Articolo Normativa

Decreto Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 20/3/2008 n. 086/Pres

Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

Articolo 11

Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere o di impianti pubblici

TITOLO II - Disposizioni particolari per i piani attuativi comunali, piani infraregionali e di settore

Accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere o di impianti pubblici e accordi di programma

1. Nei casi in cui il POC contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l’approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti al POC, purché sia accertata la conformità al PSC. Il riferimento al PSC e al POC fino alla approvazione dei medesimi si intende al vigente strumento urbanistico comunale.
2. Nei casi in cui l’opera da realizzare non risulti conforme alle previsioni urbanistiche dello strumento di pianificazione comunale, l’approvazione del progetto preliminare dell’opera pubblica o di pubblica utilità costituisce, ai sensi del combinato disposto dell’art. 24, comma 1, della legge e dell’articolo 19, comma 2, del DPR 327/01, adozione di variante al POC, ferma restando la conformità al PSC. Parimenti, fino all’approvazione del PSC e del POC l’approvazione del progetto preliminare dell’opera pubblica o di pubblica utilità costituisce adozione di variante al vigente strumento urbanistico comunale. In tale ultimo caso si applicano le procedure di cui all’art. 17 del presente regolamento.
3. L’approvazione del progetti preliminari di opere pubbliche o di pubblica utilità deve essere corredata da un adeguato elaborato che individui beni e soggetti interessati dalla procedura espropriativa, le eventuali fasce di rispetto e misure di salvaguardia, nonché l’estratto dello strumento urbanistico vigente e del piano modificato in conseguenza della variazione.
4. Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, va inviato l’avviso dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a) del DPR 327/01.
5. L’approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche o di pubblica utilità anche di competenza di enti diversi da parte del Comune, secondo la procedura prevista dalla legge regionale di settore, tiene luogo del titolo abilitativo edilizio.
6. Il certificato di collaudo finale tiene luogo del certificato di agibilità.
7. Nelle more dell’adeguamento di cui all’art. 12, comma 2, della legge, il riferimento al POC contenuto agli articoli 23 e 24 della legge medesima è inteso al vigente strumento urbanistico comunale ed alle sue varianti.
8. Agli accordi di programma, che, ai sensi dell’art. 20, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i., determinano variazioni dello strumento urbanistico, vanno allegati gli elaborati cartacei, cartografici e, se richiesto dal Comune, informatici, previsti per i piani attuativi comunali (PAC), relativamente all’ambito oggetto dell’accordo di programma, o il progetto preliminare dell’opera, corredato dal piano particellare d’esproprio, nonché gli elaborati grafici della variazione al Piano Operativo Comunale (POC).
9. Qualora all’accordo di programma partecipino privati proprietari delle aree interessate, l’accordo medesimo deve prevedere, con riguardo ai proprietari aderenti, gli elementi previsti per la convenzione relativa ai PAC d’iniziativa privata.
10. La variante allo strumento urbanistico, che segua ad un accordo di programma, è rappresentata, a cura del Comune, mediante documentazione informatica, relativa ai contenuti grafici e alfanumerici, strutturata e georeferenziata in ambiente GIS secondo le specifiche indicate nel Titolo IV del presente regolamento.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5
Articolo 2 - Contenuti minimi del DPP
Articolo 3 - Contenuti minimi del PSC
Articolo 4 - Struttura dei contenuti del PSC
Articolo 5 - Contenuti minimi del POC
Articolo 6 - Salvaguardia
Articolo 7 - Contenuti minimi dei PAC
Articolo 8 - Disposizioni particoalri per i PAC di iniziativa pubblica
Articolo 9 - Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa privata
Articolo 10 - Disposizioni particolari per i piani e programmi previsti dalle leggi di settore
Articolo 11 - Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere o di impianti pubblici
Articolo 12 - Procedure di armonizzazione dei Piani territoriali infraregionali con gli strumenti di Pianificazione comunale e sovracomunale e con le prestazioni del Piano Territoriale Regionale
Articolo 13 - Contenuti minimi dei Piani Territoriali Infraregionali
Articolo 14 - Rappresentazione dei piani di settore
Articolo 15 - Regolamento edilizio comunale
Articolo 16 - Disciplina transitoria
Articolo 17 - Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all'art. 63, comma 5, della legge
Articolo 18 - Documento di Specifiche per l'informatizzazione degli strumenti di pianificazione comunale
Articolo 19 - Dati di competenza regionale e dati di competenza comunale
Articolo 20 - Servizi per la pubblicazione e l'accesso ai dati informatizzati
Articolo 21 - Promozione e diffusione di strumenti informatici per la produzione e gestione degli strumenti di pianificazione comunale informatizzati e politiche per la formazione e l'accertamento delle capacità professionali degli operatori
Articolo 22 - Sistema di coordinate
Articolo 23 - Base cartografica
Articolo 24 - Limite amministrativo comunale informatizzato certificato
Articolo 25 - Base catastale e dato di ricognizione sui limiti amministrativi
Articolo 26 - Specifiche tecniche minime per la redazione dei rapporti sullo stato del territorio
Articolo 27 - Disciplina dell'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio
Articolo 28 - Modifiche
Articolo 29 - Abrogazioni
Articolo 30 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali, dei servizi e attrezzature e degli insediamenti produttivi disposti ai sensi dell'art. 61, comma 4, lettera c) della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5
Tabella 1 - Formazione del POC - Capacità insediativa residenziale
Tabella 2 - Formazione del POC - Valori standard degli spazi per attrezzature negli insediamenti residenziali

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