Legge Regionale Lazio 19/7/2007 n. 11
Articolo 11
Accelerazione delle procedure di esame delle domande di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo
CAPO III - Disposizioni finalizzate ad accelerare adempimenti procedurali. Disposizioni in favore dei disabili
Accelerazione delle procedure di esame delle domande di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo
1. I comuni, nell’ambito dello loro autonomia organizzativa, stabiliscono termini e modalità per l’istruttoria delle domande presentate ai fini della regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, da concludere entro ventiquattro mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stabilito nel modello approvato con delibera della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 53, comma 4 della l.r. 27/2006.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27Articolo 2 - Modifiche allarticolo 49 della l.r. 27/2006
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 50 della l.r. 27/2006
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 51 della l.r. 27/2006
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 52 della l.r. 27/2006
Articolo 6 - Modifiche allarticolo 53 della l.r. 27/2006
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 7bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, aggiunto dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12. Disposizione transitoria
Articolo 8 - Modifiche allarticolo 10 della l.r. 12/1999, da ultimo modificato dalla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
Articolo 9 - Modifica allarticolo 12 della l.r. 12/1999
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 16bis nella l.r. 12/1999. Disposizione transitoria
Articolo 11 - Accelerazione delle procedure di esame delle domande di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo
Articolo 12 - Accelerazione delle procedure per la trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie
Articolo 13 - Accelerazione delle procedure per la cessione delle aree alle ATER
Articolo 14 - Riserve in favore dei disabili
Articolo 15 - Entrata in vigore
