Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 8
Articolo 6
Sospensione volontaria temporanea e cessazione dellattività
Sospensione volontaria temporanea e cessazione dell’attività
1. Il titolare dell’attività di Bed & Breakfast che intende
sospendere temporaneamente l’esercizio deve darne preventiva comunicazione
al Comune indicando il periodo di sospensione.
2. La sospensione temporanea dell’attività di Bed & Breakfast
è concessa dal Comune territorialmente competente, per comprovate esigenze,
per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili per ulteriori sei.
3. Decorso inutilmente il periodo massimo di sospensione, compresa l’eventuale
proroga, si presume la rinuncia dell’interessato a svolgere l’attività
di Bed & Breakfast, pertanto quest’ultima s’intende cessata.
4. La chiusura per cessazione dell’attività deve essere comunicata
al Comune con un preavviso di almeno sessanta giorni. Il Comune comunica tempestivamente
alla Provincia di competenza la cessazione dell’attività di Bed
& Breakfast.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - GeneralitàArticolo 2 - Definizione, caratteristiche e servizi minimi
Articolo 3 - Inizio dellattività
Articolo 4 - Obblighi del gestore del Bed & Breakfast
Articolo 5 - Procedure di verifica, diffida, sospensione e divieto dellesercizio dellattività
Articolo 6 - Sospensione volontaria temporanea e cessazione dellattività
Articolo 7 - Subingresso e vicende modificative della classificazione
Articolo 8 - Simbolo regionale del B&B
Articolo 9 - Contributi
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Norma transitoria
Articolo 12 - Abrogazione
Articolo 13 - Pubblicazione
