Articolo Normativa

Legge Regionale Campania 6/11/2008 n. 15

Disciplina per l'attività di agriturismo

Articolo 18

Interventi promozionali

Interventi promozionali

1. La Regione, in collaborazione con le associazioni degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello regionale, può finanziare:
a) manifestazioni, campagne pubblicitarie, soggiorni di vacanze ovvero di lavoro a scopo divulgativo per la valorizzazione dell'ambiente e delle tradizioni del mondo rurale e dei prodotti tipici regionali e biologici anche di concerto con il programma promozionale dell'assessorato regionale al turismo;
b) sistemi informatici di presentazione, promozione e commercializzazione, in Italia e all'estero, dell'offerta agrituristica.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizione dell'attività di agriturismo
Articolo 3 - Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero
Articolo 4 - Funzioni e compiti amministrativi della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti amministrativi delle Province
Articolo 6 - Funzioni e compiti amministrativi dei Comuni
Articolo 7 - Esercizio dell'attività agrituristica
Articolo 8 - Archivio regionale
Articolo 9 - Riserva di denominazione
Articolo 10 - Connessione e prevalenza
Articolo 11 - Obblighi degli operatori agrituristici
Articolo 12 - Sanzioni amministrative
Articolo 13 - Norme igienico-sanitarie
Articolo 14 - Svolgimento dei controlli sulle attività agrituristiche
Articolo 15 - Comitato tecnico regionale per l'agriturismo
Articolo 16 - Formazione
Articolo 17 - Iniziative ammesse a incentivi
Articolo 18 - Interventi promozionali
Articolo 19 - Strumenti di attuazione
Articolo 20 - Norme transitorie, abrogazioni
Articolo 21 - Clausola valutativa
Articolo 22 - Disposizioni finanziarie