Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 8
Articolo 9
Contributi
Contributi
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione Basilicata,
in conformità con le strategie delineate nel Piano Turistico Regionale,
utilizzando fondi regionali, nazionali e comunitari, può concedere contributi
per l’adeguamento, la ristrutturazione, l’ammodernamento e l’arredamento
dei locali destinati all’attività di Bed and Breakfast.
2. La Regione Basilicata sostiene la partecipazione a reti e circuiti regionali,
nazionali e internazionali di Bed & Breakfast e favorisce l’adesione
a protocolli e percorsi di qualità.
3. Le leggi di approvazione del bilancio quantificheranno annualmente gli oneri
destinati all’attuazione dei contenuti di cui al comma 1.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - GeneralitàArticolo 2 - Definizione, caratteristiche e servizi minimi
Articolo 3 - Inizio dellattività
Articolo 4 - Obblighi del gestore del Bed & Breakfast
Articolo 5 - Procedure di verifica, diffida, sospensione e divieto dellesercizio dellattività
Articolo 6 - Sospensione volontaria temporanea e cessazione dellattività
Articolo 7 - Subingresso e vicende modificative della classificazione
Articolo 8 - Simbolo regionale del B&B
Articolo 9 - Contributi
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Norma transitoria
Articolo 12 - Abrogazione
Articolo 13 - Pubblicazione
