Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 28/6/2007 n. 36

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)

Articolo 12

Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 16/2000

Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 16/2000

1. L’articolo 26 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 26
Orario di apertura delle farmacie

1. Le farmacie urbane debbono garantire un orario di apertura settimanale non inferiore a quaranta ore suddiviso in almeno cinque giorni.
2. Le farmacie rurali debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore a trentasei ore suddiviso su almeno cinque giorni.
3. Le farmacie situate nei centri commerciali, fatto salvo l’obbligo del rispetto dei turni del bacino di servizio nel quale sono inserite, possono adottare l’orario di apertura del centro ove sono ubicate.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 16/2000
Articolo 2 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 16/2000
Articolo 3 - Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 16/2000
Articolo 4 - Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 16/2000
Articolo 5 - Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 16/2000
Articolo 6 - Inserimento dell’articolo 17 bis della l.r. 16/2000
Articolo 7 - Inserimento dell’articolo 17 ter della l.r. 16/2000
Articolo 8 - Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 16/2000
Articolo 9 - Inserimento dell’articolo 18 bis della l.r. 16/2000
Articolo 10 - Inserimento dell’articolo 23 bis della l.r. 16/2000
Articolo 11 - Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 16/2000
Articolo 12 - Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 16/2000
Articolo 13 - Inserimento dell’articolo 26 bis della l.r. 16/2000
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 16/2000
Articolo 15 - Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 16/2000
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma transitoria

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