Legge Regionale Campania 30/1/2008 n. 1
Articolo 26
Modifiche alla legge regionale n. 21/2002
Modifiche alla legge regionale n. 21/2002
1. All’articolo 3 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 21, il comma 2 è così modificato:
a) alla lettera a) sostituire le parole “singola università” con le parole “provincia sede di università”;
b) la lettera b) è abrogata;
c) alla lettera c) dopo le parole “eguale periodo” aggiungere le parole “avvalendosi delle ADISU di riferimento”;
d) aggiungere la seguente lettera: “e) Favorire la collaborazione e le intese tra ADISU e università in materia di sostegno al diritto allo studio, agevolando convenzioni e accordi tesi ad attivare servizi comuni, anche interuniversitari, programmati in apposita conferenza di servizi.”.
2. All’articolo 7 della legge regionale n. 21/2002 sostituire:
a) il comma 3 con il seguente: “3. È costituita, presso ciascuna ADISU e presso le università convenzionate, una commissione composta da tre studenti al fine di garantire il controllo degli utenti sulla qualità dei servizi”.
b) il comma 5 con il seguente: “5. L’assemblea elettiva è convocata dal Presidente della competente ADISU o dal rettore dell’università convenzionata che provvede a convocare i comizi elettorali. Ai componenti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, disciplinato dalla normativa vigente”.
3. All’articolo 20 della legge regionale n. 21/2002, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. Il Consiglio di amministrazione dell’ADISU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composto:
a) Presidente;
b) un rappresentante della regione Campania, eletto dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17;
c) un rappresentante dell’università di riferimento, designato dal rettore o, congiuntamente, dai rettori delle università aggregatesi secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera c);
d) due rappresentanti degli studenti dell’università di riferimento.
2. Il rappresentante degli studenti di cui alla lettera d) è eletto nel Consiglio di amministrazione dell’università di riferimento in concomitanza delle elezioni fissate per la elezione della rappresentanza studentesca.”.
4. All’articolo 20 della legge regionale n. 21/2002 sostituire il comma 8 con il seguente: “8. Al Presidente è corrisposto un assegno mensile pari al 20 per cento dell’indennità spettante ai consiglieri regionali. Gli altri componenti il Consiglio di amministrazione percepiscono un gettone di presenza pari ad euro 120 per ogni riunione consiliare cui partecipano. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, se spettante, disciplinato dalla normativa prevista per i dirigenti della regione Campania.”.
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, nonché la disposizione del comma 3 del presente articolo si applicano a partire dalla data di scadenza naturale del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. All’articolo 24 della legge regionale n. 21/2002, al comma 1 dopo le parole “tre membri effettivi e” sostituire le parole “due supplenti” con le parole “un membro supplente”.
7. All’articolo 24 della legge regionale n. 21/2002, i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: “7. Al Presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti è corrisposto un compenso mensile determinato su base annua pari ai minimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 articolo 37, commi 2 e 3, e con riferimento a quanto specificato dall’articolo 38, comma 2, dello stesso decreto. Al Presidente e agli altri componenti del collegio dei revisori non si applicano le maggiorazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 645/1994, articolo 38, comma 2. Al Presidente del collegio dei revisori non si applica la maggiorazione del compenso prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 645/1994, articolo 37, comma 5.
8. Il Presidente e gli altri componenti del collegio dei revisori dei conti, oltre quanto stabilito dal comma 7, non percepiscono altri compensi o indennità, comunque denominati, in ragione della carica e dell’attività svolta.
9. Al Presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti non può essere riconosciuto alcun rimborso spese.”.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo si applicano alla data dell’entrata in vigore della presente legge.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano aumenti di spesa a carico del bilancio regionale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Contenimento e razionalizzazione della spesa regionaleArticolo 2 - Compensi, indennità e rimborsi spese ai componenti degli organi politici della Regione
Articolo 3 - Piano annuale di finanziamento delle opere pubbliche e termini per gli investimenti
Articolo 4 - Norma generale sullutilizzo dei Fondi di riserva
Articolo 5 - Modifiche al Reg. n. 1/2007 per i soggetti che erogano attività di assistenza specialistica
Articolo 6 - Assunzione di decisioni di spesa pluriennale
Articolo 7 - Norma in materia di gestione della tassa automobilistica regionale
Articolo 8 - Azioni di sostegno allinserimento lavorativo dei giovani
Articolo 9 - Promozione della cultura del lavoro e della produzione industriale e artigianale
Articolo 10 - Attuazione dellarticolo 27, comma 3, della legge regionale n. 1/2007
Articolo 11 - Modifiche alla legge regionale n. 13/2004
Articolo 12 - Fondo regionale per ledilizia pubblica
Articolo 13 - Fondo di credito e garanzia per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata
Articolo 14 - Procedure per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 15 - Fondo per la ecosostenibilità
Articolo 16 - Finanziamenti
Articolo 17 - Disposizioni in materia di parchi regionali
Articolo 18 - Misure per la prevenzione degli incendi boschivi
Articolo 19 - Contributo ambientale
Articolo 20 - Interventi a sostegno della diffusione delle energie qualificate
Articolo 21 - Modifiche alla legge regionale n. 6/2007
Articolo 22 - Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive
Articolo 23 - Modificazioni alla legge regionale n. 4/2003
Articolo 24 - Modifiche alla legge regionale n. 12/2003
Articolo 25 - Modifiche alla legge regionale n. 42/1979
Articolo 26 - Modifiche alla legge regionale n. 21/2002
Articolo 27 - Adeguamento della legge regionale n. 3/2007 alla normativa nazionale
Articolo 28 - Riorganizzazione delle funzioni di bonifica
Articolo 29 - Efficienza dellamministrazione regionale e accelerazione dei tempi procedimentali
Articolo 30 - Osservatorio degli appalti
Articolo 31 - Centro regionale per le adozioni internazionali
Articolo 32 - Area generale di coordinamento Sviluppo attività settore terziario e Settore beni culturali: modifica alla legge regionale n. 11/1991
Articolo 33 - Cessazione dello stato di emergenza idrogeologica e bonifica delle acque: misure organizzative
Articolo 34 - Alienazione beni regionali
Articolo 35 - Attuazione dell articolo 31, comma 14, della legge regionale n. 1/2007
Articolo 36 - Sviluppo Italia Campania
Articolo 37 - Anticipazioni per le infrastrutture di trasporto
Articolo 38 - Interpretazione autentica dellarticolo 30, commi 3 e 4, della legge regionale n. 1/2007
Articolo 39 - Norme in materia di trasporto pubblico di interesse regionale e locale
Articolo 40 - Promozione dei mercati degli operatori biologici nei centri storici dei comuni della Campania
Articolo 41 - Modifiche ed abrogazioni di norme
Articolo 42 - Norme di sostegno finanziario
Articolo 43 - Integrazione alla legge regionale n. 15/1989 e successive modifiche
Articolo 44 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 45 - Patrimonio disponibile
Articolo 46 - Sicurezza sul lavoro
Articolo 47 - Associazioni a tutela del consumatore
Articolo 48 - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Articolo 49 - Soccorso alpino e speleologico
Articolo 50 - Associazioni regionali per linformazione e la consulenza in agricoltura
Articolo 51 - Stabilizzazione di particolari categorie di personale
Articolo 52 - Disposizioni a sostegno dei Santuari
Articolo 53 - Contenimento della spesa pubblica
Articolo 54 - Distretti energetici
Articolo 55 - Inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o loro aventi diritto
Articolo 56 - Modifiche alla legge regionale n. 19/1997
Articolo 57 - Riorganizzazione dellamministrazione regionale
Articolo 58 - Acque minerali
Articolo 59 - Gestioni commissariali
Articolo 60 - Stazione unica appaltante
Articolo 61 - Complessi immobiliari realizzati da cooperative in liquidazione coatta
Articolo 62 - Norme per il rafforzamento dellazione amministrativa a tutela della legalità e dellefficienza della giurisdizione
Articolo 63 - Sostenibilità ambientale
Articolo 64 - Direzione dei laboratori di analisi
Articolo 65 - Piano energetico ambientale regionale
Articolo 66 - Sistema di monitoraggio della qualità dellaria
Articolo 67 - Completamento e recupero di stabilimenti dismessi allinterno delle zone ASI
Articolo 68 - Contributo straordinario per lo sviluppo delle produzioni biologiche delle aree svantaggiate
Articolo 69 - Interventi in materia di consorzi di tutela
Articolo 70 - Finanziamento delle leggi regionali sul reddito di cittadinanza e sulla dignità sociale
Articolo 71 - Modifiche alla legge regionale n. 1/2007
Articolo 72 - Funzionamento registro tumori
Articolo 73 - Supporto allesercizio comunale delle funzioni catastali
Articolo 74 - Modifiche alla legge regionale n. 11/1986
Articolo 75 - Variazioni allaliquota IRAP per ONLUS e cooperative sociali
Articolo 76 - Disciplina dello spettacolo
Articolo 77 - Fondazione culturale Ezio De Felice
Articolo 78 - Sviluppo strategico del comparto industriale aeronautico campano
Articolo 79 - Modifiche al testo coordinato delle norme di attuazione del Piano regionale delle attività estrattive
Articolo 80 - Prevenzione dei tumori e dellAIDS
Articolo 81 - Norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale
Articolo 82 - Modifica dellallegato B (Requisiti specifici di dimensionamento- Requisiti specifici di risorse umane) del Reg. n. 1/2007
Articolo 83 - Farmacie
Articolo 84 - Consulta regionale dei consumatori e degli utenti
Articolo 85 - Garante
Articolo 86 - Autotutela tributaria
Articolo 87 - Presupposti dellautotutela in materia tributaria
Articolo 88 - Criteri di economicità per linizio o labbandono dellattività contenziosa in campo tributario
Articolo 89 - Dilazione dei pagamenti per somme iscritte a ruolo
Articolo 90 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
Articolo 91 - Modifiche al regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari in attuazione della legge regionale n. 24/1984
Articolo 92 - Sistema museale regionale
Articolo 93 - Titolo di preferenza per le assunzioni
Articolo 94 - Modifiche alla legge regionale n. 24/2005
Articolo 95 - Incompatibilità di consigliere regionale
Articolo 96 - Disciplina degli alloggi di servizio
Articolo 97 - Entrata in vigore
