Legge Regionale Lazio 11/8/2008 n. 14
Articolo 1
Disposizioni varie
Disposizioni varie
1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario
2008 e pluriennale 2008-2010 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata
tabella “A” – Entrata.
2. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2008
e pluriennale 2008-2010 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata
tabella “B” – Spesa.
3. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2008 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti
recati dalla presente legge e dalle relative tabelle annesse.
4. L’autorizzazione contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera
e), della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, relativo all’approvazione
degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa è aumentata
dell’importo pari a 308.130.573,09 euro, mentre è autorizzata la
contrazione di un mutuo o di un prestito pari a 3.111.524.692,32 euro finalizzato
alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione degli esercizi
pregressi, data la riduzione del disavanzo di 147.201.958,97 euro rispetto alla
legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Variazione al bilancio di previsione della
Regione Lazio per l’esercizio 2008). La durata massima di ammortamento
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) della l.r. 27/2007 è
rideterminato in anni trenta. Attesa la disposizione contenuta nell’articolo
45 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione), è fatta salva la facoltà
con la legge regionale di approvazione del bilancio 2009 o con il relativo assestamento
di bilancio di rinnovare l’autorizzazione alla contrazione di uno o più
mutui o prestiti obbligazionari per il finanziamento delle somme inutilizzate
iscritte nell’elenco n. 5 allegato alla l.r. 27/2007, come modificato
dalla presente legge. Sono confermate, per l’esercizio finanziario 2008,
le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7 della legge
regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo alla contrazione di mutui e alla perenzione
amministrativa.
5. Al fine di contribuire all’azzeramento del disavanzo sanitario regionale,
di cui al piano di rientro approvato con deliberazione della Giunta regionale
6 marzo 2007, n. 149 (Presa d’atto dell’accordo Stato-Regione Lazio
ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto
il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro), tutti i beni
mobili ed immobili destinati a fornire rendite patrimoniali nonché i
beni culturali ed artistico-monumentali già trasferiti al patrimonio
delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di
seguito denominate aziende sanitarie, ai sensi degli articoli 23 e 24 della
legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio
sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche, sono trasferiti,
per la successiva valorizzazione, salvaguardando le situazioni di disagio sociale,
in proprietà alla Regione. Contestualmente alla proprietà delle
aziende agricole, si intendono parimenti trasferiti in proprietà alla
Regione i diritti all’aiuto maturati ed assegnati alle aziende agricole
gestite direttamente dai comuni, necessari al percepimento dei pagamenti diretti
nell’ambito dei regimi di sostegno del reddito della politica agricola
comune ai sensi del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile
2004 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regime
di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito
della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore
degli agricoltori. Il trasferimento dei beni mobili ed immobili appartenuti
alle aziende sanitarie in comunione pro-indiviso ai sensi dell’articolo
24 l.r. 18/1994 e successive modifiche è deliberato all’unanimità
dall’assemblea della comunione delle aziende sanitarie, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione da
parte di ogni singola azienda sanitaria. A seguito della deliberazione di trasferimento
al patrimonio regionale, la comunione delle aziende sanitarie è sciolta
di diritto.
6. I beni mobili ed immobili di cui agli articoli 23 e 24 della l.r. 18/1994
e successive modifiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
non siano stati oggetto di trasferimento alle aziende sanitarie in comunione
pro-indiviso, sono trasferiti in proprietà alle singole aziende sanitarie
territorialmente competenti. I comuni provvedono alla ricognizione del patrimonio
mobiliare ed immobiliare oggetto di trasferimento entro il termine di centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente
tale termine, la Giunta regionale provvede alla diffida ad adempiere entro sessanta
giorni; decorso infruttuosamente anche tale ultimo termine, la Giunta, previo
parere del Consiglio delle autonomie locali, esercita il potere sostitutivo
nominando un commissario ad acta che provvede, nel termine di sessanta giorni
dalla nomina, agli adempimenti conseguenti. Per le finalità di cui al
comma 5, primo periodo, le aziende sanitarie sono tenute, entro il 31 dicembre
2009, ad attivare le necessarie procedure di valorizzazione del patrimonio immobiliare
e mobiliare trasferito ai sensi del presente comma. Entro sessanta giorni dall’avvenuto
trasferimento, le aziende sanitarie trasmettono alla Giunta regionale l’elenco
dei beni immobili e mobili appartenenti al suddetto patrimonio. Nei successivi
sessanta giorni dal ricevimento degli elenchi, la Giunta regionale, con propria
deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio,
individua i beni mobili ed immobili per i quali le aziende sanitarie devono
procedere alla dismissione secondo la disciplina vigente, nonché le modalità
per le procedure di valorizzazione.
7. Il mancato rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni contenute nei
commi 5 e 6, dirette al conseguimento dell’obiettivo di primario interesse
pubblico di azzeramento del disavanzo sanitario, costituisce causa di decadenza
dall’incarico di direttore generale delle aziende sanitarie, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della l.r. 18/1994 e successive modifiche.
8. Le entrate derivanti dalle alienazioni di cui ai commi 5 e 6 sono versate
dalle aziende sanitarie alla Regione ed iscritte sui capitoli relativi all’UPB
351.
9. La Regione, a seguito della deliberazione di cui al comma 5, terzo periodo,
adotta gli atti previsti dalla normativa vigente per l’acquisizione al
suo patrimonio dei beni mobili ed immobili di cui al citato periodo, sentita
la commissione consiliare competente in materia di bilancio.
10. Ai beni trasferiti alla Regione ai sensi del comma 5 si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 13 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo
al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali, alla deliberazione
della Giunta regionale 30 ottobre 1997, n. 6796, agli articoli 17 e 18 della
legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e successive modifiche, relativi, rispettivamente,
alla vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio pro indiviso delle
aziende unità sanitarie locali e alla dismissione del patrimonio immobiliare,
nonché all’articolo 36 della legge regionale 13 settembre 2004,
n. 11 e successive modifiche, relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare.
La Regione, entro sessanta giorni dall’avvenuta acquisizione in proprietà
dei beni mobili e immobili di cui al presente comma, anche facendo ricorso alla
attività di soggetti tecnici specializzati, provvede alla definizione
e al rinnovo dei contratti di affitto scaduti dei fondi rustici agli aventi
titolo ed alle condizioni previste dalla normativa di cui al presente comma,
anche al fine di consentire agli stessi di aderire ai piani di sviluppo rurale.
Nelle more della conclusione della procedura di acquisizione dei beni di cui
al presente comma, è fatta salva la possibilità per la comunione
pro indiviso delle aziende di procedere al rinnovo dei contratti di affitto
scaduti dei fondi rustici. I comuni che si sono resi inadempimenti all’obbligo
di consegna, in favore delle aziende unità sanitarie locali in comunione,
dei beni mobili ed immobili di cui all’articolo 24 della l.r. 18/1994
e successive modifiche, nonché i comuni che ancora gestiscono, ai sensi
degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del
servizio sanitario nazionale) e successive modifiche, i beni mobili ed immobili
trasferiti alla Regione ai sensi del comma 5, sono parimenti obbligati ad immettere
la Regione nel possesso dei beni mediante consegna degli stessi da effettuare
con apposito verbale corredato di tutta la documentazione riguardante i medesimi
beni nonché della rendicontazione economica dalla data del 1° luglio
1994. La Giunta regionale, in caso di mancato adempimento da parte dei comuni,
provvede alla diffida ad adempiere entro sessanta giorni; decorso infruttuosamente
anche tale ultimo termie, la Giunta, previo parere del Consiglio delle autonomie
locali, esercita il potere sostitutivo nominando un commissario ad acta che
provvede, nel termine di sessanta giorni dalla nomina, agli adempimenti conseguenti.
11. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 24 della l.r. 18/1994;
b) articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 37, relativo a modifiche
all’articolo 24 della l.r. 18/1994;
c) articolo 72 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, relativo a modifiche
all’articolo 24 della l.r. 18/1994
d) articolo 27 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24, relativo a modifiche
all’articolo 24 della l.r. 18/1994;
e) articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, relativo a modifiche
all’articolo 24 della l.r. 18/1994;
f) articolo 37 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativo a modifiche
all’articolo 24 della l.r. 18/1994;
g) articolo 41, comma 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo
a modifiche all’articolo 24 della l.r. 18/1994.
12. Fermi restando gli oneri per la ricerca e la didattica dei policlinici universitari
già posti a carico del fondo sanitario regionale ai sensi della normativa
vigente, al fine di contribuire al finanziamento delle ulteriori spese per la
ricerca e per la didattica dei policlinici universitari, sono istituiti, rispettivamente
nell’ambito dell’UPB C21 e C22, due capitoli denominati “Contributo
regionale per la ricerca e per la didattica dei policlinici universitari –
parte corrente”, con uno stanziamento, per l’anno 2008, pari a 93
milioni di euro e “Contributo regionale per la ricerca e per la didattica
dei policlinici universitari – parte capitale”, con uno stanziamento,
per l’anno 2008, pari a 78 milioni di euro.
13. La Regione, nell’ambito delle politiche a favore delle piccole realtà
locali, promuove la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo economico
e sociale dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, con particolare
riguardo per quelli che versano in situazione di marginalità economica
e sociale nonché per i comuni montani. La Regione eroga ai comuni indicati
appositi contributi secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione
della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.
Tali criteri debbono prevedere, con carattere di priorità, la possibilità
di un incremento occupazionale. Agli oneri derivanti dall’applicazione
del presente comma si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito
dell’UPB R48, di un apposito capitolo denominato “Iniziative per
lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni”, con uno stanziamento,
per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010, pari a 2 milioni 500
mila euro, ed il capitolo R47506, denominato “Iniziative per lo sviluppo
economico e sociale dei piccoli comuni”, rimane iscritto in bilancio per
la sola gestione dei residui.
14. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 18 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo
ad iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni;
b) l’articolo 62 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativo
a modifiche all’articolo 18 della l.r. 2/2004.
15. L’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 e successive
modifiche, relativo a contributi finanziari per la riqualificazione dei mercati
al dettaglio su aree pubbliche, è sostituito dal seguente:
“Art. 86
(Finanziamenti per la riqualificazione e il recupero dei mercati al dettaglio
su aree pubbliche)
1. La Regione finanzia interventi diretti alla riqualificazione e al recupero
dei mercati ubicati o da ubicare su aree pubbliche, con particolare riferimento
all’incentivazione dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli
da parte degli agricoltori.
2. Destinatari dei finanziamenti di cui al comma 1 sono i comuni della regione.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in particolare, stabilisce:
a) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande da parte
dei comuni e per lo svolgimento delle relative istruttorie;
b) la misura massima del finanziamento concedibile;
c) i criteri per la concessione dei finanziamenti;
d) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta
utilizzazione dei finanziamenti.
4. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo gravano sulle
dotazioni del capitolo B32510.”.
16. La Regione finanzia il Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale
(COSILAM) per la realizzazione di opere, manufatti e infrastrutture che costituiscono
parte integrante del polo logistica e flessibilità. Agli oneri di cui
al presente comma si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito
dell’UPB C12, di un apposito capitolo di spesa denominato “Anticipazioni
sui fondi FAS 2007-2013 della logistica”, con uno stanziamento complessivo
pari a 10 milioni di euro, di cui 6 milioni per l’anno 2008, 2 milioni
per l’anno 2009 e 2 milioni per l’anno 2010, al cui recupero si
provvede mediante il capitolo di entrata 331523 denominato “Recuperi vari
da assegnazioni statali e comunitarie”. La somma di cui all’articolo
65, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo alla realizzazione
del programma straordinario del ciclo produttivo, è rideterminata in
25 milioni di euro.
17. La Regione, in coerenza con le disposizioni degli accordi di Basilea II,
al fine di agevolare l’accesso al credito delle microimprese e delle piccole
e medie imprese (PMI), così come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, concede contributi volti a sostenere i
processi di riorganizzazione, aggregazione e patrimonializzazione dei confidi,
così come definiti dall’articolo 13 del decreto legge 30 settembre
2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi sede nel territorio della regione. Le
modalità ed i criteri per la concessione dei contributi sono stabiliti
dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore
regionale competente in materia, sentita la competente commissione consiliare
permanente. Agli oneri connessi all’attuazione del presente comma si provvede
mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B21, di un apposito
capitolo denominato “Interventi per il potenziamento dei confidi del Lazio”.
18. La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità definiti con
deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare
permanente, concede contributi agli organismi di gestione delle aree naturali
protette regionali di cui alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme
in materia di aree naturali protette) e successive modifiche, per la realizzazione
di interventi di prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle
produzioni agricole e alle opere approntate su terreni ricadenti all’interno
dei perimetri delle aree stesse. Agli oneri connessi all’attuazione del
presente comma si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB
E22, di un apposito capitolo denominato “Fondo per la prevenzione dei
danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree protette regionali”,
con uno stanziamento di 1 milione 500 mila euro per l’esercizio finanziario
2008.
19. In attesa della legge regionale di disciplina della valutazione ambientale
strategica (VAS) e della valutazione di impatto ambientale (VIA), per i procedimenti
di VAS e di VIA di competenza regionale si applica quanto previsto dalla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
e successive modifiche, nonché le disposizioni di cui ai commi 20, 21,
22 e 23.
20. L’autorità regionale competente in materia di VAS è
individuata nella struttura regionale di cui all’articolo 46, comma 2,
della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a disposizioni sulla valutazione
di impatto ambientale.
21. Il provvedimento di VIA fa luogo dell’autorizzazione integrata ambientale
di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)
e successive modifiche, di competenza regionale ai sensi dell’articolo
103 bis, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione
delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo). A tale fine, il proponente presenta il progetto secondo le
procedure previste per la VIA dal d.lgs. 152/2006 e successive modifiche. Lo
studio di impatto ambientale nonché gli elaborati progettuali devono
contenere anche le informazioni previste dall’articolo 5, commi 1 e 2,
del d.lgs. 59/2005 e successive modifiche e il provvedimento di VIA contiene
le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo
d.lgs. 59/2005 e successive modifiche. Le modalità di informazione del
pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. La pubblicazione
e lo svolgimento delle consultazioni sui progetti sottoposti a procedura di
VIA tengono luogo delle analoghe fasi del procedimento di autorizzazione integrata
ambientale di cui al d.lgs. 59/2005 e successive modifiche, di competenza delle
province ai sensi dell’articolo 103 bis, comma 1, della l.r. 14/1999.
22. Qualora l’approvazione di opere o di interventi pubblici o di pubblico
interesse o di programmi di interventi, che sono ricompresi negli allegati III
e IV del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, comporti varianti o modifiche
ai piani territoriali e urbanistici, le quali, ai sensi dell’articolo
6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, sono soggette al
procedimento della VAS, la verifica di assoggettabilità alla VIA o la
VIA, deve essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs.
152/2006 e successive modifiche, nell’ambito del procedimento di VAS.
In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica
evidenza dell’integrazione procedurale. Per i fini di cui al presente
comma, il rapporto preliminare ovvero il rapporto ambientale, previsti dagli
articoli 12 e 13 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, devono contenere
gli elementi di cui agli allegati V e VI del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.
23. Il comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 6/1999, relativo a disposizioni
sulla valutazione di impatto ambientale, è abrogato.
24. Al fine di soddisfare
le esigenze di un rapido collegamento ferroviario tra Roma ed il nuovo aeroporto
di Viterbo, la Giunta regionale adotta, sentita la competente commissione consiliare
permanente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un programma per l’ammodernamento ed il potenziamento della linea
ferroviaria ex concessa Roma–
Civita Castellana–Viterbo.
25. La Giunta regionale è autorizzata, in attuazione dell’accordo
stipulato nel 2008 con Rete ferroviaria italiana, a predisporre e finanziare
un programma per la riqualificazione delle stazioni ferroviarie ubicate nella
regione a valere sui fondi stanziati nell’UPB D44. Tale programma, esteso
anche alle stazioni delle ferrovie ex concesse di proprietà della Regione,
definisce le modalità, le procedure, gli strumenti necessari per mezzo
dei quali si possa:
a) affidare alla Regione l’uso degli immobili o porzione di essi oggetto
della riqualificazione;
b) attivare le procedure per la realizzazione degli interventi
strutturali, edilizi ed impiantistici dei predetti immobili.
26. Per le finalità di cui all’articolo 72 della legge regionale
28 aprile 2006, n. 4, relativo alla realizzazione di parcheggi urbani mediante
la concessione ai comuni di contributi in conto capitale a valere sullo stanziamento
del capitolo D44504 del bilancio regionale, i destinatari di tali contributi
possono essere tutti gli enti locali e non solo i comuni. Nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 93, commi 3 e seguenti, della legge regionale
7 giugno 1999, n. 6, come da ultimo modificati dall’articolo 86 della
l.r. 4/2006, e in deroga al termine previsto dal comma 1 dello stesso articolo
93, per l’esercizio finanziario 2009 i suddetti enti possono presentare
le domande per l’accesso ai contributi entro e non oltre trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in modifica od integrazione
delle domande già presentate nel termine del 30 giugno 2008, con un limite
pari a 300 mila euro per ogni opera di cui si richiede il finanziamento.
27. Al fine di avviare un piano organico per il superamento di situazioni di
precariato nell’ambito delle biblioteche comunali del Lazio e dei relativi
consorzi, è istituito, nell’ambito dell’UPB F31, il capitolo
denominato “Fondo per il sostegno al superamento di situazioni di precariato
nell’ambito delle biblioteche comunali del Lazio e dei relativi consorzi”,
con lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuna annualità del triennio
2008-2010. L’erogazione delle risorse è subordinata alla presentazione,
da parte degli enti interessati, di un piano di attività e di sviluppo
dei servizi, da presentare alla provincia di competenza, che preveda un percorso
di stabilizzazione condiviso con le organizzazioni sindacali aziendali o territoriali.
Le province individuano i piani da finanziare tenendo conto degli interventi
riguardanti il più alto numero di stabilizzazioni e/o dei consorzi bibliotecari.
Al termine del triennio, eventuali somme erogate, che non hanno comportato il
buon fine del percorso di stabilizzazione, devono essere restituite alla Regione.
28. Al comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale 28 dicembre 2007,
n. 26, relativo a misure di sostegno alla genitorialità, le parole: “non
superiore a 30 mila euro” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore
a 20 mila euro”.
29. Al primo comma dell’articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1987,
n. 9 (Interventi regionali in favore delle cooperative integrate. Modifiche
alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11) e successive modifiche, le parole:
“entro il 30 maggio” sono sostituite dalle seguenti: “entro
il 30 giugno”. La modifica produce effetti a decorrere dall’anno
2009.
30. In attuazione dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale 13 settembre
2004, n. 11, relativo al trasferimento delle risorse concernenti il trattamento
economico in favore degli invalidi civili, viene istituito, nell’ambito
dell’UPB H41, un apposito capitolo di spesa denominato “Fondo regionale
per gli oneri connessi alla gestione delle funzioni concessorie in materia di
invalidità civile, cecità e sordomutismo, di cui al DPCM 22 dicembre
2000” e, nell’ambito dell’UPB 331, un apposito capitolo di
entrata denominato “Risorse concernenti gli oneri connessi alla gestione
delle funzioni concessorie in materia di invalidità civile, cecità
e sordomutismo, di cui al DPCM 22 dicembre 2000”.
31. Ai fini dell’attuazione dell’accordo di programma tra Regione,
Provincia di Latina e Comune di Gaeta relativo alla ripartizione degli oneri
finanziari connessi con la chiusura del servizio residenziale per l’assistenza
all’infanzia di Gaeta, lo stanziamento del capitolo H41504 è aumentato
dell’importo pari a 400 mila euro per ciascuna delle annualità
2008, 2009 e 2010.
32. Al comma 6 bis dell’articolo 192 della legge regionale 6 agosto 1999,
n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione
del decentramento amministrativo) e successive modifiche, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) alla lettera b) le parole: “il servizio residenziale per l’assistenza
all’infanzia di Gaeta ed” sono soppresse;
b) la lettera e) è abrogata.
33. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 28 aprile 2006,
n. 4, relativo ai contributi di solidarietà, le parole da: “, è
stanziata” a “l’opinione pubblica” sono sostituite dalle
seguenti: “o di associazioni ed enti impegnati a fronteggiare particolari
situazioni di disagio sociale, ad esclusione di enti sindacali e partiti politici,
è istituito, nell’ambito dell’UPB R31, un apposito capitolo
denominato “Contributi di solidarietà per interventi eccezionali
a favore di cittadini vittime di eventi calamitosi o azioni criminose e/o di
soggetti in stato di particolare bisogno che abbiano particolarmente coinvolto
l’opinione pubblica o di associazioni ed enti impegnati a fronteggiare
particolari situazioni di disagio sociale”, con uno stanziamento, per
l’esercizio finanziario 2008, pari a 80 mila euro.”.
34. Alla lettera c) del comma 23 dell’articolo 11 della legge regionale
28 dicembre 2007, n. 27, relativa allo stanziamento per il completamento della
superstrada Rieti-Torano, dopo le parole: “della superstrada Rieti–Torano”
sono inserite le seguenti: “e della strada provinciale Turanense”.
35. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 31 gennaio 2002,
n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) è sostituito dal seguente:
“1. Le strutture decentrate dell’assessorato regionale competente
in materia di lavori pubblici esprimono, secondo le rispettive competenze territoriali,
pareri obbligatori tecnico-amministrativi sui progetti e sulle proposte previsti:
a) dall’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), lettera d) e
lettera e), il cui importo dei lavori a base di gara è inferiore alla
soglia minima prevista dal medesimo articolo 3, comma 1, lettera a);
b) dall’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3), il cui importo dei
lavori a base di gara è inferiore alla suddetta soglia minima e superiore
a 200 mila euro.”.
36. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n.
88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche, le
parole: “per conto degli enti interessati direttamente agli istituti mutuanti,”
sono soppresse.
37. Il finanziamento concesso nell’ambito dello stanziamento 2007 del
capitolo F16501 al Comune di Pomezia è finalizzato al pagamento delle
spese effettuate o da effettuare per la costruzione della scuola elementare
S. Giovanni Bosco.
38. Per particolari motivi di urgenza o di problematiche locali e sociali, la
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente ove
previsto dalla legislazione vigente, è autorizzata a concedere finanziamenti
straordinari fino al massimo del 25 per cento degli stanziamenti previsti nei
capitoli di bilancio relativi ad opere e lavori pubblici, in deroga a quanto
stabilito dall’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e
successive modifiche, relativo alla disciplina per l’ammissione ai benefìci
ed alle provvidenze di legge.
39. All’articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 51 (Interventi
sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei
centri storici) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma le parole da: “Gli enti interessati acquisiscono”
a:“entro la medesima percentuale.” sono soppresse;
b) il terzo comma è abrogato;
c) al quinto comma le parole: “di cui al quarto comma” sono sostituite
dalle seguenti: “di cui al presente articolo”; d) dopo il quinto
comma è aggiunto il seguente:
“5bis. Possono essere finanziati, fino al massimo del 70 per cento dell’intero
costo dell’opera, anche interventi di recupero di immobili di interesse
storico-artistico-ambientale di proprietà di altri enti ma utilizzati
da enti pubblici a qualunque titolo.”.
40. La Regione, per favorire le famiglie e concorrere allo sviluppo territoriale
dei servizi educativi per l’infanzia, nonché promuovere la continuità
del percorso formativo nella fascia d’età compresa fra zero e sei
anni, finanzia, con risorse proprie, l’ampliamento dell’offerta
educativa, rivolta ai bambini fra i due e i tre anni di età. A tal fine
sostiene l’attivazione di sezioni denominate “sezioni primavera”
presso le attuali strutture delle scuole dell’infanzia e degli asili nido,
in quanto servizio educativo integrativo ed aggregato, anche in attuazione dell’accordo
della Conferenza unificata del 14 giugno 2007, recante promozione di un’offerta
educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni, attraverso
l’istituzione, nell’ambito dell’UPB F17, di un apposito capitolo
denominato «Finanziamento regionale delle “sezioni primavera”»,
con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2008, pari a 1 milione
di euro.
41. All’articolo 165 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo
al fondo rotativo per i servizi erogati in ambito universitario dalle istituzioni
culturali, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo la parola: “Fondo” la parola: “rotativo”
è soppressa;
b) al comma 5, dopo la parola: “Fondo” la parola: “rotativo”
è soppressa.
42. Alla legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 (Nuove disposizioni in materia
di diritto agli studi universitari) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 10 dopo le parole: “in materia”
sono inserite le seguenti: “, acquisito il parere del CRUL”.
b) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 14 è sostituita dalla
seguente:
“c) quattro rappresentanti degli studenti delle università e delle
altre istituzioni del Lazio, designati previa elezione dagli studenti dei senati
accademici o dei consigli di amministrazione o di altri organismi elettivi degli
studenti delle rispettive università o delle altre istituzioni, riuniti
in apposita assemblea, convocata dall’assessore regionale competente in
materia di diritto agli studi universitari, con voto ponderato in relazione
al numero degli iscritti.”;
c) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 27 è sostituita dalla
seguente:
“d) gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario,
istituita ai sensi dell’articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre
1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), determinata
ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della
Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1996 - articolo 28 della legge
regionale 11.4.1996, n. 17) e aggiornata annualmente, con deliberazione della
Giunta regionale, al tasso di inflazione programmato;”.
43. All’articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo
a concessioni a canoni ricognitori di beni di proprietà regionale, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: “enti locali” sono aggiunte le seguenti:
“e di agenzie ed enti pubblici strumentali e dipendenti dalla Regione”;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1 bis. Gli immobili acquisiti in proprietà dalla Regione ai sensi
della legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze
per studenti universitari) e successive modifiche, e cofinanziati con risorse
regionali, destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari, sono
affidati in comodato d’uso gratuito all’ente pubblico dipendente
per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu di cui alla
legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di diritto
agli studi universitari), per consentirne la gestione e la messa in esercizio
per
le finalità di cui alla predetta legge statale.”.
44. Al comma 3 bis dell’articolo 23 della legge regionale 6 ottobre 1997,
n.29 (Norme in materia di aree naturali protette) e successive modifiche il
periodo da: “Nel ruolo unico” a “l’Agenzia regionale
dei Parchi (ARP).” è sostituito dal seguente: “Nel ruolo
unico confluisce il personale in servizio presso gli enti di gestione delle
suddette aree naturali protette.”.
45. Al fine di sostenere gli allevatori di equidi per la perdita economica derivante
dall’applicazione delle misure di polizia veterinaria previste nel Piano
di sorveglianza nazionale per l’anemia infettiva degli equidi, adottato
dal Ministro della Salute con ordinanza del 18 dicembre 2007, la Regione concede
aiuti, quale indennizzo per la macellazione degli animali infetti. La Giunta
regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità
per la concessione degli aiuti nonché l’entità massima di
aiuto per ogni singolo capo macellato. Agli oneri di cui al presente comma si
provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B11,
di un apposito capitolo denominato “Indennizzo agli allevatori di equidi
per le perdite economiche conseguenti l’abbattimento dei capi colpiti
da anemia infettiva”, con uno stanziamento, per l’anno 2008, pari
a 400 mila euro.
46. La Giunta regionale, con regolamento, provvede all’attuazione del
regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, concernente
l’organizzazione comune dei mercati agricoli nonché del regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo.
47. All’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 relativo
ad attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche e ad attività
di ricerche sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: “di ammodernamento tecnologico del patrimonio
delle aziende sanitarie” sono inserite le seguenti: “e ospedaliere,
di interventi in conto capitale”;
b) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c bis)
gli interventi in conto capitale”;
c) al comma 10, dopo le parole: “ammodernamento tecnologico del patrimonio”,
sono inserite le seguenti: “e di interventi in conto capitale”.
48. Al comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2007,
n. 26, relativo alla promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni
tradizionali, le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti:
“30 ottobre”.
49. Gli oneri connessi allo svolgimento delle attività dei commissari
straordinari nominati dalla Regione presso le IPAB, nonché alle funzioni
regionali di vigilanza, realizzate anche attraverso la costituzione di appositi
organismi, gravano sul capitolo R41509. La Regione interviene per la riattivazione
di strutture di proprietà delle IPAB al fine di garantirne la fruizione
da parte della collettività. Gli oneri derivanti dall’applicazione
del presente comma gravano sul capitolo R42510.
50. Al fine di garantire la rappresentanza dell’intero Consiglio regionale,
i componenti del collegio dei revisori dei conti degli enti pubblici dipendenti,
delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale,
in quanto componenti di organi non istituzionali, sono designati dal Consiglio
regionale con voto limitato. Tale disposizione si applica al momento del rinnovo
dei suddetti organismi.
51. Al comma 3 dell’articolo 82 della legge regionale 16 aprile 2002,
n. 8, e successive modifiche, relativo al fondo di rotazione per la realizzazione
di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata è aggiunto
in fine il seguente periodo: “I mutui possono essere concessi altresì,
in deroga a quanto previsto al comma 5, alle ATER territorialmente competenti
per l’acquisto di alloggi di cui al comma 2, lettera b), da destinarsi
agli attuali locatari.”. Per le suddette finalità lo stanziamento
del capitolo C22102 è integrato per un importo pari a 20 milioni di euro
per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010.
52. All’articolo 50 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, e successive
modifiche, relativo ai canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e al limite di reddito per l’accesso e per la decadenza, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 ter sono inseriti i seguenti:
“2 quater. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata
in qualsiasi momento su istanza degli interessati e almeno ogni due anni d’ufficio
dagli enti gestori. L’eventuale modifica della situazione reddituale comporta
la variazione del canone di locazione con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello nel quale è stato compiuto l’accertamento d’ufficio
e dal 1° gennaio del medesimo anno in cui è pervenuta l’istanza
dell’assegnatario. Qualora l’assegnatario non produca la documentazione
richiesta, si applica il canone di locazione più alto previsto dalla
normativa vigente.
2 quinquies. La variazione del canone di locazione ha effetto immediato nei
casi in cui la variazione del reddito in diminuzione sia causata da:
a) decesso dell’assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti
alla determinazione del reddito originario;
b) licenziamento o immissione nelle liste di mobilità e accertato stato
di disoccupazione dell’assegnatario o dei componenti il nucleo familiare
concorrenti alla determinazione del reddito;
c) sospensione dal lavoro e fruizione della cassa integrazione guadagni dell’assegnatario
o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito”.
b) dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente: “3 ter. Per i locali
extraresidenziali di proprietà delle ATER in locazione alle associazioni
senza fini di lucro, ciascuna ATER può determinare, in relazione alla
peculiare finalità sociale perseguita da ciascuna associazione, l’applicazione
di un canone di importo non inferiore al 20 per cento di quello praticato sul
mercato per i locali della stessa tipologia”.
53. In attuazione dell’articolo 50, comma 2, della legge regionale 28
dicembre 2006, n. 27, e successive modifiche, relativo ai canoni di locazione
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e al limite di reddito per
l’accesso e per la decadenza, è istituito nel bilancio di previsione
della
Regione, nell’ambito dell’UPB E61, il capitolo di spesa denominato:
“Contributi regionali per i contratti di servizio stipulati tra la Regione
e le singole ATER”, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per
ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010.
54. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 1
settembre 1999, n. 16 (Istituzione di Laziosanità – Agenzia di
sanità pubblica della Regione Lazio “ASP”), e successive
modifiche, è sostituita dalla seguente: “a) stanziamento di competenza
del capitolo H11705 (Finanziamento corrente del Servizio Sanitario Regionale
- Quota di finanziamento dell’agenzia Sanitaria Regionale Asp - Lazio
Sanità).”.
55. La Regione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, dell’articolo
5, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale)
e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 ottobre 2001, n. 806531 (Trasferimento
dall’INPS alla Regione Lazio dello stabilimento termale “Terme dei
lavoratori” in Viterbo), promuove la costituzione di una società
a capitale interamente pubblico, capitalizzata in parti uguali dalla Regione
Lazio e dal Comune di Viterbo, denominata “Società per la realizzazione
del progetto per il rilancio delle Terme ex INPS di Viterbo”.
56. La società opera, nel rispetto della normativa vigente in materia
di tutela della concorrenza, quale strumento per l’attuazione della programmazione
regionale, di concerto con il Comune di Viterbo. Per le suddette finalità,
la società, in particolare,:
a) opera la promozione e la realizzazione degli stralci funzionali del “Piano
di rilancio” delle Terme ex INPS di Viterbo di cui alla deliberazione
della Giunta regionale 13 febbraio 2001, n. 221, ratificata con provvedimento
del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 51, ed alla deliberazione del Consiglio
comunale di Viterbo dell’8 febbraio 2001, n. 12 di seguito definito piano;
b) opera per l’acquisizione, l’utilizzo e l’ottimizzazione
di provvidenze e risorse finanziare comunitarie e nazionali in materia.
57. Ai fini dello svolgimento delle attività della società di
cui ai commi 55 e 56, il conferimento avviene in natura fino alla concorrenza
del capitale sociale previsto per legge e ricomprende, comunque, il compendio
immobiliare denominato Terme ex INPS di Viterbo. La Giunta regionale ed il suo
Presidente, ovvero l’assessore competente in materia da lui delegato,
sono autorizzati a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante
la partecipazione della Regione alla società e, in particolare, a stipulare,
di concerto con il Comune di Viterbo, l’atto costitutivo e lo statuto,
nonché, a sottoscrivere gli eventuali accordi tra i soci relativi all’esercizio
dei reciproci diritti e doveri. La Regione è rappresentata nell’assemblea
della società dal Presidente della Regione o dall’assessore competente
per materia da lui delegato, sentiti gli orientamenti della Giunta per gli atti
di straordinaria amministrazione.
58. Agli oneri necessari per la costituzione e l’iniziale funzionamento
della società di cui ai commi 55 e 56 si provvede mediante istituzione,
nell’ambito dell’UPB C21, di un apposito capitolo denominato “Oneri
di costituzione e funzionamento della società per la realizzazione del
progetto per il rilancio delle Terme ex INPS di Viterbo”, con uno stanziamento,
per l’esercizio finanziario 2008, pari a 150 mila euro.
59. Al fine di tutelare la salute odontoiatrica della popolazione, le aziende
ospedaliere e le aziende unità sanitarie locali erogano, in coerenza
con gli indirizzi fissati a livello nazionale in tema di livelli essenziali
di assistenza e di fondi integrativi, prestazioni odontoiatriche ai soggetti
in età infantile ed evolutiva e ai soggetti in particolari condizioni
di vulnerabilità sociale e sanitaria. La Giunta regionale, con apposita
deliberazione, in particolare:
a) stabilisce i criteri e definisce le modalità per l’accesso ai
programmi di assistenza odontoiatrica, definendo, altresì, i livelli
di prestazione in relazione all’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE);
b) definisce le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza
odontoiatrica per la prevenzione primaria e secondaria delle malattie dentarie,
con priorità per i soggetti in età infantile ed evolutiva;
c) definisce le modalità di erogazione delle prestazioni di prevenzione
secondaria prevedendo che le aziende unità sanitarie locali individuino
in ciascun distretto almeno un ambulatorio pubblico che soddisfi la domanda
dei soggetti di cui al presente comma, primo periodo, anche mediante l’utilizzo
di odontoiatri inclusi negli appositi elenchi degli specialisti pagati a prestazioni.
60. Agli oneri di cui al comma 59 si provvede mediante l’istituzione di
un apposito capitolo, nell’ambito dell’UPB H13, denominato: “Finanziamento
per l’assistenza odontoiatrica – parte corrente”, con uno
stanziamento pari a 1 milione di euro per l’anno 2008, 2 milioni di euro
per l’anno 2009 e 3 milioni do euro per l’anno 2010 e con l’istituzione
di un apposito capitolo, nell’ambito dell’UPB H22, denominato: “Finanziamento
per l’assistenza odontoiatrica – parte capitale”, con uno
stanziamento pari a 3 milioni di euro per l’anno 2008, 2 milioni di euro
per l’anno 2009 e 2 milioni di euro per l’anno 2010.
61. All’articolo 50 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo
a contributi ai comuni per l’attivazione di forme di partecipazione sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo le parole: “ai comuni” sono inserite le seguenti:
“e ai municipi”;
b) al comma 1 dopo le parole: “enti locali”, sono inserite le seguenti:
“e dei municipi”;
c) al comma 1 dopo le parole: “ai comuni”, sono inserite le seguenti:
“e ai municipi”.
62. Alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 34, relativo ad opere pubbliche derivate da programmi
di
partecipazione:
1) al comma 2 dopo le parole: “ente locale”, sono inserite le seguenti:
“e municipio”;
2) al comma 3 dopo le parole: “i comuni”, sono inserite le seguenti:
“e i municipi”;
3) al comma 3 dopo le parole: “gli enti locali”, sono inserite le
seguenti: “e i municipi”.
b) all’articolo 35, relativo ad azioni per lo sviluppo socioeconomico
degli enti locali derivate da processi di partecipazione:
1) al comma 1 dopo le parole: “promosse dagli enti locali”, sono
inserite le seguenti: “e dai municipi”;
2) al comma 2 dopo le parole: “ente locale” sono inserite le seguenti:
“e municipio”;
3) al comma 3 dopo le parole: “i comuni”, sono inserite le seguenti:
“e i municipi”;
4) al comma 3 dopo le parole: “enti locali” sono inserite le seguenti:
“e municipi”.
c) all’articolo 37, relativo ad interventi in materia di opere pubbliche
per lo sviluppo locale e regionale:
1) al comma 1 dopo le parole: “dei comuni”, sono inserite le seguenti:
“e dei municipi”;
2) al comma 4 dopo le parole: “enti locali” sono inserite le seguenti:
“ e municipi” e, in fine, dopo le parole: “da più enti”
sono aggiunte le seguenti: “e municipi”;
3) alla lettera b) del comma 5 dopo le parole: “enti locali” sono
aggiunte le seguenti: “e municipi”;
4) al comma 6 le parole: “30 giugno”, sono sostituite dalle seguenti:
“15 settembre”.
63. Al fine di realizzare ed allestire case-famiglia per minori, è finalizzato
l’importo di 1 milione di euro per l’esercizio finanziario 2008
nell’ambito dello stanziamento del capitolo H42503.
64. La lettera e) del comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 6
agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali
in materia di edilizia residenziale pubblica), e successive modifiche, è
sostituita dalla seguente:
“e) rientro dei figli, purché in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere
nella decadenza.”.
65. Al fine di dare attuazione agli interventi prioritari posti a base della
procedura di commissariamento ad acta per il piano di rientro dal disavanzo
sanitario, sono posti in essere gli interventi di cui ai commi 66, 67, 68, 69,
70, 71 e 72.
66. Ai fini del riassetto della rete ospedaliera e dell’attuazione degli
interventi per la dismissione e la riconversione dei presidi:
a) sino all’avvenuta adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, del piano di riassetto della rete ospedaliera
e di assistenza specialistica ambulatoriale sono sospese le iniziative in corso
per la realizzazione o l’apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche
ovvero per l’autorizzazione o l’accreditamento di nuove strutture
sanitarie private, nonché gli atti aziendali adottati da aziende ed enti
del servizio sanitario regionale non in conformità con il suddetto piano
di riassetto;
b) nell’ambito della più ampia riorganizzazione e razionalizzazione
della rete ospedaliera pubblica e privata della città di Roma, la Giunta
regionale adotta gli atti necessari alla cessazione, entro il 31 ottobre 2008,
dell’attività sanitaria del presidio ospedaliero San Giacomo, nonché
dell’attività ospedaliera del Nuovo Regina Margherita, destinando
le relative risorse umane, strumentali e finanziarie al potenziamento delle
strutture e dei servizi sanitari carenti; il personale in servizio presso i
suddetti presidi, ad eccezione del personale impiegato in attività non
ospedaliere presso il Nuovo Regina Margherita, è prioritariamente destinato
a coprire il turnover del personale nell’azienda unità sanitaria
locale di appartenenza, nelle altre aziende unità sanitarie locali ed
ospedaliere e negli altri enti ed istituti operanti nel Comune di Roma a cui
si applica il CCNL del comparto sanità;
c) a seguito del trasferimento presso l’ospedale San Camillo delle strutture
sanitarie operanti nell’ospedale Forlanini, il complesso immobiliare dell’ex
ospedale Forlanini non si intende più destinato ad attività sanitaria
e l’azienda ospedaliera San Camillo provvede entro il 31 dicembre 2008
a rendere disponibili gli immobili.
67. Ai fini della semplificazione e razionalizzazione dei servizi tecnici e
amministrativi delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere
e degli altri enti del servizio sanitario regionale, con deliberazione della
Giunta regionale, da adottarsi entro il 30 settembre 2008:
a) sono disposte misure di centralizzazione e riorganizzazione per macro ambiti
territoriali all’interno delle seguenti aree di attività:
1) amministrazione, finanza e controllo;
2) approvvigionamenti;
3) gestione del personale;
4) servizi generali, tecnici ed economali.
b) sono stabiliti, previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative,
i criteri e le modalità per la ricollocazione del personale attualmente
preposto alle attività centralizzate ai sensi della lettera a).
68. Ai fini del completamento della realizzazione della centralizzazione degli
acquisti, entro il 31 ottobre 2008:
a) la Regione stipula apposita convenzione quadro con Consip e attiva acquisti
centralizzati tramite la stessa Consip;
b) la Regione adotta un nomenclatore sanitario unico per l’acquisto dei
presidi medico-chirurgici, sulla base della collaborazione già avviata
con la centrale acquisti della Regione Emilia Romagna;
c) le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri
enti del servizio sanitario regionale delegano alla centrale acquisti regionale
gli acquisti centralizzati per specifiche categorie di beni e servizi, quali
farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici e altri beni e servizi individuati
con decreto del Presidente della Regione;
d) le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri
enti del servizio sanitario regionale provvedono all’attivazione di gare
online, sulla base delle direttive fornite dalla centrale acquisti regionale.
69. Fermo restando quanto già stabilito per l’anno in corso in
attuazione del piano di rientro, nonché in conseguenza delle misure di
razionalizzazione della rete dell’offerta del servizio sanitario regionale
di cui al comma 66 e dell’unificazione dei servizi amministrativi di cui
al comma 67:
a) è istituito l’Osservatorio regionale per il governo delle richieste
e delle disponibilità di personale del comparto sanità posto in
mobilità;
b) sono individuate, previo accordo con le organizzazioni sindacali, nell’ambito
della rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale,
forme di incentivazione economica per la mobilità volontaria;
c) sono autorizzati meccanismi di incentivi all’esodo per le categorie
per le quali i processi di riorganizzazione determinino eventuali esuberi.
70. Nell’ambito dei provvedimenti relativi alla farmaceutica convenzionata,
alla distribuzione diretta dei farmaci nonché alla spesa farmaceutica
ospedaliera:
a) la Regione provvede anche attraverso la revisione degli accordi con le organizzazioni
di categoria:
1) all’incremento della distribuzione diretta dei farmaci da parte delle
aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri
enti del servizio sanitario regionale;
2) alla nuova determinazione delle condizioni e delle modalità per la
distribuzione in nome e per conto rispetto agli accordi già sottoscritti;
3) alla ridefinizione, entro il 30 settembre 2008, sentite le organizzazioni
di categoria dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta,
delle misure di contenimento della spesa farmaceutica coerenti con la appropriatezza
prescrittiva;
4) alla estensione a nuove categorie terapeutiche omogenee del limite di rimborsabilità,
anche quale misura di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.
b) le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri
enti del servizio sanitario regionale, con il coordinamento della Regione, provvedono
alla revisione del prontuario terapeutico e dei protocolli finalizzati al riallineamento
della spesa farmaceutica ospedaliera agli obiettivi programmati in sede nazionale.
71. Nell’ambito dei controlli di appropriatezza e qualità:
a) la Regione provvede, attraverso Laziosanità - Agenzia di sanità
pubblica (ASP) all’estensione quantitativa, in misura non inferiore al
10 per cento, e qualitativa dei controlli ed alla conseguente determinazione
dei meccanismi di recupero proporzionale sulla remunerazione del complesso delle
prestazioni;
b) nel caso di accertamento di violazioni delle norme vigenti in materia da
parte delle strutture accreditate private o classificate, si procede all’applicazione,
nei confronti delle strutture stesse, delle sanzioni previste dalla normativa
vigente che, nei casi più gravi, comportano la revoca dell’accreditamento;
c) nel caso di accertamento di violazioni delle norme vigenti in materia da
parte delle strutture pubbliche, si procede all’applicazione delle sanzioni
previste dalla normativa vigente nei confronti dei dirigenti responsabili.
72. Nell’ambito delle iniziative riguardanti la riqualificazione dell’offerta
di servizi sanitari sul territorio, la Regione provvede, entro il 30 settembre
2008, a porre in essere gli opportuni provvedimenti al fine di:
a) riqualificare l’offerta regionale di prestazioni di riabilitazione
post-acuzie, di lungodegenza, di riabilitazione estensiva e di mantenimento,
di fisiokinesiterapia ambulatoriale, anche attraverso la definizione del relativo
fabbisogno e degli ulteriori requisiti autorizzativi;
b) riqualificare l’offerta regionale di assistenza sanitaria
extraospedaliera agli anziani, in regime residenziale, anche attraverso la definizione
del relativo fabbisogno e l’individuazione degli ulteriori requisiti specifici
di qualità necessari per l’ottenimento dell’accreditamento
istituzionale;
c) riqualificare l’offerta di assistenza residenziale per la salute mentale,
anche attraverso la ridefinizione del relativo fabbisogno assistenziale.
73. Ai fini del rispetto dell’obbligo di riduzione del costo del personale
delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli enti del servizio
sanitario regionale, previsto dall’articolo 1, comma 98, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, relativo ai limiti alle assunzioni per regioni ed enti
del servizio sanitario nazionale, dall’articolo 1, comma 198, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, relativo al concorso delle regioni e degli enti locali
al contenimento degli oneri di personale, nonché dall’articolo
1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla ridefinizione
della disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del servizio
sanitario nazionale, e successive modifiche e ai fini del piano di rientro nell’equilibrio
economico-finanziario previsto dall’accordo di cui all’articolo
1, comma 180, della l. 311/2004 e successive modifiche, relativo alla ricognizione
da parte delle regioni delle cause di inefficienza, le medesime aziende ed enti,
prima di procedere alla pubblicazione, anche sul sito internet, dei bandi di
concorso o di avvisi per l’assunzione, devono acquisire esplicito parere
positivo motivato con decreto del Presidente della Regione. Il parere esplicito
deve essere acquisito anche per le assunzioni a tempo determinato, ovvero per
rapporti di collaborazione, consulenze o per altre tipologie contrattuali, a
qualsiasi titolo riconducibili a nuove spese per il personale, comprese quelle
rientranti nei rapporti convenzionali per la specialistica ambulatoriale interna
e per la continuità assistenziale. Sono escluse dalla disciplina sopra
descritta le selezioni riservate al personale interno purché finanziate
con i fondi contrattuali.
74. Ai fini della istruttoria per l’espressione del parere motivato da
parte del Presidente della Regione di cui al comma 73, i direttori generali
delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale devono formulare preventivamente,
sulla base di una valutazione della capacità operativa delle singole
strutture, del numero dei posti letto, delle risorse umane disponibili, delle
caratteristiche qualitative e quantitative delle apparecchiature e delle altre
risorse strumentali, del numero di prestazioni effettuate e della produttività
dimostrata negli anni, misure di riorganizzazione e riconversione, nonché
di concentrazione ed unificazione di funzioni specifiche, al fine di riallocare
le risorse umane eccedenti a funzioni carenti.
75. Ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento
e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alle aziende ed enti del servizio sanitario
regionale, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di
spesa previsti dalle norme di cui al comma 73, è fatto divieto di procedere
ad assunzioni di nuovo personale, fatti salvi l’eventuale reclutamento
di profili infungibili ed indispensabili al fine del mantenimento dei livelli
essenziali di assistenza (LEA) preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale
e la mobilità infraregionale tra le aziende e gli enti del servizio sanitario
regionale.
76. Gli atti adottati dalla data di entrata in vigore dalla presente legge dai
direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale
in violazione delle disposizioni di cui ai commi 73, 74 e 75 sono nulli e configurano
precisa responsabilità contabile.
77. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 3 marzo 2003,
n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio
di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale
e di accordi contrattuali) e successive modifiche è inserito il seguente:
“1bis. I soggetti titolari delle strutture di cui all’articolo 4,
comma 2, nelle more della verifica del possesso dei requisiti minimi di cui
al comma 1, lettera a), del presente articolo con la procedura prevista dall’articolo
7, sono autorizzati all’esercizio dell’attività sulla base
dell’invio alla Regione di atto di notorietà concernente il possesso
dei requisiti minimi di cui allo stesso comma 1, lettera a).”.
78. All’articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in
materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio
di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale
e di accordi contrattuali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La Regione effettua
la verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti con il provvedimento
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), avvalendosi del dipartimento
di prevenzione dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito
territoriale di competenza ricade la struttura o l’attività, individuata
secondo le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera b).”;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3bis. Per le strutture direttamente gestite dalle aziende unità
sanitarie locali, la Regione effettua la verifica del possesso dei requisiti
minimi stabiliti con il provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera a), avvalendosi del dipartimento di prevenzione di una azienda unità
sanitaria locale diversa da quella nel cui ambito territoriale di competenza
ricada la struttura o l’attività, individuata secondo le disposizioni
del regolamento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).”.
79. Al fine di non compromettere l’attuazione delle azioni del piano di
rientro dai disavanzi del settore sanitario, interrompendo la continuità
operativa e gestionale, e nelle more della riorganizzazione della rete ospedaliera
e del riassetto istituzionale delle aziende sanitarie, sono prorogati sino al
30 giugno 2010 i contratti dei direttori generali delle aziende unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere attualmente in carica.
80. La proroga di cui al comma 79 avviene previa accettazione da parte degli
interessati, che, contestualmente, si impegnano a realizzare le attività
idonee al raggiungimento degli obiettivi connessi al piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario.
81. I direttori generali procedono alla proroga dei contratti dei direttori
sanitari e dei direttori amministrativi in carica per il periodo di cui al comma
79.
82. La Giunta regionale verifica semestralmente i risultati conseguiti e il
raggiungimento degli obiettivi da parte dei direttori generali in ordine al
piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. La mancata realizzazione
degli interventi per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del
settore sanitario è causa di decadenza dall’incarico di direttore
generale.
83. Le strutture e i professionisti privati, gli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico (IRCCS), le strutture classificate e i policlinici universitari,
eroganti prestazioni sanitarie per conto del servizio sanitario regionale, sottoscrivono
entro il 30 settembre 2008 gli accordi per l’erogazione delle prestazioni
in conformità alle deliberazioni di attuazione della programmazione sanitaria
regionale per il 2008, adottate ai sensi dell’articolo 43 della legge
regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo alla determinazione dei livelli
massimi di finanziamento delle prestazioni sanitarie per il settore privato.
84. In caso di mancata sottoscrizione degli accordi di cui al comma 83, l’accreditamento
istituzionale delle strutture e dei professionisti inadempienti è sospeso.
85. Al fine di salvaguardare, in via di autotutela, l’autonomia legislativa,
regolamentare, amministrativa, finanziaria e di bilancio della Regione, di cui
agli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e agli articoli 14, 15,
16, 17, 57, 58 e 59 dello Statuto regionale, non possono essere apportate modifiche
a disposizioni finanziarie, di bilancio e contabili della Regione da parte di
soggetti diversi dal Consiglio regionale, dal Presidente della Regione e dalla
Giunta regionale.
86. Il comma 72 dell’articolo 1 della legge regionale 18 settembre 2006,
n. 10, relativo alla commissione speciale per la raccolta di analisi e la predisposizione
di proposte per la riforma del sistema sanitario, è sostituito dal seguente:
“72. La commissione di cui al comma 70 dura in carica sino alla fine della
legislatura e si avvale delle strutture di cui all’articolo 17, comma
4, del regolamento dei lavori del Consiglio regionale (deliberazione del Consiglio
regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche), nonché della
struttura di cui all’articolo 37, comma 3, della legge regionale 18 febbraio
2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio
e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive
modifiche.”.
87. La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo delle imprese artigiane e
di quelle che esercitano il piccolo commercio, dispone che il canone di locazione
delle unità immobiliari ad uso non abitativo di proprietà delle
ATER è ridotto del 50 per cento rispetto a quello determinato dal mercato
per le unità immobiliari appartenenti alla stessa categoria catastale.
La norma riguarderà esclusivamente le unità immobiliari che si
trovano nei quartieri periferici dei comuni medio-grandi, nei piccoli comuni
a rischio di decremento demografico e nelle aree svantaggiate in genere.
88. All’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo
a interventi urgenti per la tutela dell’occupazione, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Gli interventi sono attuati dalle province a favore dei lavoratori
di cui al comma 1, delle aziende interessate da crisi occupazionali, a fronte
di progetti da presentare alla Regione per la successiva approvazione entro
il 30 settembre di ogni anno.”;
b) il comma 3 è abrogato.
89. Per l’attuazione di quanto previsto dal piano di rientro dai disavanzi
sanitari, la Giunta regionale adotta le necessarie modifiche al proprio regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale. Agli oneri
connessi alle attività del Commissario ad acta per l’attuazione
del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, è istituito
nell’ambito dell’UPB R21 un apposito capitolo denominato “Oneri
connessi alle attività del commissario per l’attuazione del piano
di rientro dai disavanzi sanitari” con lo stanziamento di 300 mila euro
per l’anno 2008.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni varieArticolo 2 - Approvazione dei bilanci degli enti e delle agenzie regionali
Articolo 3 - Disposizione in materia di opere pubbliche di cui ai fondi comunitari ed ai cofinanziamenti regionali
Articolo 4 - Entrata in vigore