Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 18/6/2007 n. 16

Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico.

Articolo 2

Competenze della Regione

TITOLO I - Tutela dall'inquinamento atmosferico
Capo I - Principi e disciplina generale

Competenze della Regione

1. Sono di competenza della Regione le funzioni relative:
a) alla realizzazione di misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all’allegato I del decreto legislativo 351/1999 e di cui al decreto legislativo 183/2004, qualora non siano gia’ disponibili, ai fini della valutazione preliminare della qualita’ dell’aria ambiente;
b) alla misurazione dei livelli degli inquinanti ai fini della valutazione della qualita’ dell’aria ambiente ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 351/1999 e dell’articolo 6 del decreto legislativo 183/2004;
c) all’individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale nei quali:
1) i livelli di uno o piu’ inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono;
2) i livelli degli inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza, o eccedono tale valore in assenza del margine di tolleranza, o sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
3) i livelli di ozono superano gli obiettivi a lungo termine di cui all’allegato I, parte III, del decreto legislativo 183/2004, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio, ovvero superano i valori bersaglio di cui all’allegato I, parte II, del decreto legislativo medesimo;
4) i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e i livelli di ozono nell’aria sono conformi agli obiettivi a lungo termine;
d) all’individuazione dell’autorita’ competente a gestire le situazioni di cui alla lettera c), numero 1), ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 351/1999;
e) all’elaborazione e all’adozione del:
1) Piano di azione regionale contenente le misure da attuare nel breve periodo nelle zone e negli agglomerati di cui alla lettera c), numero 1);
2) Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria relativo alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c), numeri 2) e 3);
3) Piano regionale di mantenimento della qualita’ dell’aria relativo alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c), numero 4);
f) all’indirizzo e al coordinamento del sistema regionale di rilevazione della qualita’ dell’aria, di cui all’articolo 11;
g) alla fissazione, ai sensi dell’articolo 271, comma 3, del decreto legislativo 152/2006:
1) di valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi stabiliti dall’allegato I alla parte V del decreto legislativo medesimo, sulla base delle migliori tecniche disponibili;
2) delle portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti, ai fini della valutazione dell’entita’ della diluizione delle emissioni;
h) alla fissazione, ai sensi dell’articolo 281, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, di valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell’impianto, piu’ severi di quelli fissati dagli allegati al titolo I della parte V del decreto legislativo medesimo, nel caso in cui tali misure siano necessarie al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualita’ dell’aria;
i) l’organizzazione dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 12, elaborato sulla base dei criteri individuati dallo Stato, ai sensi dell’articolo 281, comma 8, del decreto legislativo 152/2006;
j) alla trasmissione ai ministeri competenti, per il tramite dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle informazioni, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 351/1999 e ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 183/2004;
k) all’orientamento e al coordinamento delle funzioni dei Comuni e delle Province, al fine di assicurare unitarieta’ e uniformita’ di trattamento del territorio regionale;
l) all’indirizzo e al coordinamento dei compiti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) istituita con la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - ARPA);
m) alla promozione e all’adozione di misure idonee a incentivare le azioni di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento atmosferico previste nella presente legge.
2. La Regione, nell’ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel rispetto della normativa statale, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, puo’ concludere, con enti territoriali interni agli Stati confinanti, intese dirette alla gestione in comune delle misure finalizzate al miglioramento della qualita’ dell’aria.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Obiettivi
Articolo 2 - Competenze della Regione
Articolo 3 - Competenze delle Province
Articolo 4 - Competenze dei Comuni
Articolo 5 - Competenze dell’ARPA
Articolo 6 - Disposizioni attuative
Articolo 7 - Informazioni sulla qualita’ dell’aria
Articolo 8 - Piano di azione regionale
Articolo 9 - Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria
Articolo 10 - Piano regionale di mantenimento della qualita’ dell’aria
Articolo 11 - Sistema regionale di rilevazione della qualita’ dell’aria
Articolo 12 - Inventario regionale delle emissioni in atmosfera
Articolo 13 - Piano di azione comunale
Articolo 14 - Provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi
Articolo 15 - Provvedimenti per la mobilita’ veicolare
Articolo 16 - Provvedimenti relativi agli impianti termici civili
Articolo 17 - Obiettivi
Articolo 18 - Competenze della Regione
Articolo 19 - Competenze delle Province
Articolo 20 - Competenze dei Comuni
Articolo 21 - Comitati misti paritetici
Articolo 22 - Informazione sul rumore ambientale
Articolo 23 - Adozione e approvazione del Piano comunale di classificazione acustica
Articolo 24 - Adeguamento degli strumenti urbanistici
Articolo 25 - Divieto di contatto di aree
Articolo 26 - Contenuti e finalita’
Articolo 27 - Predisposizione e approvazione
Articolo 28 - Disposizioni in materia di impatto acustico
Articolo 29 - Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne
Articolo 30 - Piano comunale di risanamento acustico
Articolo 31 - Piano aziendale di risanamento acustico
Articolo 32 - Finanziamenti per le azioni di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento atmosferico
Articolo 33 - Finanziamenti per il funzionamento del Centro di Modellistica Ambientale
Articolo 34 - Finanziamenti per l’inventario regionale delle emissioni in atmosfera
Articolo 35 - Finanziamenti per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale
Articolo 36 - Finanziamenti per l’attuazione dei Piani comunali di risanamento acustico
Articolo 37 - Contributi per l’isolamento acustico degli edifici
Articolo 38 - Copertura
Articolo 39 - Poteri sostitutivi
Articolo 40 - Sanzioni
Articolo 41 - Norme transitorie

Sorry. No data so far.