Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 11/11/2009 n. 19
Articolo 17
Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
Capo III - Regime edificatorio
Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (DIA) gli interventi non assoggettati a permesso di costruire, né riconducibili ad attività edilizia libera, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e alle altre norme aventi incidenza sull’attività edilizia, tra i quali:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprendenti anche la completa demolizione e ricostruzione, con la stessa volumetria, sagoma e sedime;
d) la realizzazione di chioschi per la vendita, la somministrazione, la lavorazione di beni di consumo, nonché la collocazione di tende relative a locali d’affari e altri manufatti relativi a esercizi pubblici;
e) la realizzazione di pertinenze di edifici esistenti non realizzabili ai sensi dell’articolo 16 e che comportino un aumento fino al 20 per cento del volume utile dell’edificio o dell’unità immobiliare esistenti se a destinazione residenziale o del 20 per cento della superficie utile dell’edificio o dell’unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza;
f) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca e poggioli aggettanti, fino alla larghezza massima di 1,60 metri lineari, di balconi, rampe, scale aperte, cornicioni o sporti di linda, canne fumarie e torrette da camino;
g) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti che alterino la sagoma dell’edificio;
h) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati o che interessino la fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico;
i) gli scavi per la posa di nuove condotte sotterranee lungo la viabilità pubblica esistente, nonché la realizzazione di infrastrutture a rete e di impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico e gli impianti idraulici agrari;
j) la realizzazione di cappelle, edicole, monumenti e opere cimiteriali non realizzabili in attività edilizia libera;
k) le opere sportive che non comportino volumetria utile ivi comprese le opere di copertura stagionale delle strutture;
l) i parcheggi previsti dalla legge per gli edifici e le unità immobiliari, interrati o seminterrati, realizzati nell’area di pertinenza urbanistica o in altra area avente la stessa destinazione di zona o comunque in zona urbanisticamente compatibile, purché la distanza non superi il raggio di 500 metri; il Comune può autorizzare una distanza maggiore non superiore a 1.000 metri nei casi in cui non é possibile rispettare il predetto limite; il legame pertinenziale é definito in un atto unilaterale d’obbligo da trascrivere nei registri immobiliari.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire o le varianti alla denuncia di inizio attività che:
a) non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
b) non modificano la destinazione d’uso e la categoria d’intervento edilizio;
c) non alterano la sagoma dell’edificio;
d) non recano comunque pregiudizio alla statica dell’immobile e alla sicurezza sismica;
e) non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
3. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, le denunce di inizio attività in variante di cui al comma 2 costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o della denuncia di inizio attività dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. In tali casi non trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 26, comma 1, costituendo variante di mero aggiornamento progettuale dell’intervento principale.
4. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, é subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Regolamento di attuazione
Articolo 3 - Definizioni generali
Articolo 4 - Definizioni degli interventi edilizi
Articolo 5 - Definizione delle destinazioni duso degli immobili
Articolo 6 - Attività edilizia in decadenza dei vincoli o in assenza di pianificazione attuativa
Articolo 7 - Regolamento edilizio comunale e strumenti urbanistici
Articolo 8 - Sportello Unico per lEdilizia
Articolo 9 - Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica
Articolo 10 - Opere pubbliche statali, regionali e provinciali
Articolo 11 - Opere pubbliche comunali
Articolo 12 - Attività edilizia dei privati su aree demaniali
Articolo 13 - Norme generali per la valutazione dellattività edilizia
Articolo 14 - Determinazione della destinazione duso degli immobili
Articolo 15 - Modifica di destinazione duso degli immobili
Articolo 16 - Attività edilizia libera
Articolo 17 - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
Articolo 18 - Denuncia di inizio attività in alternativa a permesso di costruire
Articolo 19 - Interventi subordinati a permesso di costruire
Articolo 20 - Autorizzazione temporanea per interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali
Articolo 21 - Norme comuni al permesso di costruire e alla denuncia di inizio attività
Articolo 22 - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 23 - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
Articolo 24 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 25 - Silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire
Articolo 26 - Disciplina della denuncia di inizio attività
Articolo 27 - Certificato di agibilità
Articolo 28 - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità e dichiarazione di inagibilità
Articolo 29 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 30 - Esonero e riduzione dal contributo per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 31 - Edilizia convenzionata e interventi diretti a realizzare la prima abitazione
Articolo 32 - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
Articolo 33 - Area di pertinenza urbanistica
Articolo 34 - Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva
Articolo 35 - Deroghe generali agli strumenti urbanistici comunali per interventi edilizi
Articolo 36 - Interventi in zona agricola
Articolo 37 - Misure per la promozione del rendimento energetico nelledilizia
Articolo 38 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia
Articolo 39 - Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 40 - Variazioni essenziali
Articolo 41 - Misura di tolleranza
Articolo 42 - Vigilanza sullattività urbanistico-edilizia
Articolo 43 - Vigilanza su opere disciplinate dallarticolo 10
Articolo 44 - Responsabilità del titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori
Articolo 45 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 46 - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in totale difformità del permesso di costruire
Articolo 47 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
Articolo 48 - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici
Articolo 49 - Permesso di costruire in sanatoria
Articolo 50 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e sanatoria
Articolo 51 - Interventi di attività edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia
Articolo 52 - Interventi eseguiti in base a permesso annullato
Articolo 53 - Intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi
Articolo 54 - Ritardato od omesso pagamento del contributo di costruzione
Articolo 55 - Mancata apposizione del cartello di cantiere o mancata presentazione della domanda di agibilità
Articolo 56 - Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione
Articolo 57 - Norme comuni
Articolo 58 - Interventi di ristrutturazione e ampliamento
Articolo 59 - Interventi di ampliamento di edifici produttivi
Articolo 60 - Misure di promozione per la sostituzione di edifici ed esecuzione degli interventi in ambiti sottoposti a pianificazione attuativa
Articolo 61 - Disposizioni transitorie e di coordinamento con le altre leggi di settore
Articolo 62 - Applicazione delle disposizioni di deroga
Articolo 63 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie
Articolo 64 - Abrogazioni
Articolo 65 - Rinvio alle leggi regionali
Articolo 66 - Rinvio alle leggi statali per violazioni penali, lottizzazione abusiva e atti di trasferimento di diritti reali
Articolo 67 - Disposizioni finanziarie
Articolo 68 - Entrata in vigore