Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 18/6/2007 n. 16
Articolo 2
Competenze della Regione
TITOLO I - Tutela dall'inquinamento atmosfericoCapo I - Principi e disciplina generale
Competenze della Regione
1. Sono di competenza della Regione le funzioni relative:
a) alla realizzazione di misure rappresentative dei livelli degli inquinanti
di cui all’allegato I del decreto legislativo 351/1999 e di cui al decreto
legislativo 183/2004, qualora non siano gia’ disponibili, ai fini della
valutazione preliminare della qualita’ dell’aria ambiente;
b) alla misurazione dei livelli degli inquinanti ai fini della valutazione della
qualita’ dell’aria ambiente ai sensi dell’articolo 6 del decreto
legislativo 351/1999 e dell’articolo 6 del decreto legislativo 183/2004;
c) all’individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere
a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale nei quali:
1) i livelli di uno o piu’ inquinanti comportano il rischio di superamento
dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di
ozono;
2) i livelli degli inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine
di tolleranza, o eccedono tale valore in assenza del margine di tolleranza,
o sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine
di tolleranza;
3) i livelli di ozono superano gli obiettivi a lungo termine di cui all’allegato
I, parte III, del decreto legislativo 183/2004, ma sono inferiori o uguali ai
valori bersaglio, ovvero superano i valori bersaglio di cui all’allegato
I, parte II, del decreto legislativo medesimo;
4) i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e i livelli di
ozono nell’aria sono conformi agli obiettivi a lungo termine;
d) all’individuazione dell’autorita’ competente a gestire
le situazioni di cui alla lettera c), numero 1), ai sensi dell’articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 351/1999;
e) all’elaborazione e all’adozione del:
1) Piano di azione regionale contenente le misure da attuare nel breve periodo
nelle zone e negli agglomerati di cui alla lettera c), numero 1);
2) Piano regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria relativo
alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c), numeri 2) e 3);
3) Piano regionale di mantenimento della qualita’ dell’aria relativo
alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c), numero 4);
f) all’indirizzo e al coordinamento del sistema regionale di rilevazione
della qualita’ dell’aria, di cui all’articolo 11;
g) alla fissazione, ai sensi dell’articolo 271, comma 3, del decreto legislativo
152/2006:
1) di valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi stabiliti
dall’allegato I alla parte V del decreto legislativo medesimo, sulla base
delle migliori tecniche disponibili;
2) delle portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti, ai fini
della valutazione dell’entita’ della diluizione delle emissioni;
h) alla fissazione, ai sensi dell’articolo 281, comma 10, del decreto
legislativo 152/2006, in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario
o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, di valori limite
di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di
esercizio dell’impianto, piu’ severi di quelli fissati dagli allegati
al titolo I della parte V del decreto legislativo medesimo, nel caso in cui
tali misure siano necessarie al conseguimento dei valori limite e dei valori
bersaglio di qualita’ dell’aria;
i) l’organizzazione dell’inventario regionale delle emissioni in
atmosfera di cui all’articolo 12, elaborato sulla base dei criteri individuati
dallo Stato, ai sensi dell’articolo 281, comma 8, del decreto legislativo
152/2006;
j) alla trasmissione ai ministeri competenti, per il tramite dell’Agenzia
per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle
informazioni, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 351/1999
e ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 183/2004;
k) all’orientamento e al coordinamento delle funzioni dei Comuni e delle
Province, al fine di assicurare unitarieta’ e uniformita’ di trattamento
del territorio regionale;
l) all’indirizzo e al coordinamento dei compiti dell’Agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente (ARPA) istituita con la legge regionale
3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente - ARPA);
m) alla promozione e all’adozione di misure idonee a incentivare le azioni
di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento atmosferico previste nella
presente legge.
2. La Regione, nell’ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale,
adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel rispetto della
normativa statale, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
e degli obblighi internazionali, puo’ concludere, con enti territoriali
interni agli Stati confinanti, intese dirette alla gestione in comune delle
misure finalizzate al miglioramento della qualita’ dell’aria.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - ObiettiviArticolo 2 - Competenze della Regione
Articolo 3 - Competenze delle Province
Articolo 4 - Competenze dei Comuni
Articolo 5 - Competenze dellARPA
Articolo 6 - Disposizioni attuative
Articolo 7 - Informazioni sulla qualita dellaria
Articolo 8 - Piano di azione regionale
Articolo 9 - Piano regionale di miglioramento della qualita dellaria
Articolo 10 - Piano regionale di mantenimento della qualita dellaria
Articolo 11 - Sistema regionale di rilevazione della qualita dellaria
Articolo 12 - Inventario regionale delle emissioni in atmosfera
Articolo 13 - Piano di azione comunale
Articolo 14 - Provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi
Articolo 15 - Provvedimenti per la mobilita veicolare
Articolo 16 - Provvedimenti relativi agli impianti termici civili
Articolo 17 - Obiettivi
Articolo 18 - Competenze della Regione
Articolo 19 - Competenze delle Province
Articolo 20 - Competenze dei Comuni
Articolo 21 - Comitati misti paritetici
Articolo 22 - Informazione sul rumore ambientale
Articolo 23 - Adozione e approvazione del Piano comunale di classificazione acustica
Articolo 24 - Adeguamento degli strumenti urbanistici
Articolo 25 - Divieto di contatto di aree
Articolo 26 - Contenuti e finalita
Articolo 27 - Predisposizione e approvazione
Articolo 28 - Disposizioni in materia di impatto acustico
Articolo 29 - Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne
Articolo 30 - Piano comunale di risanamento acustico
Articolo 31 - Piano aziendale di risanamento acustico
Articolo 32 - Finanziamenti per le azioni di prevenzione e di riduzione dellinquinamento atmosferico
Articolo 33 - Finanziamenti per il funzionamento del Centro di Modellistica Ambientale
Articolo 34 - Finanziamenti per linventario regionale delle emissioni in atmosfera
Articolo 35 - Finanziamenti per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale
Articolo 36 - Finanziamenti per lattuazione dei Piani comunali di risanamento acustico
Articolo 37 - Contributi per lisolamento acustico degli edifici
Articolo 38 - Copertura
Articolo 39 - Poteri sostitutivi
Articolo 40 - Sanzioni
Articolo 41 - Norme transitorie
