Decreto Legge 31/5/2010 n. 78
Articolo 43
Zone a burocrazia zero
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30/7/2010, N. 122----------------------------------------------------------------------------------
TITOLO III - Sviluppo ed infrastrutture
Zone a burocrazia zero
1. Possono essere istituite nel Meridione d’Italia zone a burocrazia zero.
2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell’art. 118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, le nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto godono dei seguenti vantaggi:
a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti
conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed
oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di
natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumita'
pubblica, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di
Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze
di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i provvedimenti
conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente
adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se un
provvedimento espresso non e' adottato entro tale termine. Per i
procedimenti amministrativi avviati d'ufficio, fatta eccezione per
quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di
incolumita' pubblica, le amministrazioni che li promuovono e li
istruiscono trasmettono al Commissario di Governo, i dati e i
documenti occorrenti per l'adozione dei relativi provvedimenti
conclusivi. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l'incolumita'
pubblica;
b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE dell’ 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 159 dell’11 luglio 2009, nonche’ in quella dell’Aquila individuata con deliberazione del CIPE assunta in data 13 maggio 2010, le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;
c) nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio, le Prefetture-Uffici territoriali di governo assicurano assoluta priorità alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1. (1)
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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 30/7/2010, n. 122.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anniArticolo 2 - Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio
Articolo 3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca dItalia - riduzioni di spesa
Articolo 4 - Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni
Articolo 5 - Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici
Articolo 6 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi
Articolo 7 - Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti
Articolo 8 - Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
Articolo 9 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
Articolo 10 - Riduzione della spesa in materia di invalidità
Articolo 11 - Controllo della spesa sanitaria
Articolo 12 - Interventi in materia previdenziale
Articolo 13 - Casellario dellassistenza
Articolo 14 - Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali
Articolo 15 - Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione
Articolo 16 - Dividendi delle società statali
Articolo 17 - Interventi a salvaguardia dell euro
Articolo 18 - Partecipazione dei comuni allattività di accertamento tributario e contributivo
Articolo 19 - Aggiornamento del catasto
Articolo 20 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni alluso del contante e dei titoli al portatore
Articolo 21 - Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
Articolo 22 - Aggiornamento dellaccertamento sintetico
Articolo 23 - Contrasto al fenomeno delle imprese apri e chiudi
Articolo 24 - Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita sistemica
Articolo 25 - Contrasto di interessi
Articolo 26 - Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento
Articolo 27 - Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi
Articolo 28 - Incrocio tra le basi dati dellINPS e dellAgenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa
Articolo 29 - Concentrazione della riscossione nellaccertamento
Articolo 30 - Potenziamento dei processi di riscossione dellINPS
Articolo 31 - Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi)
Articolo 32 - Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi
Articolo 33 - Stock options ed emolumenti variabili
Articolo 34 - Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per lapertura di rapporti con operatori finanziari
Articolo 35 - Razionalizzazione dellaccertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale
Articolo 36 - Disposizioni antifrode
Articolo 37 - Disposizioni antiriciclaggio
Articolo 38 - Altre disposizioni in materia tributaria
Articolo 39 - Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Articolo 40 - Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno
Articolo 41 - Regime fiscale di attrazione europea
Articolo 42 - Reti di imprese
Articolo 43 - Zone a burocrazia zero
Articolo 44 - Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti allestero
Articolo 45 - Disposizioni in materia di certificati verdi e di convenzioni CIP6/92
Articolo 46 - Rifinanziamento del fondo infrastrutture
Articolo 47 - Concessioni autostradali
Articolo 48 - Disposizioni in materia di procedure concorsuali
Articolo 49 - Disposizioni in materia di conferenza di servizi
Articolo 50 - Censimento
Articolo 51 - Semplificazione dellinstallazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale
Articolo 52 - Fondazioni bancarie
Articolo 53 - Contratto di produttività
Articolo 54 - EXPO
Articolo 55 - Disposizioni finanziarie
Articolo 56 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Allegato 2 - Allegato 2
