Legge Regionale Marche 8/10/2009 n. 22
Articolo 9
Norme transitorie e finali
Norme transitorie e finali
1. I Comuni, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono limitarne l'applicabilità in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale.
2. Le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa privata riguardanti gli interventi di cui alla presente legge devono essere presentati al Comune territorialmente competente a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012, a pena di decadenza dal relativo diritto. (1)
3. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 1, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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(1) Comma modificato dall'art.9, L.R. 21/12/2010, n. 19.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Interventi di ampliamentoArticolo 1 bis - Recupero dei sottotetti
Articolo 2 - Interventi di demolizione e ricostruzione
Articolo 3 - Interventi sulle opere pubbliche e sul patrimonio immobiliare della Regione, degli enti locali e degli ERAP
Articolo 4 - Ambito di applicazione
Articolo 5 - Procedimento
Articolo 6 - Riduzione del contributo di costruzione
Articolo 7 - Controlli e sanzioni
Articolo 8 - Contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria
Articolo 9 - Norme transitorie e finali
Articolo 10 - Dichiarazione d'urgenza





