Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 8

Disciplina dell'attività di Bed & Breakfast

Articolo 6

Sospensione volontaria temporanea e cessazione dell’attività

Sospensione volontaria temporanea e cessazione dell’attività

1. Il titolare dell’attività di Bed & Breakfast che intende sospendere temporaneamente l’esercizio deve darne preventiva comunicazione al Comune indicando il periodo di sospensione.
2. La sospensione temporanea dell’attività di Bed & Breakfast è concessa dal Comune territorialmente competente, per comprovate esigenze, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili per ulteriori sei.
3. Decorso inutilmente il periodo massimo di sospensione, compresa l’eventuale proroga, si presume la rinuncia dell’interessato a svolgere l’attività di Bed & Breakfast, pertanto quest’ultima s’intende cessata.
4. La chiusura per cessazione dell’attività deve essere comunicata al Comune con un preavviso di almeno sessanta giorni. Il Comune comunica tempestivamente alla Provincia di competenza la cessazione dell’attività di Bed & Breakfast.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Generalità
Articolo 2 - Definizione, caratteristiche e servizi minimi
Articolo 3 - Inizio dell’attività
Articolo 4 - Obblighi del gestore del Bed & Breakfast
Articolo 5 - Procedure di verifica, diffida, sospensione e divieto dell’esercizio dell’attività
Articolo 6 - Sospensione volontaria temporanea e cessazione dell’attività
Articolo 7 - Subingresso e vicende modificative della classificazione
Articolo 8 - Simbolo regionale del B&B
Articolo 9 - Contributi
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Norma transitoria
Articolo 12 - Abrogazione
Articolo 13 - Pubblicazione

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