Legge Regionale Toscana 12/2/2010 n. 10
Articolo 4
Definizioni
TITOLO II - La valutazione ambientale strategica
CAPO I - Disposizioni generali
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) piani e programmi: gli atti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Unione europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati, adottati o approvati da autorità regionali o locali, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;
b) impatto ambientale: l’alterazione dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall’attuazione sul territorio di piani o programmi; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;
c) patrimonio culturale: l’insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
d) rapporto ambientale: il documento redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo 24 e con i contenuti di cui all’Allegato 2;
e) verifica di assoggettabilità: il processo attivato allo scopo di valutare se un piano o programma o una sua modifica possa avere effetti significativi sull’ambiente e quindi debba essere assoggettato alla valutazione ambientale secondo le disposizioni della presente legge;
f) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell’autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;
g) modifica sostanziale: la variazione di un piano o programma che, a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 22, risulti comportare effetti negativi significativi sull’ambiente;
h) autorità competente: è la pubblica amministrazione o l’organismo pubblico individuati ai sensi dell’articolo 12, cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’espressione del parere motivato e che collabora con l’autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell’espletamento delle fasi relative alla VAS;
i) autorità procedente: la pubblica amministrazione che approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;
l) proponente: soggetto pubblico o privato, diverso dall’autorità procedente di cui alla lettera i), che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;
m) soggetti competenti in materia ambientale: i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti sull’ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri stabiliti dall’articolo 20;
n) enti territoriali interessati: gli enti locali il cui territorio è interessato dalle scelte del piano o programma secondo i criteri stabiliti dall’articolo 19;
o) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
p) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;
q) consultazione: processo costituito dall’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico finalizzato alla raccolta dei dati, alla valutazione dei piani e programmi e all’acquisizione di pareri;
r) parere motivato: provvedimento conclusivo del procedimento di VAS, espresso dall’autorità competente, avente ad oggetto la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti della consultazione;
s) dichiarazione di sintesi: documento finalizzato alla illustrazione delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma, con particolare riferimento alle informazioni contenute nel rapporto ambientale, ai pareri espressi ed ai risultati delle consultazioni, evidenziando altresì le ragioni sottese alle scelte ed ai contenuti del piano o programma, alla luce delle possibili alternative individuate e valutate.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Oggetto della legge
Articolo 2 - Finalità generali e principi di tutela ambientale
Articolo 3 - Finalità
Articolo 4 - Definizioni
Articolo 5 - Ambito di applicazione
Articolo 6 - Casi di esclusione
Articolo 7 - Obblighi generali
Articolo 8 - Semplificazione dei procedimenti
Articolo 9 - Partecipazione
Articolo 10 - Raccordo normativo con le leggi regionali in materia di programmazione e di governo del territorio
Articolo 11 - Attribuzione delle competenze
Articolo 12 - Autorità competente
Articolo 13 - Funzioni dellautorità competente
Articolo 14 - Supporto tecnico allautorità competente
Articolo 15 - Funzioni del proponente
Articolo 16 - Funzioni dellautorità procedente
Articolo 17 - Esercizio delle competenze in forma associata
Articolo 18 - Soggetti da consultare
Articolo 19 - Criteri di individuazione degli enti territoriali interessati
Articolo 20 - Criteri di individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale
Articolo 21 - Modalità di svolgimento della VAS
Articolo 22 - Procedura di verifica di assoggettabilità
Articolo 23 - Procedura per la fase preliminare
Articolo 24 - Rapporto ambientale
Articolo 25 - Consultazioni
Articolo 26 - Espressione del parere motivato
Articolo 27 - Conclusione del processo decisionale
Articolo 28 - Informazione sulla decisione
Articolo 29 - Monitoraggio
Articolo 30 - Procedimento di VAS per piani e programmi interregionali
Articolo 31 - Procedimento di VAS per piani e programmi aventi effetti anche sul territorio di altre regioni
Articolo 32 - Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali
Articolo 33 - Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente
Articolo 34 - Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza
Articolo 35 - Coordinamento tra VAS e valutazione integrata di piani e programmi
Articolo 36 - Modifiche alla l.r. 1/2005
Articolo 37 - Disposizioni transitorie
Articolo 38 - Disposizioni attuative
Articolo 39 - Oggetto della disciplina
Articolo 40 - Valutazione previa degli effetti ambientali
Articolo 41 - Definizioni
Articolo 42 - Partecipazione - Raccordo con la l.r. 69/2007
Articolo 43 - Progetti sottoposti alle procedure di cui al titolo III
Articolo 44 - Casi di esclusione
Articolo 45 - Competenze
Articolo 46 - Amministrazioni interessate
Articolo 47 - Strutture operative e supporto tecnico
Articolo 48 - Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità
Articolo 49 - Conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità
Articolo 50 - Studio di impatto ambientale
Articolo 51 - Procedura di fase preliminare
Articolo 52 - Avvio della procedura di valutazione
Articolo 53 - Inchiesta pubblica e contraddittorio
Articolo 54 - Modifiche conseguenti alla consultazione
Articolo 55 - Istruttoria interdisciplinare
Articolo 56 - Disposizioni sulla semplificazione del procedimento
Articolo 57 - Pronuncia di compatibilità ambientale
Articolo 58 - Effetti della pronuncia di compatibilità ambientale
Articolo 59 - Disposizioni sul monitoraggio degli impatti
Articolo 60 - Controlli e sanzioni
Articolo 61 - Esercizio dei poteri sostitutivi
Articolo 62 - Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri
Articolo 63 - Partecipazione regionale al procedimento statale di VIA
Articolo 64 - Disposizioni transitorie
Articolo 65 - Disposizioni attuative delle procedure
Articolo 66 - Modifica degli allegati
Articolo 67 - Disposizioni per la definizione dei procedimenti
Articolo 68 - Abrogazione
Articolo 69 - Modifiche allarticolo 3 della l.r. 56/2000
Articolo 70 - Modifiche allarticolo 15 della l.r 56/2000
Articolo 71 - Modifiche allarticolo 16 della l.r. 56/2000
Articolo 72 - Passaggio di funzioni in ordine alla valutazione di incidenza
Articolo 73 - Raccordo fra VAS e VIA
Articolo 74 - Strategia regionale di sviluppo sostenibile
Articolo 75 - Informazione al Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare
Articolo 76 - Disposizioni finanziarie
Articolo 77 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi
Allegato 2 - Contenuti del rapporto ambientale
Allegato 3 - Allegato A1 Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della Regione
Allegato 4 - Allegato A2 Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della provincia
Allegato 5 - Allegato A3 Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza del comune
Allegato 6 - Allegato B1 Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Industria energetica ed estrattiva
Allegato 7 - Allegato B2 Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Provincia
Allegato 8 - Allegato B3 Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza del Comune
Allegato 9 - Allegato C Contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA)
Allegato 10 - Allegato D Elementi di verifica per la decisione dellautorità competente sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione
