Legge Regionale Lombardia 12/7/2007 n. 12
Articolo 10
Entrata in vigore
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
La presente legge regionale e‘ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E‘ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione lombarda.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 6 «Contratto di servizio» della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»Articolo 2 - Modifiche allarticolo 16 «Funzioni delle province» della l.r. 26/2003
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 17 «Funzioni della Regione» della l.r. 26/2003
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 20 «Piani provinciali di gestione dei rifiuti» della l.r. 26/2003
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 23 «Obiettivi di riciclo e recupero» della l.r. 26/2003
Articolo 6 - Abrogazione dellarticolo 6 «Norma di interpretazione autentica» della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 «Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»
Articolo 7 - Modifiche della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dellambiente»
Articolo 8 - Norme transitorie e finali
Articolo 9 - Raccolta differenziata e criteri preferenziali a sostegno dei comuni
Articolo 10 - Entrata in vigore
