Legge Regionale Toscana 28/6/2007 n. 36
Articolo 13
Inserimento dellarticolo 26 bis della l.r. 16/2000
Inserimento dell’articolo 26 bis della l.r. 16/2000
1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
“Art. 26 bis
Orario di apertura dei dispensari stagionali, delle proiezioni e delle
farmacie di cui all’articolo 17 bis
1. Le farmacie di cui all’ articolo 17 bis adottano orari funzionali ai
tempi di servizio della struttura nella quale sono inserite.
2. Il comune può autorizzare le proiezioni ad effettuare un orario diverso
rispetto a quello previsto dal comma 1.
3. Le farmacie cui sono affidate le proiezioni e i dispensari stagionali possono
essere autorizzate ad effettuare un orario ridotto rispetto a quello previsto
dall’articolo 26, commi 1 e 2, in misura corrispondente al periodo di
apertura della proiezione o del dispensario.”
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 16/2000Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 16/2000
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 16/2000
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 16/2000
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 17 della l.r. 16/2000
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 17 bis della l.r. 16/2000
Articolo 7 - Inserimento dellarticolo 17 ter della l.r. 16/2000
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 16/2000
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 18 bis della l.r. 16/2000
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 23 bis della l.r. 16/2000
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 16/2000
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 16/2000
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 26 bis della l.r. 16/2000
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 27 della l.r. 16/2000
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 16/2000
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma transitoria
