Legge Regionale Lombardia 12/7/2007 n. 12
Articolo 4
Modifiche allarticolo 20 «Piani provinciali di gestione dei rifiuti» della l.r. 26/2003
Modifiche all’articolo 20 «Piani provinciali di gestione dei rifiuti» della l.r. 26/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 26/2003 e‘ aggiunto il
seguente periodo:
«I piani provinciali sono elaborati secondo logiche di autosufficienza
territoriale in merito allo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani.».
2. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 26/2003
e‘ sostituito dal seguente:
«Fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, per i comuni che ricorrono
al conferimento in discariche localizzate al di fuori della propria provincia
le aliquote del tributo per il deposito in discarica sono maggiorate del cento
per cento. Qualora la maggiorazione determini il superamento del limite massimo
dell’aliquota d’imposta unitaria fissato dall’articolo 3,
comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) il tributo e‘ automaticamente adeguato al predetto
limite.».
3. Al comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole «o alla discarica;»;
b) la lettera d) e‘ sostituita dalla seguente:
«d) il censimento degli impianti esistenti e l’individuazione delle
necessita‘ impiantistiche di completamento, espresse in termini di numero
e potenzialita‘ per quanto riguarda gli impianti relativi ai rifiuti urbani,
e l’individuazione dell’offerta di recupero e smaltimento da parte
del sistema industriale per i rifiuti speciali. L’eventuale previsione
di avvio di flussi di rifiuti urbani verso impianti ubicati al di fuori del
proprio territorio e‘ accompagnata, in sede di approvazione del piano
ai sensi del comma 5, dagli accordi raggiunti con la provincia interessata e
con il gestore dell’impianto per una durata congruente con le previsioni
del piano;»;
c) la lettera f) e‘ sostituita dalla seguente:
«f) la stima dei costi industriali di realizzazione e gestione degli impianti
previsti dai piani e la valutazione di un piano economico tariffario;».
4. Al comma 5 dell’articolo 20 della l.r. 26/2003 le parole «a tempo
indeterminato» sono sostituite dalla parola «quinquennale »
e le parole «e sono sottoposti a revisione ordinaria ogni cinque anni»
sono soppresse.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 6 «Contratto di servizio» della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»Articolo 2 - Modifiche allarticolo 16 «Funzioni delle province» della l.r. 26/2003
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 17 «Funzioni della Regione» della l.r. 26/2003
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 20 «Piani provinciali di gestione dei rifiuti» della l.r. 26/2003
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 23 «Obiettivi di riciclo e recupero» della l.r. 26/2003
Articolo 6 - Abrogazione dellarticolo 6 «Norma di interpretazione autentica» della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 «Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»
Articolo 7 - Modifiche della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dellambiente»
Articolo 8 - Norme transitorie e finali
Articolo 9 - Raccolta differenziata e criteri preferenziali a sostegno dei comuni
Articolo 10 - Entrata in vigore
