Articolo Normativa

Decreto Legge 30/12/2008 n. 207

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

Articolo 41 bis

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ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 27/2/2009, N. 14
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CAPO XIV - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

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1. All’articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 3-ter e’ sostituito dal seguente:
«3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall’articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non e’ richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano gia’ maturato il diritto ai contributi di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».
2. All’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quarto comma, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
«Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a societa’ per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita’ limitata, purche’ la partecipazione di controllo di dette societa’ sia intestata a persone fisiche o a societa’ direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche»;
b) il sesto comma e’ sostituito dal seguente: «Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a societa’ fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la societa’ fiduciaria e’ tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei fiducianti all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249».
3. All’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue disponibilita’, alle altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle stesse disponibilita’.
1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e’ trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario».
4. All’attuazione dei commi da 1 a 3 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. All’articolo 37, comma 1, alinea, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, le parole: «, con l’esclusione dei giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici,» sono soppresse.
6. All’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo le parole: «giornali quotidiani» sono inserite le seguenti: «, di giornali periodici».
7. Per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 19, commi 18-ter e 18-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Qualora i datori di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino piani comportanti complessivamente un numero di unita’ da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno specifico contributo aggiuntivo da versare all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il finanziamento dell’onere eccedentario. (1)
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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(1) Comma modificato dall'art. 1 bis, DL 24/6/2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11/8/2014, n. 114.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Servizi radiotelevisivi
Articolo 2 - Proroga dei termini di cui all’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
Articolo 3 - Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
Articolo 4 - Taglia-enti
Articolo 5 - Validita’ delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni
Articolo 6 - Concorsi con riserva di posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 7 - Societa’ di rilevazione statistica dell’ISTAT
Articolo 7 bis - Criteri e parametri di misurabilita' dell'azione amministrativa
Articolo 8 - Accantonamento di risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della P.A.
Articolo 9 - Versamento delle sanzioni e comandi di personale
Articolo 10 - Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero
Articolo 11 - Contrasto al terrorismo internazionale
Articolo 12 - Mantenimento in bilancio delle disponibilita' finanziarie concernenti l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province e l'erogazione di benefici alle vittime del dovere e della criminalita' organizzata, nonche' requisiti di servizio previsti per la promozione a viceprefetto
Articolo 12 bis - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 13 - Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi
Articolo 14 - Proroga di termini per l’Amministrazione della difesa
Articolo 15 - Proroga di termini in materia di accantonamenti
Articolo 16 - Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni
Articolo 17 - Proroga dei termini per l’impegno delle risorse di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 18 - Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari
Articolo 19 - Class action
Articolo 20 - Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Articolo 21 - Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)
Articolo 22 - Disposizioni in materia di pesca e di garanzie a favore di cooperative agricole
Articolo 23 - Disposizioni relative all’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia EIPLI
Articolo 24 - Limitazioni alla guida
Articolo 25 - Canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale
Articolo 26 - Proroghe convenzioni Tirrenia
Articolo 27 - Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari
Articolo 28 - Diritti aeroportuali
Articolo 29 - Concessioni aeroportuali
Articolo 30 - Delimitazione delle aree di balneabilita’ delle acque
Articolo 31 - Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali
Articolo 32 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 33 - Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici
Articolo 34 - Proroga in materia di farmaci
Articolo 34 bis - Personale medico, veterinario, chimico e farmacista del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Articolo 35 - Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni in materia di lavoro e di biobanche
Articolo 36 - Procedure di nomina in ruolo del personale docente
Articolo 37 - Proroga di termini in materia di istruzione
Articolo 38 - Autorizzazione paesaggistica
Articolo 39 - Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi
Articolo 40 - Enti culturali
Articolo 41 - Proroghe di termini in materia finanziaria. Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2007-2013
Articolo 41 bis - Editoria
Articolo 42 - Differimento di termini in materia fiscale
Articolo 42 bis - Disposizioni per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicita’
Articolo 42 ter - Interpretazione autentica dell’articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11
Articolo 43 - Importo massimo di emissione di titoli pubblici
Articolo 43 bis - Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici
Articolo 44 - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza
Articolo 44 bis - Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato A - Allegato A (articolo 35, comma 10)