Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 16/7/2007 n. 15

Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

Articolo 95

Associazioni senza scopo di lucro, enti locali e istituti scolastici

TITOLO V - Agenzie di viaggio e turismo

Associazioni senza scopo di lucro, enti locali e istituti scolastici

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo delle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, a livello nazionale con riconoscimento formale di organi centrali dello Stato, con rappresentanza sul territorio regionale ed in almeno tre province.

2. Dette associazioni, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 82, possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e realizzazione di viaggi e soggiorni nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 82 e seguenti del D.Lgs. n. 206/2005, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli articoli 88, 89 e 90 della presente legge.

3. Le stesse associazioni devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e tra gli scopi statutari deve figurare la promozione del turismo sociale per i propri associati.

4. Le associazioni che intendano essere iscritte all'albo regionale devono presentare domanda alla Giunta regionale, indicando la sede legale dell'associazione e le generalità del legale rappresentante della stessa.

5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale, certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

b) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) atto sostitutivo di notorietà a firma del legale rappresentante, nel quale sia espressamente indicato il possesso dei requisiti di cui al comma 1 che costituiscono titolo per l'iscrizione all'albo;

d) polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio di cui alla L. n. 1084/1977, nonché degli articoli 99, 94 e 95 del D.Lgs. n. 206/2005. Annualmente va inviata documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio;

e) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, concernente l'indicazione della sede regionale principale, degli uffici decentrati e del responsabile delegato sul territorio regionale per le attività turistiche svolte dall'associazione;

f) copia autenticata della prova documentale dell'avvenuta prestazione della cauzione a favore della regione Lombardia.

6. Le insegne poste all'ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività, devono contenere l'indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell'associazione.

7. Il legale rappresentante è tenuto a dare comunicazione immediata di ogni variazione intervenuta rispetto ai requisiti richiesti.

8. Il programma delle attività va inviato annualmente alla provincia competente per territorio; eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima dell'inizio delle attività.

9. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, di cui al comma 1, sono curati dalla competente direzione generale della Giunta regionale. L'iscrizione o la cancellazione, nonché ogni variazione concernente i dati originari, è disposta con provvedimento del dirigente regionale competente.

10. Il dirigente della competente struttura regionale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, cancella l'associazione dall'albo ed ingiunge la cessazione dell'attività qualora non venga stipulata la polizza assicurativa ovvero in tutti i casi di reiterata irregolarità nello svolgimento dell'attività. In presenza di tale ingiunzione, l'associazione non può richiedere la reiscrizione prima di un anno.

11. Ogni altra associazione deve servirsi, per l'organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b).

12. Gli enti locali, fatte salve le attività istituzionali svolte ai sensi della L.R. n. 1/1986 ad esclusivo favore di anziani, minori e portatori di handicap, regolarmente assicurate, devono avvalersi, per l'organizzazione tecnica di viaggi, di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b).

13. Le scuole e gli istituti che intendono svolgere viaggi di durata superiore a un giorno si avvalgono dell'organizzazione tecnica di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b).

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Linee di intervento
Articolo 4 - Sistema turistico
Articolo 5 - Politiche integrate per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio
Articolo 6 - Interventi della Regione per la promozione turistica
Articolo 7 - Competenze del comune
Articolo 8 - Competenze della provincia
Articolo 9 - Strutture di informazione e di accoglienza turistica - IAT
Articolo 10 - Misure di incentivazione e sostegno alle imprese
Articolo 11 - Ruolo delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Articolo 12 - Contributi alle province
Articolo 13 - Disposizione transitoria
Articolo 14 - Finalità
Articolo 15 - Associazioni pro loco
Articolo 16 - Albo regionale delle associazioni pro loco
Articolo 17 - Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale
Articolo 18 - Statuto delle associazioni pro loco
Articolo 19 - Unioni di associazioni pro loco
Articolo 20 - Contributi
Articolo 21 - Finalità
Articolo 22 - Aziende alberghiere - Definizione
Articolo 23 - Tipologie alberghiere
Articolo 24 - Classificazione
Articolo 25 - Durata della classificazione
Articolo 26 - Procedure per l'attribuzione della classificazione
Articolo 27 - Pubblicità della classe e dei provvedimenti di classificazione
Articolo 28 - Rilascio della licenza d'esercizio
Articolo 29 - Funzioni delle province
Articolo 30 - Ricorsi
Articolo 31 - Sanzioni
Articolo 32 - Finalità
Articolo 33 - Definizione di case per ferie
Articolo 34 - Caratteristiche funzionali delle case per ferie
Articolo 35 - Definizione di ostelli per la gioventù
Articolo 36 - Standard obbligatori minimi e requisiti delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù
Articolo 37 - Definizione di rifugi alpini
Articolo 38 - Caratteristiche funzionali dei rifugi alpini
Articolo 39 - Definizione di rifugi escursionistici
Articolo 40 - Caratteristiche funzionali dei rifugi escursionistici
Articolo 41 - Definizione di affittacamere
Articolo 42 - Caratteristiche funzionali
Articolo 43 - Definizione di case ed appartamenti per vacanze
Articolo 44 - Caratteristiche funzionali
Articolo 45 - Servizio di ospitalità turistica bed & breakfast
Articolo 46 - Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA
Articolo 47 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 48 - Cessazione temporanea dell'attività ricettiva
Articolo 49 - Vigilanza e sanzioni
Articolo 50 - Definizione di bivacchi fissi
Articolo 51 - Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta
Articolo 52 - Norme comuni
Articolo 53 - Funzioni delle province
Articolo 54 - Aree destinate ad aziende ricettive all'aria aperta
Articolo 55 - Titolo abilitativo edilizio
Articolo 56 - Classificazione, criteri, validità e revisione
Articolo 57 - Procedura per l'attribuzione della classificazione, ricorsi e pubblicità
Articolo 58 - Attrezzature, impianti ed arredi
Articolo 59 - Avvio dell'attività
Articolo 60 - Obblighi dei titolari dell'esercizio dell'attività
Articolo 61 - Disciplina delle tariffe e obbligo di comunicazione
Articolo 62 - Vigilanza e sospensione dell'attività
Articolo 63 - Sanzioni
Articolo 64 - Autorizzazione per campeggi temporanei. Deroghe ed esclusioni
Articolo 65 - Regolamento di attuazione
Articolo 66 - Figure professionali
Articolo 67 - Accesso alle professioni turistiche
Articolo 68 - Esami per il rilascio dell'abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico
Articolo 69 - Composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici d'esame
Articolo 70 - Requisiti di ammissione all'esame
Articolo 71 - Presentazione delle domande
Articolo 72 - Materie d'esame
Articolo 73 - Esame suppletivo
Articolo 74 - Elenchi regionali delle guide turistiche e accompagnatori turistici
Articolo 75 - Divieti
Articolo 76 - Agevolazioni per le guide turistiche
Articolo 77 - Sanzioni
Articolo 78 - Vigilanza e controllo
Articolo 79 - Finalità
Articolo 80 - Funzioni delle province
Articolo 81 - Agenzie di viaggio e turismo
Articolo 82 - Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo
Articolo 83 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
Articolo 84 - Istruttoria
Articolo 85 - Contenuto dell'autorizzazione
Articolo 86 - Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione
Articolo 87 - Chiusura temporanea delle agenzie
Articolo 88 - Programmi di viaggio
Articolo 89 - Assicurazione
Articolo 90 - Cauzione
Articolo 91 - Requisiti professionali del direttore tecnico
Articolo 92 - Esame di idoneità e commissione d'esame
Articolo 93 - Registro regionale dei direttori tecnici
Articolo 94 - Uffici di biglietteria
Articolo 95 - Associazioni senza scopo di lucro, enti locali e istituti scolastici
Articolo 96 - Sodalizi, gruppi sociali e comunità
Articolo 97 - Vigilanza
Articolo 98 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
Articolo 99 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 100 - Abrogazioni
Articolo 101 - Norma finanziaria
Allegato A - Standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi, distinti per classe
Allegato B - Standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione delle residenze turistico-alberghiere, distinti per classe
Allegato C - Standard minimi obbligatori per case ed appartamenti per vacanze
Allegato D - Disposizioni legislative che rimangono in vigore