Legge Regionale Toscana 5/6/2007 n. 34
Articolo 4
Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 28/2005
Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 28/2005
1. L’articolo 14 della l.r. 28/2005 è sostituito dal
seguente:
“Art. 14
Requisiti professionali
1. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare
ovvero alla somministrazione di alimenti e bevande,
anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata
di persone, è consentito a chi è in possesso di uno
dei seguenti requisiti professionali:
a) relativamente all’esercizio dell’attività di vendita
nel settore alimentare:
1) avere frequentato con esito positivo un corso di
formazione professionale per il commercio relativo al
settore merceologico alimentare, come disciplinato dalla
vigente normativa delle regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano;
2) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o di laurea aventi un
indirizzo attinente alle materia dell’alimentazione o della
somministrazione;
3) avere esercitato in proprio, per almeno due anni
nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso
o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la
propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio,
presso imprese esercenti l’attività nel settore
alimentare, in qualità di dipendente qualifi cato addetto
alla vendita, alla preparazione o all’amministrazione o
in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi
di coniuge, parente o affi ne, entro il terzo grado dell’imprenditore,
in qualità di coadiutore familiare, comprovata
dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza
sociale (INPS);
4) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio
(REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426
(Disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici
individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12,
comma 2, del d.m. 375/1988, salvo cancellazione dal
medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;
b) relativamente all’esercizio dell’attività di somministrazione:
1) avere frequentato con esito positivo un corso di
formazione professionale relativo alla somministrazione
di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente
normativa delle regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano;
2) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o di laurea aventi un
indirizzo attinente alle materia dell’alimentazione o della
somministrazione;
3) avere esercitato in proprio, per almeno due anni
nell’ultimo quinquennio, l’attività di somministrazione
di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera,
per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso
imprese esercenti l’attività nel settore della somministrazione
di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualifi cato addetto alla somministrazione, alla preparazione
o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di
cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affi ne,
entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore
familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;
4) essere stato iscritto al REC di cui alla l. 426/1971,
per attività di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro
per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione
dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei
requisiti.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) numero
1), e lettera b) numero 1) è riconosciuto anche a chi
abbia superato l’esame di idoneità o frequentato con
esito positivo il corso per l’iscrizione al REC di cui
alla l. 426/1971, anche se non seguito dall’iscrizione al
registro.
3. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) numero 3)
e lettera b) numero 3) è riconosciuto anche al cittadino
italiano che abbia svolto all’estero, rispettivamente,
l’attività commerciale o l’attività di somministrazione,
purchè adeguatamente comprovata.
4. Ai cittadini degli stati membri dell’Unione europea
ed alle società costituite in conformità alla legislazione
di uno stato membro dell’Unione europea ed aventi la
sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di
attività principale all’interno dell’Unione europea si
applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre
2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE
che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle
qualifi che per le attività professionali disciplinate dalle
direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti
misure transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifi che).
5. Ai cittadini ed alle società di stati non appartenenti
all’Unione europea si applicano le normative nazionali
e internazionali in materia di riconoscimento di titoli di
studio.
6. Ove l’attività di commercio relativa al settore
merceologico alimentare ovvero della somministrazione
di alimenti e bevande sia svolta da società, associazioni
o organismi collettivi, il possesso dei requisiti di cui al
comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante
o ad altra persona specifi camente preposta all’attività commerciale.
7. I requisiti professionali di cui al presente articolo
sono riconosciuti ai soggetti residenti in altre regioni
italiane o nelle province autonome di Trento e Bolzano,
purché in possesso dei requisiti richiesti dalla regione o
provincia autonoma di residenza.
8. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) non si
applicano ai circoli privati di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento
recante semplifi cazione del procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e
bevande da parte dei circoli privati), salvo il caso in cui
l’attività di somministrazione sia affi data in gestione a
terzi.
9. Con il regolamento di cui all’articolo 3, la Regione
defi nisce:
a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie
dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera
a), numero 1) e lettera b), numero 1), garantendone
l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali
con soggetti idonei. A tale fine, sono considerate in via
prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni
imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli
enti da queste costituiti;
b) le modalità di organizzazione, la durata e le
materie, oggetto di corsi di aggiornamento fi nalizzati ad
elevare il livello professionale o riqualifi care gli operatori
in attività, prevedendo forme di incentivazione per
la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle
piccole e medie imprese del settore commerciale;
c) i titoli di studio di cui al comma 1, lettera a), numero
2) e comma 1, lettera b), numero 2.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fi ssa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)Articolo 2 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 28/2005
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 13 della l.r. 28/2005
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 28/2005
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 28/2005
Articolo 6 - Modifiche allarticolo 17 della l.r. 28/2005
Articolo 7 - Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 28/2005
Articolo 8 - Inserimento dellarticolo 18 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 19 della l.r. 28/2005
Articolo 10 - Sostituzione dellarticolo 22 della l.r. 28/2005
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 24 della l.r. 28/2005
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 25 della l.r. 28/2005
Articolo 13 - Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 28/2005
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 27 della l.r. 28/2005
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 28/2005
Articolo 16 - Modifiche allarticolo 29 della l.r. 28/2005
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 31 della l.r. 28/2005
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 34 della l.r. 28/2005
Articolo 19 - Sostituzione dellarticolo 35 della l.r. 28/2005
Articolo 20 - Sostituzione dellarticolo 36 della l.r. 28/2005
Articolo 21 - Sostituzione dellarticolo 37 della l.r. 28/2005
Articolo 22 - Sostituzione dellarticolo 39 della l.r. 28/2005
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 42 della l.r. 28/2005
Articolo 24 - Inserimento dellarticolo 42 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 25 - Sostituzione dellarticolo 43 della l.r. 28/2005
Articolo 26 - Sostituzione dellarticolo 45 della l.r. 28/2005
Articolo 27 - Abrogazione dellarticolo 46 della l.r. 28/2005
Articolo 28 - Abrogazione dellarticolo 47 della l.r. 28/2005
Articolo 29 - Sostituzione dellarticolo 48 della l.r. 28/2005
Articolo 30 - Sostituzione dellarticolo 49 della l.r. 28/2005
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 50 della l.r. 28/2005
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 51 della l.r. 28/2005
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 54 della l.r. 28/2005
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 55 della l.r. 28/2005
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 56 della l.r. 28/2005
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 57 della l.r. 28/2005
Articolo 37 - Modifiche allarticolo 58 della l.r. 28/2005
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 61 della l.r. 28/2005
Articolo 39 - Sostituzione dellarticolo 63 della l.r. 28/2005
Articolo 40 - Modifiche allarticolo 66 della l.r. 28/2005
Articolo 41 - Modifiche allarticolo 67 della l.r. 28/2005
Articolo 42 - Modifiche allarticolo 68 della l.r. 28/2005
Articolo 43 - Modifiche allarticolo 71 della l.r. 28/2005
Articolo 44 - Sostituzione dellarticolo 73 della l.r. 28/2005
Articolo 45 - Modifiche allarticolo 74 della l.r. 28/2005
Articolo 46 - Sostituzione dellarticolo 75 della l.r. 28/2005
Articolo 47 - Sostituzione dellarticolo 77 della l.r. 28/2005
Articolo 48 - Sostituzione dellarticolo 81 della l.r. 28/2005
Articolo 49 - Modifiche allarticolo 85 della l.r. 28/2005
Articolo 50 - Modifiche allarticolo 86 della l.r. 28/2005
Articolo 51 - Sostituzione dellarticolo 95 della l.r. 28/2005
Articolo 52 - Sostituzione dellarticolo 96 della l.r. 28/2005
Articolo 53 - Modifiche allarticolo 101 della l.r. 28/2005
Articolo 54 - Modifiche allarticolo 102 della l.r. 28/2005
Articolo 55 - Modifiche allarticolo 103 della l.r. 28/2005
Articolo 56 - Modifiche allarticolo 104 della l.r. 28/2005
Articolo 57 - Modifiche allarticolo 105 della l.r. 28/2005
Articolo 58 - Modifiche allarticolo 106 della l.r. 28/2005
Articolo 59 - Sostituzione dellarticolo 107 della l.r. 28/2005
Articolo 60 - Sostituzione dellarticolo 108 della l.r. 28/2005
Articolo 61 - Modifiche allarticolo 109 della l.r. 28/2005
Articolo 62 - Sostituzione dellarticolo 110 della l.r. 28/2005
Articolo 63 - Modifiche allarticolo 111 della l.r. 28/2005
Articolo 64 - Inserimento dellarticolo 111 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 65 - Abrogazione dellarticolo 112 della l.r. 28/2005
Articolo 66 - Sostituzione dellarticolo 113 della l.r. 28/2005
