Legge Regionale Sicilia 8/5/2007 n. 13
Articolo 5
Disposizioni in materia di cessione di alloggi popolari
Disposizioni in materia di cessione di alloggi popolari
1. All’art. 22, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19,
le parole "31 dicembre 2006" sono sostituite con le parole "31
dicembre 2011".
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1994,
n. 43, è aggiunto il seguente:
"1 bis. Il prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
è aumentato dei costi sostenuti per gli interventi di manutenzione straordinaria,
di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione effettuati nell’edificio
nei cinque anni antecedenti la stipula dell’atto di vendita".
3. Il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi
con l’assegnatario deceduto, conservano la facoltà di acquistare
gli alloggi dei quali abbiano acquisito il diritto alla locazione.
4. Il diritto di opzione all’acquisto dell’alloggio può essere,
altresì, esercitato, in caso di decesso del conduttore assegnatario,
dal convivente "more uxorio", purché la durata della convivenza
sia stata di almeno sette anni.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni in favore dellesercizio di attività economiche in siti SIC e ZPSArticolo 2 - Aree contigue ai parchi regionali
Articolo 3 - Costituzione di una società a totale capitale pubblico per la promozione del turismo in Sicilia
Articolo 4 - Parco archeologico di Agrigento. Procedure di espropriazione
Articolo 5 - Disposizioni in materia di cessione di alloggi popolari
Articolo 6 - Disposizioni in materia di edilizia cooperativa
Articolo 7 - Integrazione alla legge regionale 6 febbraio 2006, n. 12
Articolo 8 - Modifiche della legge regionale 19 aprile 2007, n. 10
Articolo 9 - Entrata in vigore
