Decreto Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 20/3/2008 n. 086/Pres
Allegato 1
Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali, dei servizi e attrezzature e degli insediamenti produttivi disposti ai sensi dell'art. 61, comma 4, lettera c) della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5
Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali, dei servizi e attrezzature e degli insediamenti produttivi disposti ai sensi dell’art. 61, comma 4, lettera c) della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5
1. FABBISOGNO E DIMENSIONAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI
Il dimensionamento residenziale degli strumenti di pianificazione, ferme restando
le prescrizioni del PTR, ed in particolare dell’art. 33 delle norme di
attuazione del PTR medesimo, va definito in presenza di valutazioni sul fabbisogno
abitativo, relativo ad un arco temporale previsionale decennale, considerando:
a) la stima della domanda;
b) l’analisi dell’offerta;
c) la valutazione dello stato di attuazione delle previsioni degli strumenti
di pianificazione vigenti. Per la determinazione delle voci componenti il calcolo
del fabbisogno si fa riferimento ai dati censuari più recenti e a rilevazioni
tipologiche edilizie.
1.1 Stima della domanda La categoria comprende le seguenti voci:
a) saldo naturale; valori positivi o negativi derivanti dalle previsioni sul
saldo naturale della popolazione;
b) saldo migratorio; valori positivi o negativi derivanti dalle previsioni sul
saldo migratorio, ivi compreso il rientro di emigranti, inclusi i saldi indotti
da interventi (produttivi o di altra natura); aumento della presenza di cittadini
immigrati entro o nelle vicinanze dell’ambito territoriale in esame, flussi
migratori aggiuntivi;
c) eventuale fabbisogno da soddisfare con interventi residenziali pubblici o
privati, indotto dall’effetto attrattivo delle qualità ambientali
e paesaggistiche del territorio, da previsioni localizzative inerenti ai settori
dei servizi e delle attrezzature territoriali, nonché del comparto produttivo;
d) obsolescenza o trasformazioni sopravvenienti; quantità di fabbisogno
aggiuntivo creata da perdite di abitazioni o stanze previste a causa di obsolescenza
edilizia, operazioni di recupero o di ristrutturazione, trasformazioni da usi
residenziali in altri usi;
e) eventuali abitazioni improprie o in condizioni statico-igieniche non recuperabili:
le abitazioni e le stanze improprie, occupate, che non offrono quei requisiti
igienici o qualitativi minimi tali da poterle considerare abitazioni accettabili,
né recuperabili, e che pertanto si ritengono eliminate;
f) sovraffollamento o coabitazione; tutti i fabbisogni positivi creati per eliminare
tali condizioni.
1.2 Analisi dell’offerta La categoria comprende le seguenti voci:
a) abitazioni da ristrutturare o recuperare; tutti i fabbisogni (positivi e
negativi) creati da operazioni edilizie di ristrutturazione o di recupero in
corso;
b) fabbisogno soddisfatto; sono comprese le abitazioni costruite, finite ed
abitabili, collocate in edifici consolidati, di accettabile standard abitativo
ed edilizio, per i quali non si prevedano sostanziali variazioni, né
di tipo edilizio volumetrico, né riguardo all’utilizzo ed all’affollamento.
Queste quantità possono tuttavia essere contemplate dall’analisi
dell’offerta, qualora vi siano stanze o appartamenti esistenti ancora
invenduti o non affittati, che superino il livello di sfitto o di invenduto
ritenuto fisiologico nella realtà locale;
c) aree e contenitori edilizi dismessi o in via di dismissione;
d) aree di frangia e marginali che possono essere recuperate e utilizzate a
fini insediativi, anche nell’ambito di una definizione del limite dello
spazio urbano.
1.3 Valutazione dello stato di attuazione delle previsioni degli strumenti di
pianificazione vigenti La verifica in linea di massima riguarda:
a) il livello di realizzazione dell’edificazione prevista nelle diverse
zone del territorio comunale, compresi gli interventi di recupero nelle aree
già edificate;
b) il livello di realizzazione dei servizi, delle attrezzature e delle aree
verdi previste;
c) il livello di realizzazione delle infrastrutture di trasporto e delle reti
tecnologiche. Le quantità di edificazione previste dallo strumento di
pianificazione vigente e non realizzate non devono essere automaticamente assunte
come capacità insediativa residua. La verifica deve prendere in considerazione
l’eventualità di ridimensionare eventuali offerte di territorio
urbanizzabile, solitamente incluse nelle zone C, in ragione del basso o nullo
livello di realizzazione delle infrastrutture.
2. DIMENSIONAMENTO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
2.1 Nella formazione degli strumenti di pianificazione si osservano i seguenti
criteri per il dimensionamento delle previsioni insediative residenziali:
a) Aspetti generali
Il dimensionamento è impostato su criteri di minimizzazione delle nuove
espansioni e dei loro costi complessivi, con particolare attenzione al contenimento
del consumo del suolo e delle aree agricole ed alla salvaguardia dei beni paesaggistici
e ambientali, ivi comprese le superfici a verde che connotano le aree di frangia
dei centri urbani. Pertanto sono privilegiate le operazioni di trasformazione
e riqualificazione delle aree urbanizzate esistenti, degradate o abbandonate,
nonché le operazioni di completamento di aree parzialmente urbanizzate
o di prossima urbanizzazione. Il dimensionamento va sempre giustificato, quantitativamente
e funzionalmente, da accertati e verificati fabbisogni locali (arretrati e futuri)
o da fabbisogni indotti da programmati interventi pubblici o privati. Sono da
evitare le espansioni edilizie a bassa densità e ad alto consumo di suolo,
comunque nel rispetto delle tipologie edilizia tradizionali dei luoghi.
b) Aspetti specifici
1) il dimensionamento residenziale è commisurato al fabbisogno abitativo
arretrato e a quello futuro.
Il fabbisogno abitativo è calcolato e quantificato solo per la quota
parte che lo strumento di pianificazione programma di poter affrontare e soddisfare
concretamente;
2) ferme restando le verifiche e le condizioni di cui ai punti precedenti, l’incidenza
percentuale della superficie territoriale complessiva delle zone omogenee C
rispetto alla superficie territoriale complessiva delle zone A e B, non può
superare in ogni caso il 10% nei Comuni con dinamica demografica nulla o negativa.
Da tale percentuale, in sede di adeguamento al PTR, vanno detratte le superfici
di zona C eventualmente già istituite nelle more dell’adeguamento
stesso, ai sensi dell’art. 63, comma 5 della legge regionale 5/2007. Le
zone C sono soggette a verifica quinquennale, al fine di accertare lo stato
della procedura di attuazione. Tale accertamento costituisce premessa all’eventuale
ridimensionamento delle aree edificabili, in ragione della carente o mancata
attuazione del progetto di urbanizzazione.
2.2 I Comuni, in fase di redazione del POC, rappresentano su un elaborato cartografico,
le aree edificate e le aree urbanizzate sulla base dei seguenti criteri:
a) si considerano edificate tutte le aree del territorio comunale coperte da
edifici esistenti, adibiti a qualsiasi uso, e le relative aree di pertinenza
fondiaria;
b) si considerano urbanizzate quelle parti del territorio formate da aree totalmente
o prevalentemente edificate che risultino rispondere contestualmente ai seguenti
tre requisiti:
1) essere formate da agglomerazioni compatte, contigue e consolidate di edilizia
residenziale o prevalentemente residenziale e dai relativi servizi e spazi pubblici
in esse compresi;
2) essere formate da isolati o lotti contermini serviti da reti stradali urbane,
di fognatura e dell’approvvigionamento idrico. I Comuni possono, in relazione
alle caratteristiche insediative del proprio territorio, definire diverse modalità
di soddisfacimento dei servizi di fognatura e di acquedotto;
3) gli isolati o i lotti contermini devono essere serviti e godere di una alta
e dimostrata accessibilità ai principali servizi, spazi pubblici o riservati
alle attività collettive.
2.3 Per la determinazione delle zone omogenee B, i Comuni fanno riferimento
prioritariamente alla situazione risultante dall’individuazione delle
aree urbanizzate.
3. DIMENSIONAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
In considerazione dell’ampio significato attribuito al termine “produttivo”,
gli strumenti di pianificazione devono definire l’insieme delle attività
che ricadono in questa voce e i diversi sottoinsiemi ad essa riconducibili (ad
es. attività industriali, artigianali, terziario collegato direttamente
alle attività produttive, impiantistica, ricerca, ecc.). I Comuni tengono
conto, quale elemento fondamentale per l’articolazione delle attività
produttive in gruppi destinabili a ciascuno specifico insediamento, del livello
di infrastrutturazione e dei tipi di impianti tecnologici richiesti da specifiche
categorie di attività, al fine di realizzare economie di scala anche
riguardo ai sistemi di depurazione degli effluenti, di trattamento di rifiuti,
ecc.
3.1 Stima della domanda
3.1.1 I Comuni effettuano una prima valutazione riferita alla domanda endogena,
con una ricognizione di eventuali richieste di ampliamento o di trasferimento
di sede delle attività produttive già insediate nel territorio
comunale.
3.1.2 La domanda esogena deve essere, invece, considerata come variabile dipendente
non solo da un’analisi dei trend insediativi del Comune, ma anche da precise
richieste di trasferimento o di nuovo insediamento provenienti dalle imprese,
unitamente a obiettivi di natura strutturale connessi alla formulazione di programmi
di sviluppo per settori specifici o integrati di attività economiche,
volti in particolare agli ambiti industriali artigianali d’interesse regionale
e ai Distretti.
3.2 Analisi dell’offerta
La metodologia di valutazione dell’offerta di insediamenti produttivi
è analoga a quella descritta al punto 1.2, tenendo conto prioritariamente
delle previsioni non utilizzate o parzialmente utilizzate, nonché della
possibilità di miglioramento qualitativo dell’edificato. Devono
essere censiti spazi e contenitori produttivi non più utilizzati, sia
che si tratti di manufatti singoli sia di complessi inseriti in aree
industriali. Il censimento va tradotto nei termini di offerta, con una valutazione
delle possibilità di riuso, di cambiamento di destinazione e dei livelli
di ristrutturazione necessari. Vanno censite le aree destinate a insediamenti
produttivi parzialmente edificate; va valutata non solo l’offerta residua
di terreni edificabili, ma anche il livello di infrastrutturazione, gli impianti
tecnologici, il loro grado di utilizzazione e la capacità residua di
carico funzionale. Per quanto riguarda le aree già utilizzate, ma con
sprechi di spazio e/o possibilità di miglioramento dello sviluppo insediativo
e infrastrutturale, va valutata la possibilità di aumentare i livelli
prestazionali dell’area industriale attraverso nuove infrastrutturazioni,
dotazione di servizi alle imprese e agli addetti, frazionamento dei capannoni
industriali, connessioni con aree esterne che possono contribuire al miglioramento
dell’ambiente produttivo (aree verdi, aree sportive, servizi, ecc.). Va
presa in esame anche la possibilità di una ristrutturazione urbanistica
che riguardi settori o intere aree industriali - soprattutto quelle di più
antica formazione - con operazioni parziali o totali di demolizione o ricostruzione.
3.3 Valutazione dello stato di attuazione delle previsioni degli strumenti di
pianificazione vigenti Le valutazioni sono analoghe a quelle indicate al punto
1.
3. 4 CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
I Comuni individuati dal PTR come “Capoluoghi e centri urbani a valenza
territoriale”, i Comuni “a vocazione turistica” di cui al
punto 5 e, comunque, quelli con popolazione superiore a 5.000 residenti, effettuano
il calcolo della capacità insediativa residenziale in sede di POC comprendendo
sia il territorio edificato che le aree di espansione. I restanti Comuni calcolano
la capacità insediativa residenziale in sede di POC solo relativamente
alle eventuali aree di espansione e assumono, per le aree edificate ed urbanizzate
di cui al punto 2.2, la popolazione residente. La capacità insediativa
residenziale esprime la quantità massima di abitanti insediabili nelle
zone a destinazione residenziale previste o confermate, calcolata in base alla
sommatoria dei volumi residenziali edificabili teorici massimi relativi alle
diverse zone; tali volumi sono divisi per il volume unitario per stanza (m3/stanza)
stabilito per le diverse zone in base alle tipologie residenziali prevalenti
confermate o previste dagli strumenti di pianificazione e moltiplicati per i
relativi indici di affollamento (ab/stanza) previsti per le diverse zone. Per
il calcolo della capacità insediativa residenziale i Comuni provvedono
con i calcoli di loro competenza utilizzando lo schema di tabella 1 allegato
al presente regolamento. In base a tale schema i Comuni suddividono le aree
edificate, urbanizzate e di espansione in unità territoriali di riferimento,
utili per tutte le operazioni di calcolo di seguito descritte (colonna 1 dello
schema di tabella 1). Tali unità sono sufficientemente piccole (isolati,
aree sottoposte a pianificazione attuativa, aree di omogenea destinazione funzionale
e di omogeneo regime normativo) e omogenee dal punto di vista della prevalenza
delle tipologie edilizie (esistenti e confermate o previste dal nuovo strumento).
Per le aree edificate, la suddivisione in unità territoriali di riferimento
può essere fatta per la totalità dell’ambito o per campioni,
purché sufficientemente
esemplificativi e tali da rappresentare tutte le tipologie edilizie significative
(sia esistenti e confermate dallo strumento, che previste) nei vari azzonamenti
funzionali. La planimetria riportante le unità territoriali di riferimento
costituisce allegato dello strumento di pianificazione. In base agli indici
di fabbricabilità stabiliti dallo strumento di pianificazione (colonna
3), si calcolano per i diversi azzonamenti con previste funzioni residenziali
i volumi edificabili teorici massimi (colonna 4). Da questi volumi complessivi
si estraggono i volumi realmente utilizzabili per la residenza scartando tutti
quelli adibiti ad altre funzioni. I volumi residenziali previsti dagli strumenti
di pianificazione (colonna 8) vengono articolati in volumi residenziali esistenti
e confermati e volumi aggiuntivi residenziali previsti nelle diverse zone (colonne
5 e 7). I volumi residenziali esistenti e confermati dagli strumenti di pianificazione
sono depurati oltre che dalle quote di funzioni non residenziali, consentite
o prescritte dalle norme, dalle quote di prevista trasformazione da residenza
in altre funzioni non residenziali e da previste demolizioni mentre ad essi
vanno aggiunte le prevedibili quote volumetriche derivate da operazioni di recupero
di volumi per usi residenziali, ivi compresi gli ampliamenti. I volumi aggiuntivi
residenziali previsti sono depurati dalle quote di funzioni non residenziali
consentite. La trasformazione dei volumi aggiuntivi residenziali previsti in
stanze o vani utili (come da definizione ISTAT) è fatta ricorrendo al
volume unitario per stanza (m3/st.) calcolato per le diverse tipologie previste
dagli strumenti di pianificazione nelle diverse unità territoriali di
riferimento (colonne 9 e 10). Il totale delle stanze residenziali esistenti
e previste è riportato a colonna 11. Il Comune, per ogni unità
territoriale di riferimento formula previsioni sull’indice di affollamento
(ab./stanza) tenendo anche conto delle diverse tipologie edilizie previste dagli
strumenti di pianificazione e delle diverse destinazioni funzionali prevalenti.
La capacità insediativa residenziale si ottiene, per ogni unità
di riferimento, dal prodotto della colonna 11 per la colonna 12. I totali parziali
e generali vengono riportati in colonna 13. I Comuni che hanno operato per campioni
estendono il calcolo all’intero ambito omogeneo.
5 . COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA I Comuni a vocazione turistica sono individuati
dal PTR sulla base dell’articolo 11, comma 2, lett. e) della L.R. 5/2007.
6. DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE
6.1 Aree da riservare a servizi attrezzature
6.1.1 Nella formazione degli strumenti di pianificazione sono individuate adeguate
aree da riservare a servizi, impianti e attrezzature in relazione alle previsioni
di sviluppo residenziale, con l’osservanza delle presenti disposizioni.
6.1.2 I rapporti standard fra gli spazi destinati a servizi e attrezzature e
la capacità insediativa residenziale, non possono essere inferiori a
quelli indicati nella tab.2.
6.1.3 Negli strumenti di pianificazione dei Comuni a vocazione turistica, fermo
restando il rispetto dei rapporti standard fra gli spazi destinati a servizi
e attrezzature e la capacità insediativa residenziale, per quanto concerne
i servizi e le attrezzature per la viabilità e trasporti, il verde, lo
sport e gli spettacoli all’aperto, il
dimensionamento delle rimanenti attrezzature indicate nella tab.2 può
essere formulato sulla base della popolazione residente stabile.
6.1.4 Fatte salve le dotazioni e le previsioni localizzative dei servizi e delle
attrezzature indicati in atti di pianificazione o programmazione regionale di
settore, i Comuni, al fine di definire un sistema equilibrato e coordinato dei
servizi e delle attrezzature locali, nonché per evitare quantificazioni
in esubero e pertanto in contrasto con gli obiettivi di risparmio di suolo e
di contenimento degli oneri costruttivi e gestionali, verificano, in sede di
formazione degli strumenti di pianificazione, la dotazione e la sussistenza
delle aree per servizi e attrezzature, a livello di ambito sovracomunale. L’esito
di tale verifica può costituire presupposto per procedere al soddisfacimento
degli standard della tab.2, sulla base di contesti territoriali sovracomunali,
in rapporto alle rispettive capacità insediative residenziali. Dalle
modalità applicative summenzionate, sono esclusi i servizi e le attrezzature
ricadenti fra le opere di urbanizzazione primaria. Nella previsione e localizzazione
dei servizi e attrezzature, vanno comunque assicurati obiettivi prestazionali,
in termini di fruibilità e accessibilità mediante riduzione dei
tempi di percorrenza dell’utente necessari al raggiungimento delle sedi.
Orientativamente, la previsione localizzativa di nuovi servizi e attrezzature
non trova luogo, qualora i medesimi risultino preesistenti entro una distanza
stradale di dieci chilometri.
6.2 Categorie di servizi e attrezzature
6.2.1. Nel rispetto dei criteri e dei rapporti standard previsti ai punti successivi
e alla tab.2, i Comuni dimensionano i servizi e le attrezzature seguenti:
a) viabilità e trasporti;
b) culto, vita associativa e cultura;
c) istruzione;
d) assistenza, sanità e igiene;
e) verde, sport e spettacoli all’aperto;
f) servizi e impianti tecnologici.
6.2.2 Il rispetto dei rapporti standard previsti nella tab. 2 è verificato
per i valori complessivi di ciascuna delle categorie e per il totale complessivo
delle singole voci che le compongono. Le superfici destinate ad attrezzature
esistenti e previste, nelle aree edificate od urbanizzate possono essere computate,
ai fini del rispetto dei valori standard di cui alla tab. 2, in misura doppia
di quella effettiva.
6.2.3 Oltre ai servizi e alle attrezzature da dimensionare secondo i rapporti
standard di cui alla tab.2, i Comuni prevedono aree da riservare a servizi e
attrezzature, prevalentemente connessi ad atti di programmazione e pianificazione
di settore, ivi compresi quelli sovracomunali di cui all’art. 36 delle
NTA del PTR, non relazionabili alla capacità insediativa residenziale
degli strumenti urbanistici, ma la cui presenza è necessaria in riferimento
ad una logica di organizzazione delle gerarchie urbane e delle reti di mobilità.
Tra tali attrezzature, vi sono:
a) gli istituti universitari;
b) i poli ospedalieri e le altre sedi di assistenza sanitaria di livello sovracomunale;
c) i centri espositivi e fieristici;
d) i musei d’interesse regionale;
e) i servizi pubblici di emergenza, le sedi operative regionali della Protezione
civile;
f) i poli scolastici con la presenza di strutture per l’istruzione di
livello superiore;
g) le stazioni per autolinee extraurbane;
h) i parcheggi di interscambio;
i) le strutture per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti ed altri impianti
tecnologici di livello sovracomunale;
j) gli impianti sportivi rivolti ad utenze di scala sovracomunale e i parchi
con valenza territoriale;
k) le strutture per la cultura (teatri, biblioteche e centri culturali di rilevanza
regionale).
6.2.4 I servizi, le strutture e gli impianti tecnologici di cui ai punti 6.2.1,
lettera f) e 6.2.3, lettera i) non sono soggetti agli standard di cui alkla
tab. 2 e comprendono principalmente gli impianti di depurazione, quelli per
la distribuzione del gas e dell’elettricità, per la termovalorizzazione,
l’incenerimento e smaltimento dei rifiuti, le strutture per le telecomunicazioni
e al servizio della telefonia.
6.2.5 Le aree da riservare alle attrezzature sono dimensionate prevedendo, nel
caso di attrezzature che si collochino all’interno di edifici, la presenza
di una superficie scoperta alberata, in aggiunta a quella da destinare a parcheggio
secondo quanto disposto ai successivi punti, per almeno il 50% della superficie
coperta dell’edificio, ad esclusione, per dimostrata impossibilità,
delle attrezzature ricadenti in zone edificate od urbanizzate ovvero nel caso
di utilizzo di edifici esistenti.
6.2.6 I rapporti standard indicati nella tab. 2 sono articolati secondo le seguenti
aree territoriali:
a) Comuni capoluogo e centri urbani a valenza territoriale;
b) Comuni a vocazione turistica;
c) Comuni appartenenti alla zona di pianura, secondo la classificazione ISTAT,
con l’eccezione dei Comuni eventualmente appartenenti alle aree territoriali
di cui alle lettere a) e b);
d) Comuni appartenenti alle zone di collina e montagna, secondo la classificazione
ISTAT, con l’eccezione dei Comuni eventualmente appartenenti alle aree
territoriali di cui alle lettere a) e b).
6.3 Attrezzature per la viabilità ed i trasporti
6.3.1 Le attrezzature per la viabilità ed i trasporti da prevedere negli
strumenti di pianificazione si articolano in:
a) parcheggi di relazione;
b) parcheggi di interscambio;
c) aree per infrastrutture CIMR.
6.3.2 Gli strumenti di pianificazione prevedono nelle zone a destinazione residenziale,
adeguate aree da riservare a parcheggi di relazione con l’osservanza dei
rapporti standard indicati nella tab. 2. Tali aree, aggiuntive a quelle destinate
ai parcheggi stanziali (di pertinenza degli edifici), sono destinate a parcheggi
a servizio sia dei singoli insediamenti, in funzione di fruitori e visitatori
esterni, sia dell’aggregato urbano e dell’organizzazione della sua
mobilità. I parcheggi di relazione, rientranti fra le opere di urbanizzazione
primaria, sono realizzati in aree autonome in modo tale da non interferire con
la circolazione stradale e da costituire, per le aree stesse, asservimento a
vincolo permanente di destinazione a parcheggio. Nelle zone sottoposte all’obbligo
della preventiva formazione di piano attuativo, la localizzazione di spazi da
destinare a parcheggi di relazione può essere demandata a
tale strumento, fermo restando il computo delle relative aree ai fini del rispetto
degli standard di cui alla tab. 2.
6.3.3 Oltre alle aree da riservare a parcheggi di relazione, gli strumenti di
pianificazione prevedono aree per attrezzature a servizio della viabilità
e trasporti, non relazionabili alla capacità insediativa residenziale
dei piani, quali i CIMR aventi la funzione di organizzare e facilitare gli interscambi
fra i vari mezzi e modi di trasporto. Le relative aree sono poste in corrispondenza
dei nodi dei sistemi di trasporto pubblico, in accordo con quanto previsto dalla
pianificazione e programmazione di settore. Ove non diversamente specificato,
ogni Comune dotato di stazione ferroviaria prevede un parcheggio d’interscambio
nelle immediate vicinanze. Le aree destinate alle infrastrutture CIMR e a parcheggi
d’interscambio non sono computate ai fini del rispetto dei valori standard
di cui alla tab.2, fermo restando l’obbligo di garantire in sede di formazione
dello strumento di pianificazione, livelli prestazionali coerenti con gli obiettivi
di settore.
6.4 Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura
6.4.1 Gli strumenti di pianificazione prevedono adeguate zone per il culto,
la vita associativa e la cultura, con l’osservanza degli standard della
tab.2.
6.4.2 Nell’ambito di tali attrezzature, vi sono:
a) gli edifici per il culto;
b) i servizi di pubblica sicurezza, di emergenza;
c) il centro civico e sociale;
d) le biblioteche locali.
6.4.3 Oltre alle aree di cui al punto 6.4.2, gli strumenti di pianificazione
prevedono, secondo le eventuali indicazioni della pianificazione e della programmazione
di settore, aree da destinare ad attrezzature a servizio delle attività
culturali d’interesse regionale, fra cui:
a) il centro culturale;
b) il teatro;
c) il museo e la biblioteca di rilevanza sovracomunale;
d) i centri espositivi e fieristici.
6.4.4 Le aree di cui al punto 6.4 3. non sono computate ai fini del rispetto
dei valori standard della tab.2, fermo restando l’obbligo di garantire
in sede di formazione dello strumento di pianificazione, livelli prestazionali
coerenti con gli obiettivi di settore.
6.4.5 Nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità delle stesse, gli
strumenti di pianificazione prevedono adeguati spazi da destinare a parcheggi
stanziali e di relazione, con riferimento alla classificazione di cui al punto
6.3 in misura non inferiore all’80% della superficie utile degli edifici
nel caso di attrezzature locali di cui al punto 6.4.2 e non inferiore al 100%
nel caso di attrezzature sovracomunali di cui al punto 6.4.3.
6.4.6 Le percentuali di cui al punto 6.4.5. possono essere ridotte fino alla
metà per attrezzature esistenti o previste ricadenti nell’ambito
delle zone edificate od urbanizzate o nel caso di utilizzo di edifici esistenti.
6.5 Attrezzature per l’istruzione
6.5.1 Gli strumenti di pianificazione prevedono adeguate zone per l’istruzione
e per l’assistenza all’infanzia da dimensionare nel rispetto dei
rapporti standard della tab.2.
6.5.2 Nell’ambito delle attrezzature per l’assistenza all’infanzia,
vi sono:
a) i nidi d’infanzia e i servizi integrativi;
b) la scuola dell’infanzia.
6.5.3 Nell’ambito delle attrezzature per l’istruzione, sono comprese:
a) a scuola primaria;
b) la scuola secondaria di primo grado.
6.5.4 Oltre alle aree da riservare alle precedenti attrezzature, gli strumenti
di pianificazione prevedono, secondo le indicazioni della pianificazione e della
programmazione di settore, zone da riservare ad attrezzature per la scuola secondaria
di secondo grado e per l’università. Tali zone non sono computate
ai fini del rispetto dei valori standard di cui alla tab.2, fermo restando l’obbligo
di garantire in sede di formazione dello strumento di pianificazione, livelli
prestazionali coerenti con gli obiettivi di settore.
6.5.5 Nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità delle stesse, gli
strumenti di pinificazione prevedono adeguati spazi da destinare a parcheggi
stanziali e di relazione, con riferimento alla classificazione di cui al punto
6.3, in misura non inferiore all’80% della superficie utile degli edifici
nel caso di attrezzature locali di cui ai punti 6.5.2 e 6.5.3 e non inferiore
al 100% nel caso di attrezzature sovracomunali di cui al punto 6.5.4. 6.5.6
Le percentuali di cui al punto 6.5.5 possono essere ridotte fino alla metà
per le attrezzature esistenti o previste, ricadenti nell’ambito della
zona edificata od urbanizzata ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.
6.6 Attrezzature per l’assistenza, la sanità e l’igiene
6.6.1 Gli strumenti di pianificazione prevedono adeguate zone da riservare alle
attrezzature per l’assistenza, la sanità e l’igiene, con
l’osservanza dei rapporti standard della tab.2.
6.6.2 Fra le attrezzature per l’assistenza, possono essere comprese:
a) attrezzature per l’assistenza alla maternità, l’infanzia
e l’età evolutiva quali:
1) consultorio familiare;
2) comunità per minori;
3) centri di aggregazione giovanile;
4) soggiorno per vacanza per minori;
5) centri di prima accoglienza.
b) attrezzature per l’assistenza agli anziani quali:
1) centro diurno;
2) strutture residenziali per anziani;
3) residenze di assistenza sociale.
c) attrezzature per l’assistenza ai disabili quali:
1) centri diurni per disabili e centri di riabilitazione;
2) strutture residenziali per disabili.
6.6.3 Fra le attrezzature per la sanità e l’igiene, rientrano:
a) le attrezzature sanitarie locali; b) i cimiteri.
6.6.4 Oltre alle aree da riservare alle attrezzature, da dimensionare nel rispetto
dei valori standard della tab.2, gli strumenti di pianificazione prevedono ulteriori
zone da riservare ad attrezzature sovracomunali quali:
a) i poli ospedalieri;
b) le sedi di assistenza sanitaria.
6.6.5 Le aree riservate alle attrezzature di cui al punto 6.6.4 non sono computate
ai fini del rispetto dei valori standard della tab.2, fermo restando l’obbligo
di garantire in sede di formazione dello strumento di pianificazione, livelli
prestazionali coerenti con gli obiettivi di settore.
6.6.6 Nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità delle stesse, gli
strumenti di pianificazione prevedono adeguati spazi da destinare a parcheggi
stanziali e di relazione, con riferimento alla classificazione di cui al punto
6.3. I parcheggi computabili in rapporto alla superficie utile degli edifici,
non possono essere inferiori all’80% di quest’ultima (attrezzature
di cui al punto 6.6.2 e attrezzature sanitarie locali al punto 6.6.3) e non
inferiori al 100% per le attrezzature sovracomunali di cui al punto 6.6.4.
6.6.7 Le percentuali di cui al punto 6.6.6 possono essere ridotte fino alla
metà per attrezzature esistenti o previste, ricadenti nell’ambito
delle zone edificate od urbanizzate o nel caso di utilizzo di edifici esistenti.
6.7 Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all’aperto
6.7.1 Gli strumenti di pianificazione prevedono adeguate zone da riservare alle
attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all’aperto con l’osservanza
dei rapporti standard indicati alla tab.2.
6.7.2 Fra tali attrezzature vi sono:
a) il verde di connettivo e di arredo urbano;
b) il nucleo elementare di verde;
c) il verde di quartiere;
d) il parco urbano;
e) gli impianti sportivi e per gli spettacoli all’aperto di livello urbano.
6.7.3 Le aree riservate a tali attrezzature costituiscono un organico sistema
urbano del verde e delle attrezzature per il tempo libero e lo sport, ovvero
un insieme di aree prevalentemente attrezzate a verde, nonché di spazi
destinati o recuperabili per le attività ricreative, sportive e del tempo
libero, funzionalmente integrati in un tessuto unitario e possibilmente continuo.
6.7.4 Per verde di connettivo e di arredo urbano si intende quella specifica
componente di un sistema del verde che costituisce il collegamento fisico continuo
fra le attrezzature, le aree verdi e gli spazi aperti urbani od esterni al tessuto
urbano. Possono essere considerati come facenti parte del verde di connettivo
i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le piste miste ciclopedonali, alberate
almeno su di un lato. Possono far parte di tali fasce di territorio non solo
le piste e i percorsi, ma anche tutte le aree laterali di protezione ed integrazione,
comprese le aree verdi e alberate e il suolo libero naturale, anche attraverso
il recupero di aree marginali e non altrimenti utilizzabili entro i tessuti
urbanizzati. Per poter essere computate ai fini del rispetto dei valori standard
di cui alla tab.2, le aree riservate a tale tipo di attrezzature devono essere
specificatamente destinate a tale uso.
6.7.5 I nuclei elementari di verde, rientranti fra le opere di urbanizzazione
primaria, sono costituiti da quelle aree verdi a diretto servizio delle abitazioni
con presenza di attrezzature da destinare al gioco ed allo sport per un massimo
del 30% della superficie complessiva.
6.7.6 Il verde di quartiere comprende tutte quelle tipologie di verde con utenza
a scala urbana e di quartiere, caratterizzate da un grado minimo di attrezzature
per il gioco e lo sport (max 5% della superficie complessiva); le aree destinate
a verde di
quartiere sono caratterizzate dalla presenza di prati, alberi ed arbusti e sono
diffuse nel tessuto urbanizzato o nelle aree di espansione.
6.7.7 I parchi urbani sono caratterizzati da alta qualificazione progettuale
delle aree verdi organizzate e hanno dimensione non inferiore ai 2 ha. Essi
sono previsti in luoghi accessibili con il trasporto pubblico. Le attrezzature
consentite sono esclusivamente rivolte ad agevolarne la fruizione, come sosta
e svago all’aperto nel tempo libero.
6.7.8 Gli impianti sportivi e per gli spettacoli all’aperto di livello
urbano comprendono tutte quelle attrezzature specializzate e in sede propria,
riservate ad ogni forma di attività sportiva organizzata nonché
ad ogni forma di spettacoli all’aperto, purché di proprietà
pubblica o di uso pubblico, localizzate e dimensionate per un’utenza di
livello urbano.
6.7.9 Oltre alle aree per le suddette attrezzature, da dimensionare nel rispetto
dei valori standard della tab.2, gli strumenti di pianificazione possono prevedere,
secondo la pianificazione e programmazione di settore, aree da riservare a impianti
sportivi a scala sovracomunale e a parco di valenza territoriale, anche corrispondente
ai parchi comunali ed intercomunali di cui all’art. 6 della LR 42/1996,
in ambiti di interesse ambientale e paesaggistico. Le aree summenzionate non
sono computate ai fini del rispetto dei valori standard della tab.2.
6.7.10 Nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità delle stesse, gli
strumenti di pianificazione devono prevedere adeguati spazi da destinare a parcheggi
di relazione, di cui al punto 6.3, in misura non inferiore ad un posto macchina
ogni due utenti previsti, fatta salva la possibilità di computare, per
il soddisfacimento dello standard, i parcheggi pertinenti ad attrezzature attigue,
per le quali non sia prevista un’utilizzazione contemporanea.
6.8 Aree per attrezzature nelle zone industriali e artigianali
6.8.1 Negli strumenti di pianificazione, nelle zone a destinazione industriale
ed artigianale sono previste adeguate aree da riservare a verde e parcheggi.
6.8.2 Nello specifico, la dotazione a parcheggio è suddivisa tra: a)
parcheggi stanziali nelle aree di pertinenza dei lotti industriali in misura
non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti, con un minimo di un posto
macchina; b) parcheggi di relazione da ricavare in aree di pertinenza ovvero
in prossimità dell’immobile industriale, in misura non inferiore
al 10% della superficie utile degli edifici.
6.9 Aree da riservare a parcheggi nelle zone a destinazione direzionale, alberghiera
e per esercizi aperti al pubblico
6.9.1 Negli strumenti di pianificazione, nelle zone destinate ad attività
direzionali, alberghiere o ad altri esercizi aperti al pubblico sono previste
adeguate aree da riservare a:
a) parcheggi stanziali nell’ambito delle aree di pertinenza degli immobili
in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti;
b) parcheggi di relazione, da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità
dell’immobile, in misura non inferiore all’80% della superficie
utile degli edifici per la destinazione direzionale e non inferiore ad un posto
macchina ogni due utenti per l’attività alberghiera e per gli esercizi
aperti al pubblico.
6.10 Aree da riservare a parcheggi di pertinenza degli insediamenti commerciali
6.10.1 La dotazione delle aree da riservare a parcheggi di pertinenza degli
insediamenti commerciali è disciplinata dal D.P.Reg 069/Pres. del 23
marzo 2007 ed in particolare:
a) esercizi inferiori a mq. 400 di superficie di vendita, localizzati in zone
a destinazione residenziale: 60% della superficie di vendita;
b) esercizi inferiori a mq. 400 di superficie di vendita: 100% della superficie
di vendita;
c) esercizi singoli compresi tra mq. 400 e mq. 1500 di superficie di vendita:
150 % della superficie di vendita;
d) esercizi singoli con superficie di vendita superiore a mq. 1500: 200 % della
superficie di vendita; e) esercizi destinati al commercio all’ingrosso:
25 % della superficie utile dell’edificio;
f) dotazione di parcheggi per servizi all’utenza diversi da quelli esclusivamente
commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago: 100 % della
superficie utile di detti esercizi;
g) dotazioni di parcheggio aggiuntive per il parcheggio del personale addetto:
nella misura di un posto macchina ogni due addetti, a partire dagli esercizi
commerciali al dettaglio di dimensione superiore a mq. 1500 di superficie di
vendita.
6.10.2 Le disposizioni di cui al precedente comma 6.10.1 si applicano sino all’entrata
in vigore delle eventuali modifiche al D.P.Reg 069/Pres. del 23 marzo 2007
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5Articolo 2 - Contenuti minimi del DPP
Articolo 3 - Contenuti minimi del PSC
Articolo 4 - Struttura dei contenuti del PSC
Articolo 5 - Contenuti minimi del POC
Articolo 6 - Salvaguardia
Articolo 7 - Contenuti minimi dei PAC
Articolo 8 - Disposizioni particoalri per i PAC di iniziativa pubblica
Articolo 9 - Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa privata
Articolo 10 - Disposizioni particolari per i piani e programmi previsti dalle leggi di settore
Articolo 11 - Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere o di impianti pubblici
Articolo 12 - Procedure di armonizzazione dei Piani territoriali infraregionali con gli strumenti di Pianificazione comunale e sovracomunale e con le prestazioni del Piano Territoriale Regionale
Articolo 13 - Contenuti minimi dei Piani Territoriali Infraregionali
Articolo 14 - Rappresentazione dei piani di settore
Articolo 15 - Regolamento edilizio comunale
Articolo 16 - Disciplina transitoria
Articolo 17 - Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all'art. 63, comma 5, della legge
Articolo 18 - Documento di Specifiche per l'informatizzazione degli strumenti di pianificazione comunale
Articolo 19 - Dati di competenza regionale e dati di competenza comunale
Articolo 20 - Servizi per la pubblicazione e l'accesso ai dati informatizzati
Articolo 21 - Promozione e diffusione di strumenti informatici per la produzione e gestione degli strumenti di pianificazione comunale informatizzati e politiche per la formazione e l'accertamento delle capacità professionali degli operatori
Articolo 22 - Sistema di coordinate
Articolo 23 - Base cartografica
Articolo 24 - Limite amministrativo comunale informatizzato certificato
Articolo 25 - Base catastale e dato di ricognizione sui limiti amministrativi
Articolo 26 - Specifiche tecniche minime per la redazione dei rapporti sullo stato del territorio
Articolo 27 - Disciplina dell'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio
Articolo 28 - Modifiche
Articolo 29 - Abrogazioni
Articolo 30 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali, dei servizi e attrezzature e degli insediamenti produttivi disposti ai sensi dell'art. 61, comma 4, lettera c) della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5
Tabella 1 - Formazione del POC - Capacità insediativa residenziale
Tabella 2 - Formazione del POC - Valori standard degli spazi per attrezzature negli insediamenti residenziali
