Legge Regionale Lazio 11/8/2008 n. 14
Articolo 2
Approvazione dei bilanci degli enti e delle agenzie regionali
Approvazione dei bilanci degli enti e delle agenzie regionali
1. Ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001,
n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della
Regione) e successive modifiche, sono approvati i bilanci di previsione per
l’anno finanziario 2008, deliberati dai sotto indicati enti e agenzie:
a) Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS);
b) Agenzia regionale per la mobilità (AREMOL);
c) Agenzia regionale per lo sport (AGENSPORT);
d) Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura
del Lazio (ARSIAL);
e) Agenzia Lazio Lavoro;
f) Azienda di promozione turistica (APT) del Comune di Roma;
g) APT della Provincia di Roma;
h) APT della Provincia di Frosinone;
i) APT della Provincia di Latina;
l) APT della Provincia di Viterbo;
m) APT della Provincia di Rieti.
2. Le APT, istituite con la legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme
in materia di organizzazione turistica del Lazio) e successive modifiche ed
in fase di soppressione ai sensi dell’articolo 60 della legge regionale
6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche
alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni
a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”)
e successive modifiche, sono tenute ad apportare, per l’anno in corso,
le necessarie variazioni ai rispettivi bilanci in relazione allo stanziamento
complessivo pari a 5 milioni 600 mila euro, previsto nel bilancio 2008 –
2010, sul capitolo B41503 “Spese di funzionamento delle A.P.T. (l.r. n.
13/07, art. 60 e 62)”, sulla base della ripartizione di seguito indicata:
a) APT del Comune di Roma 1.244.880,00
b) APT della Provincia di Roma 1.096.480,00
c) APT della Provincia di Frosinone 1.126.720,00
d) APT della Provincia di Latina 927.360,00
e) APT della Provincia di Viterbo 669.760,00
f) APT della Provincia di Rieti 534.800,00
5.600.000,00
3. Le schede riepilogative dei bilanci di cui al comma 1 sono allegate alla
presente legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni varieArticolo 2 - Approvazione dei bilanci degli enti e delle agenzie regionali
Articolo 3 - Disposizione in materia di opere pubbliche di cui ai fondi comunitari ed ai cofinanziamenti regionali
Articolo 4 - Entrata in vigore