Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 18/6/2007 n. 16
Articolo 9
Piano regionale di miglioramento della qualita dellaria
TITOLO I - Tutela dall'inquinamento atmosfericoCapo II - Pianificazione regionale della gestione della qualita’ dell’aria
Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria
1. Il Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), si basa sulla valutazione
dell’aria a scala locale sul territorio regionale e contiene gli strumenti
volti a garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti entro i termini
stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto
legislativo 351/1999 e il raggiungimento, attraverso l’adozione di misure
proporzionate, dei valori bersaglio dei livelli di ozono, di cui all’allegato
I, parte II, del decreto legislativo 183/2004.
2. Nel Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria
e’ individuata, d’intesa con la Regione Veneto, l’estensione
delle zone di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2) e 3),
di comune interesse, ai fini del coordinamento dei rispettivi Piani di miglioramento
della qualita’ dell’aria.
3. Il Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria
e’ applicato nelle zone di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
c), numeri 2) e 3), in caso di superamento del valore limite da parte di un
determinato inquinante.
4. Il Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria
stabilisce, ai sensi dell’articolo 271, comma 4, del decreto legislativo
152/2006, valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni
di costruzione o di esercizio dell’impianto, piu’ severi di quelli
fissati dall’allegato I alla parte V del decreto legislativo medesimo
e di quelli fissati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), nel
caso in cui tali misure siano necessarie al conseguimento dei valori limite
e dei valori bersaglio di qualita’ dell’aria.
5. Nel caso di superamento dei valori limite da parte di piu’ inquinanti
e’ predisposto il Piano regionale di miglioramento integrato per tutti
gli inquinanti.
6. Il Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria
recepisce i contenuti delle intese di cui all’articolo 2, comma 2.
7. Il Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria
e’ predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento
atmosferico, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 1 ottobre
2002, n. 261 (Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare
della qualita’ dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione
del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 351), e’ approvato con decreto del Presidente della
Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed e’ pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione, nonche’ sul sito internet della Regione.
8. Il Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria
contiene almeno le informazioni di cui all’allegato V del decreto legislativo
351/1999.
9. Il Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria
e’ modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - ObiettiviArticolo 2 - Competenze della Regione
Articolo 3 - Competenze delle Province
Articolo 4 - Competenze dei Comuni
Articolo 5 - Competenze dellARPA
Articolo 6 - Disposizioni attuative
Articolo 7 - Informazioni sulla qualita dellaria
Articolo 8 - Piano di azione regionale
Articolo 9 - Piano regionale di miglioramento della qualita dellaria
Articolo 10 - Piano regionale di mantenimento della qualita dellaria
Articolo 11 - Sistema regionale di rilevazione della qualita dellaria
Articolo 12 - Inventario regionale delle emissioni in atmosfera
Articolo 13 - Piano di azione comunale
Articolo 14 - Provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi
Articolo 15 - Provvedimenti per la mobilita veicolare
Articolo 16 - Provvedimenti relativi agli impianti termici civili
Articolo 17 - Obiettivi
Articolo 18 - Competenze della Regione
Articolo 19 - Competenze delle Province
Articolo 20 - Competenze dei Comuni
Articolo 21 - Comitati misti paritetici
Articolo 22 - Informazione sul rumore ambientale
Articolo 23 - Adozione e approvazione del Piano comunale di classificazione acustica
Articolo 24 - Adeguamento degli strumenti urbanistici
Articolo 25 - Divieto di contatto di aree
Articolo 26 - Contenuti e finalita
Articolo 27 - Predisposizione e approvazione
Articolo 28 - Disposizioni in materia di impatto acustico
Articolo 29 - Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne
Articolo 30 - Piano comunale di risanamento acustico
Articolo 31 - Piano aziendale di risanamento acustico
Articolo 32 - Finanziamenti per le azioni di prevenzione e di riduzione dellinquinamento atmosferico
Articolo 33 - Finanziamenti per il funzionamento del Centro di Modellistica Ambientale
Articolo 34 - Finanziamenti per linventario regionale delle emissioni in atmosfera
Articolo 35 - Finanziamenti per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale
Articolo 36 - Finanziamenti per lattuazione dei Piani comunali di risanamento acustico
Articolo 37 - Contributi per lisolamento acustico degli edifici
Articolo 38 - Copertura
Articolo 39 - Poteri sostitutivi
Articolo 40 - Sanzioni
Articolo 41 - Norme transitorie
