Legge Regionale Calabria 21/4/2008 n. 9
Articolo 3
Finalità del parco
Finalità del parco
1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:
a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;
b) la tutela della biodiversità e dell’equilibrio complessivo del territorio;
c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;
d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;
e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Istituzione del Parco Marino Regionale «Riviera dei Cedri»Articolo 2 - Parco Marino Riviera dei Cedri
Articolo 3 - Finalità del parco
Articolo 4 - Perimetrazione
Articolo 5 - Ente di gestione del parco
Articolo 6 - Strumenti di pianificazione
Articolo 7 - Norme di salvaguardia
Articolo 8 - Entrata in vigore