Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 8

Disciplina dell'attività di Bed & Breakfast

Articolo 9

Contributi

Contributi

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione Basilicata, in conformità con le strategie delineate nel Piano Turistico Regionale, utilizzando fondi regionali, nazionali e comunitari, può concedere contributi per l’adeguamento, la ristrutturazione, l’ammodernamento e l’arredamento dei locali destinati all’attività di Bed and Breakfast.
2. La Regione Basilicata sostiene la partecipazione a reti e circuiti regionali, nazionali e internazionali di Bed & Breakfast e favorisce l’adesione a protocolli e percorsi di qualità.
3. Le leggi di approvazione del bilancio quantificheranno annualmente gli oneri destinati all’attuazione dei contenuti di cui al comma 1.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Generalità
Articolo 2 - Definizione, caratteristiche e servizi minimi
Articolo 3 - Inizio dell’attività
Articolo 4 - Obblighi del gestore del Bed & Breakfast
Articolo 5 - Procedure di verifica, diffida, sospensione e divieto dell’esercizio dell’attività
Articolo 6 - Sospensione volontaria temporanea e cessazione dell’attività
Articolo 7 - Subingresso e vicende modificative della classificazione
Articolo 8 - Simbolo regionale del B&B
Articolo 9 - Contributi
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Norma transitoria
Articolo 12 - Abrogazione
Articolo 13 - Pubblicazione

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