Legge Regionale Calabria 15/1/2009 n. 4
Articolo 3
Termini
Termini
1. Le proposte dei Testi unici, corredate da apposite relazioni di accompagnamento, sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l’approvazione entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Caratteri e criteri del riordino e del coordinamento
Articolo 3 - Termini
Articolo 4 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Elenco fonti normative in materia di Attività produttive (Artigianato, Commercio e mercati, Industria)
Allegato 2 - Allegato B Elenco fonti normative in materia di Lavoro
Allegato 3 - Allegato C Elenco fonti normative in materia di Istruzione, Cultura e Beni culturali