Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 15/1/2009 n. 4

Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di attività produttive, lavoro e istruzione

Articolo 1

Finalità e oggetto

Finalità e oggetto

1. La Giunta regionale è delegata, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto, alla redazione di tre Testi unici che riordinano e coordinano l’intera disciplina legislativa regionale rispettivamente in materia di attività produttive, lavoro e istruzione, cultura e beni culturali.
2. Le fonti normative da inserire prioritariamente nei tre Testi unici di cui al comma precedente sono indicate in appositi elenchi di cui agli allegati A, Be C. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare detti elenchi con le disposizioni regolamentari ed amministrative direttamente riferite ai singoli settori, nonché a tenere conto delle leggi regionali parzialmente attinenti alle materie oggetto del riordino.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Caratteri e criteri del riordino e del coordinamento
Articolo 3 - Termini
Articolo 4 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Elenco fonti normative in materia di Attività produttive (Artigianato, Commercio e mercati, Industria)
Allegato 2 - Allegato B Elenco fonti normative in materia di Lavoro
Allegato 3 - Allegato C Elenco fonti normative in materia di Istruzione, Cultura e Beni culturali

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