Decreto Legge 30/12/2008 n. 207
Articolo 44 bis
Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie
ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 27/2/2009, N. 14
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CAPO XIV - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA
Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie
1. Per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri,
e comunque fino al 31 dicembre 2012 (2), al capo del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria sono attribuiti i poteri previsti dall’articolo 20 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari
per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l’aumento
della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita
dei detenuti. (1)
2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il capo del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria puo’ avvalersi di uno piu’
ausiliari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell’economia
e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico,
tra i dirigenti generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo.
3. Il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, redige un programma degli interventi necessari, specificandone
i tempi e le modalita’ di realizzazione ed indicando le risorse economiche
a tal fine occorrenti.
4. Con successivi decreti, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell’economia
e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico,
sono determinate le opere necessarie per l’attuazione del programma, con
l’indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell’intervento
e del quadro finanziario dello stesso. Con i medesimi decreti, nei casi di particolare
urgenza, puo’ essere disposta l’abbreviazione fino alla meta’
dei termini previsti dalla normativa vigente per l’adozione dei provvedimenti
amministrativi necessari per la realizzazione dell’intervento.
5. Le opere previste dal comma 4 sono inserite nel programma di cui all’articolo
1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonche’, se di importo
superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall’articolo
128 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per la
loro realizzazione si applica quanto specificamente previsto dal capo IV del
titolo III della parte II del medesimo decreto legislativo, anche per la parte
da realizzare a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dalla cassa
delle ammende di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547,
e successive modificazioni.
6. L’inutile decorso dei termini previsti dalla vigente normativa, nella
misura eventualmente abbreviata ai sensi del comma 4, costituisce presupposto
per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall’articolo 20,
comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai provvedimenti adottati ai sensi del presente
articolo si applicano le disposizioni previste dall’articolo 20, comma
8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. L’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 4. - 1. Presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
del Ministero della giustizia e’ istituita la cassa delle ammende, ente
dotato di personalita’ giuridica.
2. La cassa delle ammende finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti
ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti
di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.
3. Organi della cassa delle ammende sono: il presidente, il consiglio di amministrazione,
il segretario e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al segretario
ed ai componenti degli altri organi sono corrisposti gettoni di presenza, il
cui ammontare e’ stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito
delle risorse finanziarie disponibili presso l’ente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e’ adottato
lo statuto della cassa delle ammende per specificare le finalita’ dell’ente
indicate nel comma 2, nonche’ disciplinare l’amministrazione, la
contabilita’, la composizione degli organi e le modalita’ di funzionamento
dell’ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere
efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
5. Nell’espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende puo’
utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi dell’amministrazione
penitenziaria, nell’ambito delle risorse umane e strumentali disponibili
a tale scopo presso la medesima amministrazione.
6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i principi
contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, ed approvati dal Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».
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(1) Comma modificato dall'art. 2, DL 29/12/2005, n. 225, convertito, con modificazioni dalla L. 26/2/2010, n. 10.
(2)Termine prorogato dall'art. 16, DL 29/12/2011, n. 216.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Servizi radiotelevisiviArticolo 2 - Proroga dei termini di cui allarticolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
Articolo 3 - Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
Articolo 4 - Taglia-enti
Articolo 5 - Validita delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni
Articolo 6 - Concorsi con riserva di posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 7 - Societa di rilevazione statistica dellISTAT
Articolo 7 bis - Criteri e parametri di misurabilita' dell'azione amministrativa
Articolo 8 - Accantonamento di risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della P.A.
Articolo 9 - Versamento delle sanzioni e comandi di personale
Articolo 10 - Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani allestero
Articolo 11 - Contrasto al terrorismo internazionale
Articolo 12 - Mantenimento in bilancio delle disponibilita' finanziarie concernenti l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province e l'erogazione di benefici alle vittime del dovere e della criminalita' organizzata, nonche' requisiti di servizio previsti per la promozione a viceprefetto
Articolo 12 bis - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 13 - Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi
Articolo 14 - Proroga di termini per lAmministrazione della difesa
Articolo 15 - Proroga di termini in materia di accantonamenti
Articolo 16 - Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni
Articolo 17 - Proroga dei termini per limpegno delle risorse di cui allarticolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 18 - Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari
Articolo 19 - Class action
Articolo 20 - Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dellAgenzia nazionale per lattrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Articolo 21 - Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)
Articolo 22 - Disposizioni in materia di pesca e di garanzie a favore di cooperative agricole
Articolo 23 - Disposizioni relative allEnte per lo sviluppo dellirrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia EIPLI
Articolo 24 - Limitazioni alla guida
Articolo 25 - Canoni per lutilizzo dellinfrastruttura ferroviaria nazionale
Articolo 26 - Proroghe convenzioni Tirrenia
Articolo 27 - Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari
Articolo 28 - Diritti aeroportuali
Articolo 29 - Concessioni aeroportuali
Articolo 30 - Delimitazione delle aree di balneabilita delle acque
Articolo 31 - Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali
Articolo 32 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 33 - Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici
Articolo 34 - Proroga in materia di farmaci
Articolo 34 bis - Personale medico, veterinario, chimico e farmacista del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Articolo 35 - Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni in materia di lavoro e di biobanche
Articolo 36 - Procedure di nomina in ruolo del personale docente
Articolo 37 - Proroga di termini in materia di istruzione
Articolo 38 - Autorizzazione paesaggistica
Articolo 39 - Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi
Articolo 40 - Enti culturali
Articolo 41 - Proroghe di termini in materia finanziaria. Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2007-2013
Articolo 41 bis - Editoria
Articolo 42 - Differimento di termini in materia fiscale
Articolo 42 bis - Disposizioni per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicita
Articolo 42 ter - Interpretazione autentica dellarticolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11
Articolo 43 - Importo massimo di emissione di titoli pubblici
Articolo 43 bis - Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici
Articolo 44 - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza
Articolo 44 bis - Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato A - Allegato A (articolo 35, comma 10)