Articolo Normativa

Legge Regionale Marche 8/10/2009 n. 22

"Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"

Articolo 7

Controlli e sanzioni

Controlli e sanzioni

1. Ferme le attività di vigilanza previste dalla normativa vigente, la Giunta regionale dispone semestralmente, in collaborazione con i Comuni, accertamenti e ispezioni a campione su almeno il 3 per cento degli edifici oggetto degli interventi di cui alla presente legge, con priorità per quelli aventi una volumetria superiore a 5.000 metri cubi, e sui livelli di efficienza conseguiti. I controlli a campione possono svolgersi entro cinque anni dalla data di fine lavori.(1)
2. Il mancato riscontro di quanto attestato ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti di cui al titolo IV del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione dei maggiori volumi o delle maggiori superfici, nonché l'annullamento delle riduzioni del contributo di costruzione di cui all'articolo 6.
------------

(1) Comma modificato dall'art.7, L.R. 21/12/2010, n. 19.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Interventi di ampliamento
Articolo 1 bis - Recupero dei sottotetti
Articolo 2 - Interventi di demolizione e ricostruzione
Articolo 3 - Interventi sulle opere pubbliche e sul patrimonio immobiliare della Regione, degli enti locali e degli ERAP
Articolo 4 - Ambito di applicazione
Articolo 5 - Procedimento
Articolo 6 - Riduzione del contributo di costruzione
Articolo 7 - Controlli e sanzioni
Articolo 8 - Contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria
Articolo 9 - Norme transitorie e finali
Articolo 10 - Dichiarazione d'urgenza