Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 5/6/2007 n. 34

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fi ssa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

Articolo 4

Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 28/2005

Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 14 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 14 Requisiti professionali
1. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare ovvero alla somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) relativamente all’esercizio dell’attività di vendita nel settore alimentare:
1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
2) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o di laurea aventi un
indirizzo attinente alle materia dell’alimentazione o della
somministrazione;
3) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualifi cato addetto alla vendita, alla preparazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affi ne, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
4) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 2, del d.m. 375/1988, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;
b) relativamente all’esercizio dell’attività di somministrazione:
1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale relativo alla somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
2) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea aventi un indirizzo attinente alle materia dell’alimentazione o della somministrazione;
3) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualifi cato addetto alla somministrazione, alla preparazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affi ne, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;
4) essere stato iscritto al REC di cui alla l. 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) numero 1), e lettera b) numero 1) è riconosciuto anche a chi abbia superato l’esame di idoneità o frequentato con esito positivo il corso per l’iscrizione al REC di cui alla l. 426/1971, anche se non seguito dall’iscrizione al registro.
3. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) numero 3) e lettera b) numero 3) è riconosciuto anche al cittadino italiano che abbia svolto all’estero, rispettivamente, l’attività commerciale o l’attività di somministrazione, purchè adeguatamente comprovata.
4. Ai cittadini degli stati membri dell’Unione europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno stato membro dell’Unione europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifi che per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifi che).
5. Ai cittadini ed alle società di stati non appartenenti all’Unione europea si applicano le normative nazionali e internazionali in materia di riconoscimento di titoli di studio.
6. Ove l’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare ovvero della somministrazione di alimenti e bevande sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specifi camente preposta all’attività commerciale.
7. I requisiti professionali di cui al presente articolo sono riconosciuti ai soggetti residenti in altre regioni italiane o nelle province autonome di Trento e Bolzano, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla regione o provincia autonoma di residenza.
8. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) non si applicano ai circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplifi cazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati), salvo il caso in cui l’attività di somministrazione sia affi data in gestione a terzi.
9. Con il regolamento di cui all’articolo 3, la Regione defi nisce:
a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), garantendone l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine, sono considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti;
b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie, oggetto di corsi di aggiornamento fi nalizzati ad elevare il livello professionale o riqualifi care gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale;
c) i titoli di studio di cui al comma 1, lettera a), numero 2) e comma 1, lettera b), numero 2.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fi ssa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 28/2005
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 13 della l.r. 28/2005
Articolo 4 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 28/2005
Articolo 5 - Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 28/2005
Articolo 6 - Modifiche all’articolo 17 della l.r. 28/2005
Articolo 7 - Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 28/2005
Articolo 8 - Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 19 della l.r. 28/2005
Articolo 10 - Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 28/2005
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 24 della l.r. 28/2005
Articolo 12 - Modifiche all’articolo 25 della l.r. 28/2005
Articolo 13 - Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 28/2005
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 28/2005
Articolo 15 - Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 28/2005
Articolo 16 - Modifiche all’articolo 29 della l.r. 28/2005
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 31 della l.r. 28/2005
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 34 della l.r. 28/2005
Articolo 19 - Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 28/2005
Articolo 20 - Sostituzione dell’articolo 36 della l.r. 28/2005
Articolo 21 - Sostituzione dell’articolo 37 della l.r. 28/2005
Articolo 22 - Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 28/2005
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 42 della l.r. 28/2005
Articolo 24 - Inserimento dell’articolo 42 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 25 - Sostituzione dell’articolo 43 della l.r. 28/2005
Articolo 26 - Sostituzione dell’articolo 45 della l.r. 28/2005
Articolo 27 - Abrogazione dell’articolo 46 della l.r. 28/2005
Articolo 28 - Abrogazione dell’articolo 47 della l.r. 28/2005
Articolo 29 - Sostituzione dell’articolo 48 della l.r. 28/2005
Articolo 30 - Sostituzione dell’articolo 49 della l.r. 28/2005
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 50 della l.r. 28/2005
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 51 della l.r. 28/2005
Articolo 33 - Modifiche all’articolo 54 della l.r. 28/2005
Articolo 34 - Modifiche all’articolo 55 della l.r. 28/2005
Articolo 35 - Modifiche all’articolo 56 della l.r. 28/2005
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 57 della l.r. 28/2005
Articolo 37 - Modifiche all’articolo 58 della l.r. 28/2005
Articolo 38 - Modifiche all’articolo 61 della l.r. 28/2005
Articolo 39 - Sostituzione dell’articolo 63 della l.r. 28/2005
Articolo 40 - Modifiche all’articolo 66 della l.r. 28/2005
Articolo 41 - Modifiche all’articolo 67 della l.r. 28/2005
Articolo 42 - Modifiche all’articolo 68 della l.r. 28/2005
Articolo 43 - Modifiche all’articolo 71 della l.r. 28/2005
Articolo 44 - Sostituzione dell’articolo 73 della l.r. 28/2005
Articolo 45 - Modifiche all’articolo 74 della l.r. 28/2005
Articolo 46 - Sostituzione dell’articolo 75 della l.r. 28/2005
Articolo 47 - Sostituzione dell’articolo 77 della l.r. 28/2005
Articolo 48 - Sostituzione dell’articolo 81 della l.r. 28/2005
Articolo 49 - Modifiche all’articolo 85 della l.r. 28/2005
Articolo 50 - Modifiche all’articolo 86 della l.r. 28/2005
Articolo 51 - Sostituzione dell’articolo 95 della l.r. 28/2005
Articolo 52 - Sostituzione dell’articolo 96 della l.r. 28/2005
Articolo 53 - Modifiche all’articolo 101 della l.r. 28/2005
Articolo 54 - Modifiche all’articolo 102 della l.r. 28/2005
Articolo 55 - Modifiche all’articolo 103 della l.r. 28/2005
Articolo 56 - Modifiche all’articolo 104 della l.r. 28/2005
Articolo 57 - Modifiche all’articolo 105 della l.r. 28/2005
Articolo 58 - Modifiche all’articolo 106 della l.r. 28/2005
Articolo 59 - Sostituzione dell’articolo 107 della l.r. 28/2005
Articolo 60 - Sostituzione dell’articolo 108 della l.r. 28/2005
Articolo 61 - Modifiche all’articolo 109 della l.r. 28/2005
Articolo 62 - Sostituzione dell’articolo 110 della l.r. 28/2005
Articolo 63 - Modifiche all’articolo 111 della l.r. 28/2005
Articolo 64 - Inserimento dell’articolo 111 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 65 - Abrogazione dell’articolo 112 della l.r. 28/2005
Articolo 66 - Sostituzione dell’articolo 113 della l.r. 28/2005

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