubrica dell’articolo 79 ter, le parole: “dei soggetti”, sono sostituite dalle seguenti: “degli enti”;
f) al comma 1 dell’articolo 79 ter, le parole: “I soggetti del sistema regionale, di cui all’allegato A”, sono sostituite dalle seguenti: “Gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2”; 
g) al comma 2 dell’articolo 79 ter, le parole: “sulla base degli indirizzi stabiliti dal DPEFR” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base degli indirizzi stabiliti dagli atti di programmazione regionale”; dopo le parole: “attuativi necessari” sono inserite le seguenti: “graduando in ragione della tipologia degli enti”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 1 della l.r. 30/2006 e sostituzione dell’allegato A con gli allegati A1 e A2; conseguenti modifiche alla l.r. 34/1978
Articolo 2 - Modifiche agli articoli 11, 12, 13, 15, e 16 della l.r. 16/1999
Articolo 8 - Disposizioni finali
Articolo 10 - Entrata in vigore

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