Legge Regionale Toscana 13/7/2007 n. 38
Articolo 43
Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali
Capo VI - Disposizioni per la qualificazione, razionalizzazione e semplificazione
delle attività della committenza pubblica
Sezione I - Forme e modalità di gestione comune delle procedure e dei
contratti
Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali
1. La Regione, anche al fine di assicurare una maggiore qualificazione della
committenza pubblica, favorisce ed incentiva l’esercizio associato da
parte degli enti locali delle funzioni amministrative e dei servizi in materia
contrattuale, con particolare riferimento alle attività di:
a) consulenza in materia contrattuale, sportelli di informazione, profilo del
committente;
b) programmazione dell’attività contrattuale;
c) responsabile unico del procedimento e supporto al RUP;
d) progettazione;
e) espletamento delle procedure concorsuali;
f) stipulazione dei contratti;
g) direzione dei lavori, tutor di cantiere;
h) gestione dei contratti, controllo e vigilanza sull’esecuzione.
2. L’esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma
1 avviene mediante unione di comuni o consorzio, oppure sulla base di apposita
convenzione che preveda la costituzione di uffici comuni, oppure la delega di
funzioni degli enti partecipanti a favore di uno di essi, secondo il vigente
ordinamento degli enti locali.
3. Gli atti associativi possono individuare l’ente responsabile della
gestione associata cui sono affidate le funzioni di stazione appaltante.
4. Nei casi in cui l’esercizio associato ha ad oggetto le funzioni di
RUP, il relativo incarico è svolto da uno dei dipendenti assegnati all’unione
di comuni, al consorzio o all’ufficio comune, oppure da un dipendente
dell’ente delegato.
5. La Regione incentiva l’esercizio associato delle funzioni di cui al
comma 1, nell’ambito delle apposite linee di finanziamento di cui alla
legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale
e di incentivazione delle forme associative di comuni) e relativi provvedimenti
di attuazione. La Regione tiene conto inoltre dell’esercizio associato
delle funzioni nella definizione di criteri di priorità o di premialità
nelle altre procedure di finanziamento o di contributo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Ambito soggettivo
Articolo 3 - Contratti esclusi
Articolo 4 - Osservatorio regionale sui contratti pubblici
Articolo 5 - Compiti dellOsservatorio
Articolo 6 - Comitato di indirizzo
Articolo 7 - Compiti dellOsservatorio in funzione di sezione regionale dellOsservatorio centrale dellAutorità per la vigilanza
Articolo 8 - Comunicazione e trasmissione dei dati
Articolo 9 - Promozione della qualificazione delle stazioni appaltanti e della semplificazione dellattività amministrativa
Articolo 10 - Pubblicazioni sulla pagina web dellOsservatorio
Articolo 11 - Realizzazione di un sistema in rete
Articolo 12 - Prezzario regionale
Articolo 13 - Misure sanzionatorie
Articolo 14 - Valutazione delle misure aggiuntive e dei requisiti di sicurezza dei lavoratori
Articolo 15 - Costi della sicurezza e della manodopera
Articolo 16 - Verifica dellidoneità tecnico-professionale dellimpresa provvisoriamente aggiudicataria
Articolo 17 - Verifica della regolarità contributiva ed assicurativa
Articolo 18 - Pagamento delle retribuzioni
Articolo 19 - Promozione della continuità occupazionale
Articolo 20 - Subappalto
Articolo 21 - Disposizioni in materia di redazione dei piani di sicurezza
Articolo 22 - Tutor di cantiere
Articolo 23 - Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri
Articolo 23 bis - Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro negli appalti pubblici di servizi
Articolo 24 - Clausole dei capitolati speciali
Articolo 25 - Potenziamento e coordinamento delle attività di controllo
Articolo 26 - Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro
Articolo 27 - Affidamenti in economia
Articolo 28 - Programmazione dei contratti per laffidamento di lavori pubblici
Articolo 29 - Programmazione dei contratti di forniture e servizi
Articolo 30 - Linee guida e capitolati speciali
Articolo 31 - Profilo del committente
Articolo 32 - Responsabile unico del procedimento
Articolo 33 - Clausole ambientali
Articolo 34 - Requisiti di capacità delle imprese
Articolo 35 - Esclusione delle imprese per violazioni in materia di sicurezza, regolarità contributiva e costituzione della cauzione
Articolo 36 - Criterio di aggiudicazione
Articolo 37 - Disposizioni in materia di cauzione
Articolo 38 - Disposizioni in materia di controlli sulle autodichiarazioni
Articolo 39 - Presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse
Articolo 40 - Semplificazione degli adempimenti
Articolo 41 - Subentro di altra impresa nel corso dellesecuzione del contratto
Articolo 42 - Appalti di interesse generale
Articolo 43 - Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali
Articolo 44 - Avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti
Articolo 45 - Convenzioni per la gestione comune delle procedure di gara
Articolo 46 - Promozione dei sistemi e degli strumenti telematici
Articolo 47 - Sistema telematico di acquisto
Articolo 48 - Misure di semplificazione delle procedure di acquisto
Articolo 49 - Mercato elettronico regionale
Articolo 50 - Ambito di applicazione. Autonomia del Consiglio regionale
Articolo 51 - Programmazione di forniture e servizi
Articolo 52 - Incentivi al personale dipendente incaricato della progettazione, della pianificazione e di attività tecnico-amministrative connesse
Articolo 53 - Contratti aperti
Articolo 54 - Dirigente responsabile del contratto
Articolo 55 - Capitolati doneri e modulistica per la partecipazione alla gara
Articolo 56 - Disposizioni organizzative delle procedure di affidamento
Articolo 57 - Presidenza delle gare
Articolo 58 - Ufficiale rogante
Articolo 59 - Affidamenti in economia
Articolo 60 - Aumento o diminuzione della prestazione nei contratti di forniture e servizi
Articolo 61 - Spese contrattuali
Articolo 62 - Modifiche allarticolo 101 della l.r. 40/2005
Articolo 63 - Modifiche allarticolo 132 della l.r. 40/2005
Articolo 64 - Sostituzione dellarticolo 133 della l.r. 40/2005
Articolo 65 - Modifiche allarticolo 12 della l.r. 87/1997
Articolo 66 - Normativa di attuazione
Articolo 67 - Clausola valutativa
Articolo 68 - Procedimenti in itinere
Articolo 69 - Abrogazioni
Articolo 70 - Norma finanziaria
Articolo 71 - Disposizioni transitorie
Articolo 72 - Disposizioni di prima attuazione
Articolo 73 - Decorrenza dellefficacia
Articolo 74 - Entrata in vigore
