Legge Regionale Toscana 5/6/2007 n. 34
Articolo 7
Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 28/2005
Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 28/2005
1. L’articolo 18 della l.r. 28/2005 è sostituito dal
seguente:
“Art. 18
Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita
1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento
della superfi cie e la modifi ca, quantitativa o qualitativa,
di settore merceologico di una grande struttura di vendita
sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune
competente per territorio secondo le procedure di cui al
presente articolo.
2. La domanda di rilascio dell’autorizzazione è esaminata
da una conferenza di servizi indetta dal comune
e composta da un rappresentante della Regione, un
rappresentante della provincia e un rappresentante del
comune.
3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 decide
in base alla conformità dell’insediamento al regolamento
urbanistico di cui all’articolo 55 della l.r. 1/2005
ovvero agli strumenti urbanistici di cui alla legge 17
agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) ancora vigenti,
ed alle disposizioni contenute nel regolamento di cui
all’articolo 3.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte
in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo rappresentanti
dei comuni contermini, delle organizzazioni
imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori
e delle altre parti sociali interessate individuate
dal comune, maggiormente rappresentative in relazione
al bacino d’utenza interessato dall’insediamento. Ove il
bacino d’utenza riguardi anche parte del territorio di altra
regione confi nante, la conferenza dei servizi richiede alla
stessa un parere non vincolante.
5. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono
adottate a maggioranza dei componenti entro novanta
giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio
dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole
del rappresentante della Regione.
6. La domanda si intende accolta qualora, entro centoventi
giorni dalla data della prima riunione della conferenza
di servizi, non sia stato comunicato al richiedente
il provvedimento di diniego.
7. In caso di parere positivo della conferenza di servizi,
il comune provvede al rilascio dell’autorizzazione
entro trenta giorni dallo svolgimento della conferenza
stessa; entro lo stesso termine, in caso di parere negativo,
il comune provvede a comunicare al richiedente il motivato
diniego. La domanda si intende accolta qualora,
decorsi trenta giorni dal parere positivo espresso dalla
conferenza di servizi, il comune non abbia provveduto al
rilascio dell’autorizzazione.
8. Il comune defi nisce la correlazione dei procedimenti
di rilascio del titolo abilitativo edilizio inerente
l’immobile e dell’autorizzazione di cui al comma 1,
prevedendone la contestualità.
9. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia,
di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei
locali.
10. L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta
al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r.
40/R/2006.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fi ssa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)Articolo 2 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 28/2005
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 13 della l.r. 28/2005
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 28/2005
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 28/2005
Articolo 6 - Modifiche allarticolo 17 della l.r. 28/2005
Articolo 7 - Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 28/2005
Articolo 8 - Inserimento dellarticolo 18 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 19 della l.r. 28/2005
Articolo 10 - Sostituzione dellarticolo 22 della l.r. 28/2005
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 24 della l.r. 28/2005
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 25 della l.r. 28/2005
Articolo 13 - Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 28/2005
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 27 della l.r. 28/2005
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 28/2005
Articolo 16 - Modifiche allarticolo 29 della l.r. 28/2005
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 31 della l.r. 28/2005
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 34 della l.r. 28/2005
Articolo 19 - Sostituzione dellarticolo 35 della l.r. 28/2005
Articolo 20 - Sostituzione dellarticolo 36 della l.r. 28/2005
Articolo 21 - Sostituzione dellarticolo 37 della l.r. 28/2005
Articolo 22 - Sostituzione dellarticolo 39 della l.r. 28/2005
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 42 della l.r. 28/2005
Articolo 24 - Inserimento dellarticolo 42 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 25 - Sostituzione dellarticolo 43 della l.r. 28/2005
Articolo 26 - Sostituzione dellarticolo 45 della l.r. 28/2005
Articolo 27 - Abrogazione dellarticolo 46 della l.r. 28/2005
Articolo 28 - Abrogazione dellarticolo 47 della l.r. 28/2005
Articolo 29 - Sostituzione dellarticolo 48 della l.r. 28/2005
Articolo 30 - Sostituzione dellarticolo 49 della l.r. 28/2005
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 50 della l.r. 28/2005
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 51 della l.r. 28/2005
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 54 della l.r. 28/2005
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 55 della l.r. 28/2005
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 56 della l.r. 28/2005
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 57 della l.r. 28/2005
Articolo 37 - Modifiche allarticolo 58 della l.r. 28/2005
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 61 della l.r. 28/2005
Articolo 39 - Sostituzione dellarticolo 63 della l.r. 28/2005
Articolo 40 - Modifiche allarticolo 66 della l.r. 28/2005
Articolo 41 - Modifiche allarticolo 67 della l.r. 28/2005
Articolo 42 - Modifiche allarticolo 68 della l.r. 28/2005
Articolo 43 - Modifiche allarticolo 71 della l.r. 28/2005
Articolo 44 - Sostituzione dellarticolo 73 della l.r. 28/2005
Articolo 45 - Modifiche allarticolo 74 della l.r. 28/2005
Articolo 46 - Sostituzione dellarticolo 75 della l.r. 28/2005
Articolo 47 - Sostituzione dellarticolo 77 della l.r. 28/2005
Articolo 48 - Sostituzione dellarticolo 81 della l.r. 28/2005
Articolo 49 - Modifiche allarticolo 85 della l.r. 28/2005
Articolo 50 - Modifiche allarticolo 86 della l.r. 28/2005
Articolo 51 - Sostituzione dellarticolo 95 della l.r. 28/2005
Articolo 52 - Sostituzione dellarticolo 96 della l.r. 28/2005
Articolo 53 - Modifiche allarticolo 101 della l.r. 28/2005
Articolo 54 - Modifiche allarticolo 102 della l.r. 28/2005
Articolo 55 - Modifiche allarticolo 103 della l.r. 28/2005
Articolo 56 - Modifiche allarticolo 104 della l.r. 28/2005
Articolo 57 - Modifiche allarticolo 105 della l.r. 28/2005
Articolo 58 - Modifiche allarticolo 106 della l.r. 28/2005
Articolo 59 - Sostituzione dellarticolo 107 della l.r. 28/2005
Articolo 60 - Sostituzione dellarticolo 108 della l.r. 28/2005
Articolo 61 - Modifiche allarticolo 109 della l.r. 28/2005
Articolo 62 - Sostituzione dellarticolo 110 della l.r. 28/2005
Articolo 63 - Modifiche allarticolo 111 della l.r. 28/2005
Articolo 64 - Inserimento dellarticolo 111 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 65 - Abrogazione dellarticolo 112 della l.r. 28/2005
Articolo 66 - Sostituzione dellarticolo 113 della l.r. 28/2005
