Legge Regionale Lombardia 6/8/2010 n. 14
Articolo 8
Disposizioni finali
Disposizioni finali
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il regolamento di organizzazione dell’ARPA è adeguato ai nuovi assetti.
2. La Giunta regionale determina il compenso spettante ai commissari.
3. Per il triennio 2010/2013 le indennità di cui all’articolo 1, comma
5ter, non possono comunque superare l’importo di € 22.500,00 per il Presidente e di € 15.000,00 per gli altri componenti.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 1 della l.r. 30/2006 e sostituzione dellallegato A con gli allegati A1 e A2; conseguenti modifiche alla l.r. 34/1978Articolo 2 - Modifiche agli articoli 11, 12, 13, 15, e 16 della l.r. 16/1999
Articolo 8 - Disposizioni finali
Articolo 10 - Entrata in vigore
