Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 12/7/2007 n. 12

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti

Articolo 4

Modifiche all’articolo 20 «Piani provinciali di gestione dei rifiuti» della l.r. 26/2003

Modifiche all’articolo 20 «Piani provinciali di gestione dei rifiuti» della l.r. 26/2003

1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 26/2003 e‘ aggiunto il seguente periodo:
«I piani provinciali sono elaborati secondo logiche di autosufficienza territoriale in merito allo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani.».
2. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 26/2003 e‘ sostituito dal seguente:
«Fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, per i comuni che ricorrono al conferimento in discariche localizzate al di fuori della propria provincia le aliquote del tributo per il deposito in discarica sono maggiorate del cento per cento. Qualora la maggiorazione determini il superamento del limite massimo dell’aliquota d’imposta unitaria fissato dall’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) il tributo e‘ automaticamente adeguato al predetto limite.».
3. Al comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole «o alla discarica;»;
b) la lettera d) e‘ sostituita dalla seguente:
«d) il censimento degli impianti esistenti e l’individuazione delle necessita‘ impiantistiche di completamento, espresse in termini di numero e potenzialita‘ per quanto riguarda gli impianti relativi ai rifiuti urbani, e l’individuazione dell’offerta di recupero e smaltimento da parte del sistema industriale per i rifiuti speciali. L’eventuale previsione di avvio di flussi di rifiuti urbani verso impianti ubicati al di fuori del proprio territorio e‘ accompagnata, in sede di approvazione del piano ai sensi del comma 5, dagli accordi raggiunti con la provincia interessata e con il gestore dell’impianto per una durata congruente con le previsioni del piano;»;
c) la lettera f) e‘ sostituita dalla seguente:
«f) la stima dei costi industriali di realizzazione e gestione degli impianti previsti dai piani e la valutazione di un piano economico tariffario;».
4. Al comma 5 dell’articolo 20 della l.r. 26/2003 le parole «a tempo indeterminato» sono sostituite dalla parola «quinquennale » e le parole «e sono sottoposti a revisione ordinaria ogni cinque anni» sono soppresse.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 6 «Contratto di servizio» della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 16 «Funzioni delle province» della l.r. 26/2003
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 17 «Funzioni della Regione» della l.r. 26/2003
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 20 «Piani provinciali di gestione dei rifiuti» della l.r. 26/2003
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 23 «Obiettivi di riciclo e recupero» della l.r. 26/2003
Articolo 6 - Abrogazione dell’articolo 6 «Norma di interpretazione autentica» della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 «Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”»
Articolo 7 - Modifiche della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente»
Articolo 8 - Norme transitorie e finali
Articolo 9 - Raccolta differenziata e criteri preferenziali a sostegno dei comuni
Articolo 10 - Entrata in vigore

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