Articolo Normativa

Legge Regionale Campania 30/1/2008 n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008

Articolo 41

Modifiche ed abrogazioni di norme

Modifiche ed abrogazioni di norme

1. All’articolo 36 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), il comma 10 è così sostituito: “10. I figli dei predetti operatori delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e delle vittime innocenti del crimine sono esentati dal pagamento delle tasse regionali per il diritto allo studio a tutti i livelli.”.
2. All’articolo 36 della legge regionale n. 1/2007, il comma 11 è abrogato.
3. All’articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 10, il comma 1 è abrogato.
4. Il termine indicato al comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, per le pratiche non ancora definite è fissato improrogabilmente in centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All’articolo 3 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 9, comma 3, le parole da “viene” fino a “rieleggibilità” sono sostituite dalle seguenti “sono eleggibili i componenti del CORERAT”.
6. All’articolo 18 della legge regionale n. 1/2007, comma 12, le parole: “, e non costituisce aumento di costo” sono sostituite dalle seguenti: “ La funzione è attribuita dall’organo politico presso il quale l’unità è comandata. La regione Campania provvede alla stipula delle relative polizze assicurative.”.
7. All’articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, comma 3, dopo le parole “è trasmesso alla Provincia per eventuali osservazioni”, sono aggiunte le parole “che devono essere formulate entro il termine perentorio di trenta giorni”.
8. L’articolo 1 della legge regionale 1° febbraio 1980, n. 10, è sostituito dal seguente: “La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le organizzazioni professionali a carattere nazionale operanti sul territorio regionale nel settore agricolo e con i Centri di Assistenza Agricola (CAA), autorizzati ai sensi di legge. Le organizzazioni ed i Centri, che ne fanno richiesta, danno la loro collaborazione nell’espletamento delle pratiche inerenti le funzioni trasferite dal soppresso ente utenti motori agricoli (UMA) alla Regione. I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) devono risultare in regime di convenzione con l’agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nell’anno per il quale facciano richiesta di convenzione alla Giunta regionale”.
9. All’articolo 2 della legge regionale n. 10/1980, dopo le parole “Organizzazioni professionali” aggiungere “e dai Centri di Assistenza Agricola (CAA).”.
10. All’articolo 5 della legge regionale n. 10/1980, dopo le parole “spettanti alle Organizzazioni” aggiungere “e ai Centri di Assistenza Agricola (CAA).”.
11. All’articolo 15 della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11, il comma 2, non si applica alle guide vulcanologiche.
12. All’articolo 15 della legge regionale n. 11/1986, il comma 5, è sostituito dal seguente: “5. I requisiti professionali delle guide, il numero delle stesse, le modalità di immissione nei presidi, la formulazione della graduatoria per tale immissione sono determinati, a cadenza biennale, dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni interessate, previo parere della commissione consiliare permanente competente per materia”.
13. All’articolo 58 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 e successive modifiche, al comma 1, le parole da “nella” fino a “per cento” sono abrogate.
14. All’articolo 1 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3, comma 3, le parole: “subordinando l’erogazione dei fondi integrativi alla sostituzione dei capi abbattuti” sono sostituite dalle seguenti: “.La erogazione degli indennizzi è disciplinata dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.”.
15. All’articolo 27 della legge regionale n. 1/2007, comma 1, lettera a), capoverso 2-quater, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, l’assessore alle attività produttive presenta al Consiglio regionale, alle commissioni consiliari competenti per materia, alla commissione Bilancio, che si esprimono con parere entro i successivi 30 giorni, un’apposita relazione sullo stato di attuazione del piano e sulla programmazione per gli interventi futuri. Trascorso tale termine il parere si intende positivamente espresso.”.
16. All’articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (legge finanziaria regionale 2006), comma 2, dopo l’ultimo rigo aggiungere: “3) Servizio Autoparco”. Il Servizio è disciplinato con apposito regolamento predisposto dall’Ufficio di presidenza ed approvato dal Consiglio regionale.
17. All’articolo 6 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, comma 8, aggiungere le seguenti parole: “Alle autorimesse interrate pertinenziali realizzate nel periodo compreso tra il 30 giugno 2003 ed il 22 dicembre 2004 sulla base di pubbliche autorizzazioni e concessioni, si applica la normativa di cui all’articolo 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”.
18. All’articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: “5. I termini previsti per l’alienazione degli alloggi acquistati ai sensi del comma 20 dell’articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560 sono ridotti a cinque anni nei seguenti casi: a) trasferimento del nucleo familiare in comune diverso da quello dell’ubicazione dell’alloggio per cambio attività lavorativa o collocamento a riposo, a distanza non inferiore a 50 Km o comunque tale che sia ampiamente disagevole il rientro giornaliero nell’abitazione a causa di lavoro, difficoltà di collegamento con mezzi di trasporto pubblici; b) motivi di salute di un componente del nucleo familiare tali per cui l’alloggio debba ritenersi inidoneo alla patologia certificata dal medico; c) necessità di dare e avere assistenza sanitaria per aggravamento o sopravvenuti problemi di salute; d) inidoneità all’alloggio per aumento del nucleo familiare; e) separazione dei coniugi in seguito all’emissione da parte del tribunale della sentenza di separazione omologata; f) decesso di uno dei coniugi o acquisizione della proprietà in seguito all’atto di successione; g) difficoltà di far fronte agli impegni finanziari in conseguenza del reddito familiare o necessità di costose cure sanitarie non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale; h) necessità di unificare il nucleo familiare in seguito all’avvenuto matrimonio”.
19. Al secondo comma , alinea, dell’articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 51 , come modificato dall’articolo 15 della legge regionale n. 24/2005, dopo le parole “art. 1” sono aggiunte le seguenti: “in attesa dei dati elettorali di cui alla lettera b) del presente comma”.
20. Al comma, 3 lettera a) dello stesso articolo, dopo la parola “rappresentatività” è aggiunto: “anche se non”; alla successiva lettera b) dopo la parola: “artigianato”, è aggiunto: “anche se non”.
21. All’articolo 7 della legge regionale n. 1/2007, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I termini di cui al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 sono prorogati al 31 dicembre 2008.”.
22. All’articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 20, alla fine del comma 1 aggiungere: “La predetta indennità è valutata nella parte A del trattamento di quiescenza, ai sensi dell’articolo 13 lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 a far data dal 1 ottobre 2007”.
23. All’articolo 5 della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole “assessori regionali” sono aggiunte le parole “o loro delegati”;
b) al comma 2, lettera d), dopo la parola “di bacino” le parole “una volta approvata dal Consiglio regionale” sono abrogate;
c) il comma 4 è abrogato;
d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “6. Le disposizioni ed i procedimenti di cui al presente articolato si applicano anche alle varianti ed aggiornamenti del Piano di bacino”;
e) il comma 4 dell’articolo 7, è soppresso;
f) il comma 2 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente: “2. Gli atti adottati dall’Autorità di bacino regionale ed interregionale sono trasmessi all’ufficio regionale competente in materia di difesa del suolo.”;
g) all’articolo 15 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “3. La Giunta regionale, tramite l’ufficio competente in materia di difesa del suolo, verifica il rispetto del vincolo di destinazione e l’utilizzo delle risorse finanziarie erogate alle Autorità di
bacino per le spese di funzionamento. A tal fine, può richiedere l’acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni.”.
24. All’articolo 9 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: “5. Al fine di garantire una efficace ed efficiente azione di prevenzione dei rischi derivanti dallo smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue urbane come definite all’articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli enti locali, singolarmente o in forma associata secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 12, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono stipulare, sentito l’ente d’ambito competente, apposite convenzioni con il soggetto gestore del servizio idrico integrato aventi ad oggetto la gestione delle opere, impianti, reti, caditoie e canalizzazioni escluse dall’ambito del servizio idrico integrato e relative alle acque meteoriche”.
25. All’articolo 20 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (legge finanziaria regionale 2005), comma 1, alle parole “è fatto obbligo alle aziende di trasporto pubblico della regione Campania” sono aggiunte le parole “comprese quelle che operano nei collegamenti con le isole del golfo”.
26. All’articolo 37 della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, comma 3, sostituire la parola “individuate” con la parola “individua”.
27. All’articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 2005, n. 7, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: “c) per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti può essere iscritta all’albo una sola pro loco”.
28. All’articolo 31,comma 34, lettera b) della legge regionale n. 1/2007, sostituire:
a) il punto 4 con il seguente: “4. 17,5 per cento dello stanziamento regionale è erogato all’associazione nazionale mutilati ed invalidi civili -ANMIC-;
b) il punto 6 con il seguente: “6. 20 per cento dello stanziamento regionale è erogato all’ente nazionale sordi -ENS-“;
c) il punto 7 con il seguente: “7. 17,5 per cento dello stanziamento regionale è erogato all’opera nazionale mutilati ed invalidi civili -ONMIC-.
29. I termini di cui alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e successive modifiche sono prorogati al 31 dicembre 2008.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Contenimento e razionalizzazione della spesa regionale
Articolo 2 - Compensi, indennità e rimborsi spese ai componenti degli organi politici della Regione
Articolo 3 - Piano annuale di finanziamento delle opere pubbliche e termini per gli investimenti
Articolo 4 - Norma generale sull’utilizzo dei Fondi di riserva
Articolo 5 - Modifiche al Reg. n. 1/2007 per i soggetti che erogano attività di assistenza specialistica
Articolo 6 - Assunzione di decisioni di spesa pluriennale
Articolo 7 - Norma in materia di gestione della tassa automobilistica regionale
Articolo 8 - Azioni di sostegno all’inserimento lavorativo dei giovani
Articolo 9 - Promozione della cultura del lavoro e della produzione industriale e artigianale
Articolo 10 - Attuazione dell’articolo 27, comma 3, della legge regionale n. 1/2007
Articolo 11 - Modifiche alla legge regionale n. 13/2004
Articolo 12 - Fondo regionale per l’edilizia pubblica
Articolo 13 - Fondo di credito e garanzia per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata
Articolo 14 - Procedure per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 15 - Fondo per la ecosostenibilità
Articolo 16 - Finanziamenti
Articolo 17 - Disposizioni in materia di parchi regionali
Articolo 18 - Misure per la prevenzione degli incendi boschivi
Articolo 19 - Contributo ambientale
Articolo 20 - Interventi a sostegno della diffusione delle energie qualificate
Articolo 21 - Modifiche alla legge regionale n. 6/2007
Articolo 22 - Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive
Articolo 23 - Modificazioni alla legge regionale n. 4/2003
Articolo 24 - Modifiche alla legge regionale n. 12/2003
Articolo 25 - Modifiche alla legge regionale n. 42/1979
Articolo 26 - Modifiche alla legge regionale n. 21/2002
Articolo 27 - Adeguamento della legge regionale n. 3/2007 alla normativa nazionale
Articolo 28 - Riorganizzazione delle funzioni di bonifica
Articolo 29 - Efficienza dell’amministrazione regionale e accelerazione dei tempi procedimentali
Articolo 30 - Osservatorio degli appalti
Articolo 31 - Centro regionale per le adozioni internazionali
Articolo 32 - Area generale di coordinamento Sviluppo attività settore terziario e Settore beni culturali: modifica alla legge regionale n. 11/1991
Articolo 33 - Cessazione dello stato di emergenza idrogeologica e bonifica delle acque: misure organizzative
Articolo 34 - Alienazione beni regionali
Articolo 35 - Attuazione dell’ articolo 31, comma 14, della legge regionale n. 1/2007
Articolo 36 - Sviluppo Italia Campania
Articolo 37 - Anticipazioni per le infrastrutture di trasporto
Articolo 38 - Interpretazione autentica dell’articolo 30, commi 3 e 4, della legge regionale n. 1/2007
Articolo 39 - Norme in materia di trasporto pubblico di interesse regionale e locale
Articolo 40 - Promozione dei mercati degli operatori biologici nei centri storici dei comuni della Campania
Articolo 41 - Modifiche ed abrogazioni di norme
Articolo 42 - Norme di sostegno finanziario
Articolo 43 - Integrazione alla legge regionale n. 15/1989 e successive modifiche
Articolo 44 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 45 - Patrimonio disponibile
Articolo 46 - Sicurezza sul lavoro
Articolo 47 - Associazioni a tutela del consumatore
Articolo 48 - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Articolo 49 - Soccorso alpino e speleologico
Articolo 50 - Associazioni regionali per l’informazione e la consulenza in agricoltura
Articolo 51 - Stabilizzazione di particolari categorie di personale
Articolo 52 - Disposizioni a sostegno dei Santuari
Articolo 53 - Contenimento della spesa pubblica
Articolo 54 - Distretti energetici
Articolo 55 - Inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o loro aventi diritto
Articolo 56 - Modifiche alla legge regionale n. 19/1997
Articolo 57 - Riorganizzazione dell’amministrazione regionale
Articolo 58 - Acque minerali
Articolo 59 - Gestioni commissariali
Articolo 60 - Stazione unica appaltante
Articolo 61 - Complessi immobiliari realizzati da cooperative in liquidazione coatta
Articolo 62 - Norme per il rafforzamento dell’azione amministrativa a tutela della legalità e dell’efficienza della giurisdizione
Articolo 63 - Sostenibilità ambientale
Articolo 64 - Direzione dei laboratori di analisi
Articolo 65 - Piano energetico ambientale regionale
Articolo 66 - Sistema di monitoraggio della qualità dell’aria
Articolo 67 - Completamento e recupero di stabilimenti dismessi all’interno delle zone ASI
Articolo 68 - Contributo straordinario per lo sviluppo delle produzioni biologiche delle aree svantaggiate
Articolo 69 - Interventi in materia di consorzi di tutela
Articolo 70 - Finanziamento delle leggi regionali sul reddito di cittadinanza e sulla dignità sociale
Articolo 71 - Modifiche alla legge regionale n. 1/2007
Articolo 72 - Funzionamento registro tumori
Articolo 73 - Supporto all’esercizio comunale delle funzioni catastali
Articolo 74 - Modifiche alla legge regionale n. 11/1986
Articolo 75 - Variazioni all’aliquota IRAP per ONLUS e cooperative sociali
Articolo 76 - Disciplina dello spettacolo
Articolo 77 - Fondazione culturale Ezio De Felice
Articolo 78 - Sviluppo strategico del comparto industriale aeronautico campano
Articolo 79 - Modifiche al testo coordinato delle norme di attuazione del Piano regionale delle attività estrattive
Articolo 80 - Prevenzione dei tumori e dell’AIDS
Articolo 81 - Norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale
Articolo 82 - Modifica dell’allegato B (Requisiti specifici di dimensionamento- Requisiti specifici di risorse umane) del Reg. n. 1/2007
Articolo 83 - Farmacie
Articolo 84 - Consulta regionale dei consumatori e degli utenti
Articolo 85 - Garante
Articolo 86 - Autotutela tributaria
Articolo 87 - Presupposti dell’autotutela in materia tributaria
Articolo 88 - Criteri di economicità per l’inizio o l’abbandono dell’attività contenziosa in campo tributario
Articolo 89 - Dilazione dei pagamenti per somme iscritte a ruolo
Articolo 90 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
Articolo 91 - Modifiche al regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari in attuazione della legge regionale n. 24/1984
Articolo 92 - Sistema museale regionale
Articolo 93 - Titolo di preferenza per le assunzioni
Articolo 94 - Modifiche alla legge regionale n. 24/2005
Articolo 95 - Incompatibilità di consigliere regionale
Articolo 96 - Disciplina degli alloggi di servizio
Articolo 97 - Entrata in vigore

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