Legge Regionale Calabria 21/4/2008 n. 9
Articolo 7
Norme di salvaguardia
Norme di salvaguardia
1. Fino alla data di pubblicazione del Piano del parco e del Regolamento del parco, all’interno del perimetro del parco si applicano le norme previste dalla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, fatte salve le disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.
2. All’interno del perimetro del parco si prevedono, negli strumenti di pianificazione di cui alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, le seguenti regolamentazioni:
a) regolamentazione dell’attività subacquea;
b) regolamentazione della pesca;
c) regolamentazione degli ormeggi.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Istituzione del Parco Marino Regionale «Riviera dei Cedri»Articolo 2 - Parco Marino Riviera dei Cedri
Articolo 3 - Finalità del parco
Articolo 4 - Perimetrazione
Articolo 5 - Ente di gestione del parco
Articolo 6 - Strumenti di pianificazione
Articolo 7 - Norme di salvaguardia
Articolo 8 - Entrata in vigore