Legge Regionale Campania 6/11/2008 n. 15
Articolo 14
Svolgimento dei controlli sulle attività agrituristiche
Svolgimento dei controlli sulle attività agrituristiche.
1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sull'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, i presidenti delle Province ed i sindaci possono promuovere la stipula di intese fra le amministrazioni competenti per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli amministrativi e sulla qualità dell'accoglienza.
2. Le intese di cui al comma 1 garantiscono che i controlli sono svolti con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione.
3. I controlli sono svolti anche a campione per la cui scelta sono prese in considerazione segnalazioni di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato e sono immediatamente comunicati con i relativi esiti alle amministrazioni competenti.
4. Copia delle intese di cui al comma 1 è trasmessa, anche per via telematica, all'ufficio regionale competente.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizione dell'attività di agriturismo
Articolo 3 - Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero
Articolo 4 - Funzioni e compiti amministrativi della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti amministrativi delle Province
Articolo 6 - Funzioni e compiti amministrativi dei Comuni
Articolo 7 - Esercizio dell'attività agrituristica
Articolo 8 - Archivio regionale
Articolo 9 - Riserva di denominazione
Articolo 10 - Connessione e prevalenza
Articolo 11 - Obblighi degli operatori agrituristici
Articolo 12 - Sanzioni amministrative
Articolo 13 - Norme igienico-sanitarie
Articolo 14 - Svolgimento dei controlli sulle attività agrituristiche
Articolo 15 - Comitato tecnico regionale per l'agriturismo
Articolo 16 - Formazione
Articolo 17 - Iniziative ammesse a incentivi
Articolo 18 - Interventi promozionali
Articolo 19 - Strumenti di attuazione
Articolo 20 - Norme transitorie, abrogazioni
Articolo 21 - Clausola valutativa
Articolo 22 - Disposizioni finanziarie
