Legge Regionale Toscana 28/6/2007 n. 36
Articolo 12
Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 16/2000
Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 26 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 26
Orario di apertura delle farmacie
1. Le farmacie urbane debbono garantire un orario di apertura settimanale non
inferiore a quaranta ore suddiviso in almeno cinque giorni.
2. Le farmacie rurali debbono garantire un orario settimanale complessivamente
non inferiore a trentasei ore suddiviso su almeno cinque giorni.
3. Le farmacie situate nei centri commerciali, fatto salvo l’obbligo del
rispetto dei turni del bacino di servizio nel quale sono inserite, possono adottare
l’orario di apertura del centro ove sono ubicate.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 16/2000Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 16/2000
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 16/2000
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 16/2000
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 17 della l.r. 16/2000
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 17 bis della l.r. 16/2000
Articolo 7 - Inserimento dellarticolo 17 ter della l.r. 16/2000
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 16/2000
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 18 bis della l.r. 16/2000
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 23 bis della l.r. 16/2000
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 16/2000
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 16/2000
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 26 bis della l.r. 16/2000
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 27 della l.r. 16/2000
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 16/2000
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma transitoria
