Legge Regionale Lombardia 16/7/2007 n. 15
Articolo 100
Abrogazioni
TITOLO VI - Disposizioni finali
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 14 aprile 2004, n. 8(Norme per il turismo in Lombardia);
b) la legge regionale 25 ottobre 2001, n. 16(Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni pro loco);
c) la legge regionale 28 aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze);
d) la legge regionale 11 settembre 1989, n. 45(Disciplina delle strutture ricettive turistiche alberghiere complementari);
e) la legge regionale 13 aprile 2001, n. 7(Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta);
f) la legge regionale 10 dicembre 1986, n. 65(Esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico);
g) la legge regionale 16 settembre 1996, n. 27(Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle province);
h) i commi 43, 44 e 45, dell'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59").
2. Sono o restano altresì abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);
b) la lettera a) del comma 40 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);
c) i commi 107, 108 e 109 dell'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59");
d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 e i commi 5 e 6 dell'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. n. 34/1978);
e) il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);
f) il comma 7 dell'articolo 11 e il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);
g) i riferimenti normativi alle L.R. n. 27/1996 e L.R. n. 12/1997 di cui all'allegato C della L.R. n. 15/2002;
h) i commi 10 e 22 dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare);
i) i commi 5 e 6 dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 30 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico - II provvedimento di variazione);
j) il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» - Collegato 2005);
k) il comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005).
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate dal presente articolo; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi sino alla definizione dei procedimenti in corso.
4. Le leggi indicate nell'allegato D restano in vigore.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Linee di intervento
Articolo 4 - Sistema turistico
Articolo 5 - Politiche integrate per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio
Articolo 6 - Interventi della Regione per la promozione turistica
Articolo 7 - Competenze del comune
Articolo 8 - Competenze della provincia
Articolo 9 - Strutture di informazione e di accoglienza turistica - IAT
Articolo 10 - Misure di incentivazione e sostegno alle imprese
Articolo 11 - Ruolo delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Articolo 12 - Contributi alle province
Articolo 13 - Disposizione transitoria
Articolo 14 - Finalità
Articolo 15 - Associazioni pro loco
Articolo 16 - Albo regionale delle associazioni pro loco
Articolo 17 - Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale
Articolo 18 - Statuto delle associazioni pro loco
Articolo 19 - Unioni di associazioni pro loco
Articolo 20 - Contributi
Articolo 21 - Finalità
Articolo 22 - Aziende alberghiere - Definizione
Articolo 23 - Tipologie alberghiere
Articolo 24 - Classificazione
Articolo 25 - Durata della classificazione
Articolo 26 - Procedure per l'attribuzione della classificazione
Articolo 27 - Pubblicità della classe e dei provvedimenti di classificazione
Articolo 28 - Rilascio della licenza d'esercizio
Articolo 29 - Funzioni delle province
Articolo 30 - Ricorsi
Articolo 31 - Sanzioni
Articolo 32 - Finalità
Articolo 33 - Definizione di case per ferie
Articolo 34 - Caratteristiche funzionali delle case per ferie
Articolo 35 - Definizione di ostelli per la gioventù
Articolo 36 - Standard obbligatori minimi e requisiti delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù
Articolo 37 - Definizione di rifugi alpini
Articolo 38 - Caratteristiche funzionali dei rifugi alpini
Articolo 39 - Definizione di rifugi escursionistici
Articolo 40 - Caratteristiche funzionali dei rifugi escursionistici
Articolo 41 - Definizione di affittacamere
Articolo 42 - Caratteristiche funzionali
Articolo 43 - Definizione di case ed appartamenti per vacanze
Articolo 44 - Caratteristiche funzionali
Articolo 45 - Servizio di ospitalità turistica bed & breakfast
Articolo 46 - Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA
Articolo 47 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 48 - Cessazione temporanea dell'attività ricettiva
Articolo 49 - Vigilanza e sanzioni
Articolo 50 - Definizione di bivacchi fissi
Articolo 51 - Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta
Articolo 52 - Norme comuni
Articolo 53 - Funzioni delle province
Articolo 54 - Aree destinate ad aziende ricettive all'aria aperta
Articolo 55 - Titolo abilitativo edilizio
Articolo 56 - Classificazione, criteri, validità e revisione
Articolo 57 - Procedura per l'attribuzione della classificazione, ricorsi e pubblicità
Articolo 58 - Attrezzature, impianti ed arredi
Articolo 59 - Avvio dell'attività
Articolo 60 - Obblighi dei titolari dell'esercizio dell'attività
Articolo 61 - Disciplina delle tariffe e obbligo di comunicazione
Articolo 62 - Vigilanza e sospensione dell'attività
Articolo 63 - Sanzioni
Articolo 64 - Autorizzazione per campeggi temporanei. Deroghe ed esclusioni
Articolo 65 - Regolamento di attuazione
Articolo 66 - Figure professionali
Articolo 67 - Accesso alle professioni turistiche
Articolo 68 - Esami per il rilascio dell'abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico
Articolo 69 - Composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici d'esame
Articolo 70 - Requisiti di ammissione all'esame
Articolo 71 - Presentazione delle domande
Articolo 72 - Materie d'esame
Articolo 73 - Esame suppletivo
Articolo 74 - Elenchi regionali delle guide turistiche e accompagnatori turistici
Articolo 75 - Divieti
Articolo 76 - Agevolazioni per le guide turistiche
Articolo 77 - Sanzioni
Articolo 78 - Vigilanza e controllo
Articolo 79 - Finalità
Articolo 80 - Funzioni delle province
Articolo 81 - Agenzie di viaggio e turismo
Articolo 82 - Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo
Articolo 83 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
Articolo 84 - Istruttoria
Articolo 85 - Contenuto dell'autorizzazione
Articolo 86 - Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione
Articolo 87 - Chiusura temporanea delle agenzie
Articolo 88 - Programmi di viaggio
Articolo 89 - Assicurazione
Articolo 90 - Cauzione
Articolo 91 - Requisiti professionali del direttore tecnico
Articolo 92 - Esame di idoneità e commissione d'esame
Articolo 93 - Registro regionale dei direttori tecnici
Articolo 94 - Uffici di biglietteria
Articolo 95 - Associazioni senza scopo di lucro, enti locali e istituti scolastici
Articolo 96 - Sodalizi, gruppi sociali e comunità
Articolo 97 - Vigilanza
Articolo 98 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
Articolo 99 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 100 - Abrogazioni
Articolo 101 - Norma finanziaria
Allegato A - Standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi, distinti per classe
Allegato B - Standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione delle residenze turistico-alberghiere, distinti per classe
Allegato C - Standard minimi obbligatori per case ed appartamenti per vacanze
Allegato D - Disposizioni legislative che rimangono in vigore