Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 15/1/2009 n. 4

Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di attività produttive, lavoro e istruzione

Articolo 3

Termini

Termini

1. Le proposte dei Testi unici, corredate da apposite relazioni di accompagnamento, sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l’approvazione entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Caratteri e criteri del riordino e del coordinamento
Articolo 3 - Termini
Articolo 4 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Elenco fonti normative in materia di Attività produttive (Artigianato, Commercio e mercati, Industria)
Allegato 2 - Allegato B Elenco fonti normative in materia di Lavoro
Allegato 3 - Allegato C Elenco fonti normative in materia di Istruzione, Cultura e Beni culturali

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