Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 11/11/2009 n. 19

Codice regionale dell'edilizia

Articolo 61

Disposizioni transitorie e di coordinamento con le altre leggi di settore

Capo VIII - Norme transitorie e finali

Disposizioni transitorie e di coordinamento con le altre leggi di settore

1. Le definizioni di cui alla presente legge prevalgono, a decorrere dalla sua entrata in vigore, su quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti e adottati e nei regolamenti edilizi comunali.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 , le definizioni dei parametri edilizi contenute nell' articolo 3, comma 1 , e le definizioni delle destinazioni d'uso degli immobili di cui all' articolo 5 , trovano applicazione all'atto dell'approvazione della variante generale allo strumento urbanistico generale comunale o all'atto dell'approvazione della deliberazione del Consiglio comunale di cui all' articolo 29 , successiva all'entrata in vigore della presente legge. In caso di assenza di varianti agli strumenti urbanistici generali comunali o delle deliberazioni di cui all' articolo 29 , le definizioni dei parametri edilizi contenute nell' articolo 3, comma 1 , e le definizioni delle destinazioni d'uso degli immobili di cui all' articolo 5 , prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali decorso il termine di cui all'articolo 57, comma 2, lettera e), fatte salve le varianti generali adottate all'entrata in vigore della legge medesima. (2)
2 bis. Resta salva la facoltà di adeguamento delle definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d'uso di cui al comma 1 mediante varianti anche parziali allo strumento urbanistico comunale o al regolamento edilizio. In caso di variante allo strumento urbanistico, la stessa è assoggettata alla procedura di cui al capo II della legge regionale n. 21/2015 (9) e deve indicare l'incidenza sulla capacità insediativa teorica residenziale, con la facoltà di modificare, se necessario, gli indici di fabbricabilità. In tali casi lo strumento urbanistico o il regolamento edilizio possono prevedere specificazioni e integrazioni ai criteri di calcolo dei parametri edilizi di cui all'articolo 3 e alle categorie generali delle destinazioni d'uso di cui all'articolo 5, al fine di regolamentare gli interventi sugli immobili preesistenti e gli usi in atto alla data di adozione della variante allo strumento urbanistico o regolamento edilizio. (3) (6)
3. Gli interventi edilizi, le cui istanze o altra documentazione di legge siano state depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti secondo la normativa previgente. Al fine di poter usufruire delle facoltà e delle procedure previste dalla presente legge, è fatta salva la facoltà dei soggetti aventi titolo ai sensi dell' articolo 21 di presentare:
a) nel caso di interventi non ancora iniziati: richieste di ritiro delle istanze depositate in forza della normativa previgente, unitamente alla completa documentazione richiesta dalla presente legge per l'intervento richiesto;
b) nel caso di interventi già iniziati: richieste di proroga dei termini o varianti secondo quanto previsto dalla presente legge;
c) nel caso di interventi realizzati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e assoggettati a denuncia di inizio attività in base alla normativa previgente e per i quali sia avviata la procedura sanzionatoria: istanze di sanatoria ai sensi dell' articolo 50 , purché gli interventi risultino conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti o adottati alla data di presentazione dell'istanza; le istanze di cui alla presente lettera devono essere presentate a pena di decadenza entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
d) nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione di cui all' articolo 2 , le istanze e la relativa modulistica sono disciplinate secondo quanto previsto dal regolamento comunale.
3 bis. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), vengono definite sulla base della disciplina previgente.(7)
4. I pareri della competente struttura regionale resi unicamente sugli aspetti paesaggistici degli strumenti urbanistici comunali, soggetti alla previgente disciplina urbanistica, ancorché avviati, e che comprendono beni e località vincolati ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004 , e successive modifiche, sono sostituiti da una relazione allegata agli strumenti stessi contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici redatta secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ), in quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del Piano.
5.
( ABROGATO ) (1)
6. Sono ammesse varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale n. 21/2015 (10) finalizzate a disciplinare insediamenti zootecnici esistenti situati all'esterno delle zone agricole, anche in deroga all' articolo 6 , commi 26 e 26 bis, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari e a condizione che garantiscano la possibilità di conservare o aumentare la capacità produttiva degli insediamenti esistenti secondo quanto previsto dalle leggi di settore.
7. Le sanzioni previste dall' articolo 10 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), e l'obbligo di adeguamento previsto dall' articolo 8, comma 1, della medesima legge regionale 15/2007 , non trovano applicazione per gli impianti realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del piano comunale dell'illuminazione previsto dall' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 15/2007 .
7 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, lettera a), e fino al 31 dicembre 2015, il permesso di costruire decade di diritto in caso di omesso ritiro decorsi due anni dalla pubblicazione nell'albo comunale dell'avviso di avvenuto rilascio. (4)
7 ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54, comma 1, e fino al 31 dicembre 2015, gli aumenti del contributo di cui alle lettere a), b), e c), sono determinati rispettivamente nelle misure pari al 2 per cento, 5 per cento, 10 per cento.(5)
7 quater. Al fine di garantire certezza e omogeneità dei procedimenti disciplinati dalla presente legge l'Amministrazione regionale promuove l'adozione di un sistema informativo che uniformi le procedure di acquisizione e gestione telematiche dei documenti e degli atti al fine dell'espletamento delle pratiche edilizie da parte degli Enti locali. L'attivazione del sistema informativo viene promossa di concerto con gli enti locali, le associazioni di categoria e gli ordini e collegi professionali. (8)
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(1) Comma 5 abrogato da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011
(2) Parole sostituite al comma 2 da art. 164, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
(3) Comma 2 bis aggiunto da art. 164, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
(4) Comma 7 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 21/2013
(5) Comma 7 ter aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 21/2013
(6) Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 11, comma 5, L. R. 13/2014
(7) Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 6, L. R. 13/2014
(8) Comma 7 quater aggiunto da art. 11, comma 7, L. R. 13/2014

(9) Modificato dalla LR 25/9/2015

(10) Modificato dalla LR 25/9/2015


Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Regolamento di attuazione
Articolo 3 - Definizioni generali
Articolo 4 - Definizioni degli interventi edilizi
Articolo 5 - Definizione delle destinazioni d’uso degli immobili
Articolo 6 - Attività edilizia in decadenza dei vincoli o in assenza di pianificazione attuativa
Articolo 7 - Regolamento edilizio comunale e strumenti urbanistici
Articolo 8 - Sportello Unico per l’Edilizia
Articolo 9 - Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica
Articolo 10 - Opere pubbliche statali, regionali e provinciali
Articolo 11 - Opere pubbliche comunali
Articolo 12 - Attività edilizia dei privati su aree demaniali
Articolo 13 - Norme generali per la valutazione dell’attività edilizia
Articolo 14 - Determinazione della destinazione d’uso degli immobili
Articolo 15 - Modifica di destinazione d’uso degli immobili
Articolo 16 - Attività edilizia libera
Articolo 17 - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
Articolo 18 - Denuncia di inizio attività in alternativa a permesso di costruire
Articolo 19 - Interventi subordinati a permesso di costruire
Articolo 20 - Autorizzazione temporanea per interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali
Articolo 21 - Norme comuni al permesso di costruire e alla denuncia di inizio attività
Articolo 22 - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 23 - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
Articolo 24 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 25 - Silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire
Articolo 26 - Disciplina della denuncia di inizio attività
Articolo 27 - Certificato di agibilità
Articolo 28 - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità e dichiarazione di inagibilità
Articolo 29 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 30 - Esonero e riduzione dal contributo per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 31 - Edilizia convenzionata e interventi diretti a realizzare la prima abitazione
Articolo 32 - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
Articolo 33 - Area di pertinenza urbanistica
Articolo 34 - Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva
Articolo 35 - Deroghe generali agli strumenti urbanistici comunali per interventi edilizi
Articolo 36 - Interventi in zona agricola
Articolo 37 - Misure per la promozione del rendimento energetico nell’edilizia
Articolo 38 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia
Articolo 39 - Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 40 - Variazioni essenziali
Articolo 41 - Misura di tolleranza
Articolo 42 - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
Articolo 43 - Vigilanza su opere disciplinate dall’articolo 10
Articolo 44 - Responsabilità del titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori
Articolo 45 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 46 - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in totale difformità del permesso di costruire
Articolo 47 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
Articolo 48 - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici
Articolo 49 - Permesso di costruire in sanatoria
Articolo 50 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e sanatoria
Articolo 51 - Interventi di attività edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia
Articolo 52 - Interventi eseguiti in base a permesso annullato
Articolo 53 - Intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi
Articolo 54 - Ritardato od omesso pagamento del contributo di costruzione
Articolo 55 - Mancata apposizione del cartello di cantiere o mancata presentazione della domanda di agibilità
Articolo 56 - Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione
Articolo 57 - Norme comuni
Articolo 58 - Interventi di ristrutturazione e ampliamento
Articolo 59 - Interventi di ampliamento di edifici produttivi
Articolo 60 - Misure di promozione per la sostituzione di edifici ed esecuzione degli interventi in ambiti sottoposti a pianificazione attuativa
Articolo 61 - Disposizioni transitorie e di coordinamento con le altre leggi di settore
Articolo 62 - Applicazione delle disposizioni di deroga
Articolo 63 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie
Articolo 64 - Abrogazioni
Articolo 65 - Rinvio alle leggi regionali
Articolo 66 - Rinvio alle leggi statali per violazioni penali, lottizzazione abusiva e atti di trasferimento di diritti reali
Articolo 67 - Disposizioni finanziarie
Articolo 68 - Entrata in vigore

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