Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 12/2/2010 n. 10

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.

Allegato 4

Allegato A2 Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della provincia

ALLEGATO 4
Allegato A2 Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza
della provincia

Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo. b) Impianti industriali destinati:
alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno. c) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell’Allegato II al decreto legislativo 152/2006);
per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell’Allegato II al decreto legislativo 152/2006);
per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell’Allegato II al decreto legislativo 152/2006);
per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
per la fabbricazione di esplosivi.
d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3. g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno. h) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. i) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. l) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). m) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3. n) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). o) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti. p) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). q) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3. r) Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 900 posti per scrofe. s) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici. t) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.


   


    

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Oggetto della legge
Articolo 2 - Finalità generali e principi di tutela ambientale
Articolo 3 - Finalità
Articolo 4 - Definizioni
Articolo 5 - Ambito di applicazione
Articolo 6 - Casi di esclusione
Articolo 7 - Obblighi generali
Articolo 8 - Semplificazione dei procedimenti
Articolo 9 - Partecipazione
Articolo 10 - Raccordo normativo con le leggi regionali in materia di programmazione e di governo del territorio
Articolo 11 - Attribuzione delle competenze
Articolo 12 - Autorità competente
Articolo 13 - Funzioni dell’autorità competente
Articolo 14 - Supporto tecnico all’autorità competente
Articolo 15 - Funzioni del proponente
Articolo 16 - Funzioni dell’autorità procedente
Articolo 17 - Esercizio delle competenze in forma associata
Articolo 18 - Soggetti da consultare
Articolo 19 - Criteri di individuazione degli enti territoriali interessati
Articolo 20 - Criteri di individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale
Articolo 21 - Modalità di svolgimento della VAS
Articolo 22 - Procedura di verifica di assoggettabilità
Articolo 23 - Procedura per la fase preliminare
Articolo 24 - Rapporto ambientale
Articolo 25 - Consultazioni
Articolo 26 - Espressione del parere motivato
Articolo 27 - Conclusione del processo decisionale
Articolo 28 - Informazione sulla decisione
Articolo 29 - Monitoraggio
Articolo 30 - Procedimento di VAS per piani e programmi interregionali
Articolo 31 - Procedimento di VAS per piani e programmi aventi effetti anche sul territorio di altre regioni
Articolo 32 - Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali
Articolo 33 - Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente
Articolo 34 - Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza
Articolo 35 - Coordinamento tra VAS e valutazione integrata di piani e programmi
Articolo 36 - Modifiche alla l.r. 1/2005
Articolo 37 - Disposizioni transitorie
Articolo 38 - Disposizioni attuative
Articolo 39 - Oggetto della disciplina
Articolo 40 - Valutazione previa degli effetti ambientali
Articolo 41 - Definizioni
Articolo 42 - Partecipazione - Raccordo con la l.r. 69/2007
Articolo 43 - Progetti sottoposti alle procedure di cui al titolo III
Articolo 44 - Casi di esclusione
Articolo 45 - Competenze
Articolo 46 - Amministrazioni interessate
Articolo 47 - Strutture operative e supporto tecnico
Articolo 48 - Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità
Articolo 49 - Conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità
Articolo 50 - Studio di impatto ambientale
Articolo 51 - Procedura di fase preliminare
Articolo 52 - Avvio della procedura di valutazione
Articolo 53 - Inchiesta pubblica e contraddittorio
Articolo 54 - Modifiche conseguenti alla consultazione
Articolo 55 - Istruttoria interdisciplinare
Articolo 56 - Disposizioni sulla semplificazione del procedimento
Articolo 57 - Pronuncia di compatibilità ambientale
Articolo 58 - Effetti della pronuncia di compatibilità ambientale
Articolo 59 - Disposizioni sul monitoraggio degli impatti
Articolo 60 - Controlli e sanzioni
Articolo 61 - Esercizio dei poteri sostitutivi
Articolo 62 - Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri
Articolo 63 - Partecipazione regionale al procedimento statale di VIA
Articolo 64 - Disposizioni transitorie
Articolo 65 - Disposizioni attuative delle procedure
Articolo 66 - Modifica degli allegati
Articolo 67 - Disposizioni per la definizione dei procedimenti
Articolo 68 - Abrogazione
Articolo 69 - Modifiche all’articolo 3 della l.r. 56/2000
Articolo 70 - Modifiche all’articolo 15 della l.r 56/2000
Articolo 71 - Modifiche all’articolo 16 della l.r. 56/2000
Articolo 72 - Passaggio di funzioni in ordine alla valutazione di incidenza
Articolo 73 - Raccordo fra VAS e VIA
Articolo 74 - Strategia regionale di sviluppo sostenibile
Articolo 75 - Informazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Articolo 76 - Disposizioni finanziarie
Articolo 77 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi
Allegato 2 - Contenuti del rapporto ambientale
Allegato 3 - Allegato A1 Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della Regione
Allegato 4 - Allegato A2 Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della provincia
Allegato 5 - Allegato A3 Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza del comune
Allegato 6 - Allegato B1 Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Industria energetica ed estrattiva
Allegato 7 - Allegato B2 Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Provincia
Allegato 8 - Allegato B3 Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza del Comune
Allegato 9 - Allegato C Contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA)
Allegato 10 - Allegato D Elementi di verifica per la decisione dell’autorità competente sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione

Sorry. No data so far.