Legge Regionale Sicilia 8/5/2007 n. 13
Articolo 1
Disposizioni in favore dellesercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS
Disposizioni in favore dell’esercizio di attività economiche in siti
SIC e ZPS
1. Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall’articolo
5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, sono attribuite ai comuni nel cui territorio
insistono i siti SIC e ZPS. Le valutazioni di incidenza che interessino siti SIC
e ZPS ricadenti all’interno dei parchi naturali sono di competenza dell’Ente
parco.
2. Sono di competenza dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
le valutazioni di incidenza che riguardano l’intera pianificazione comunale,
provinciale e territoriale, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori
che non sono stati ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. I comuni e gli enti parco sono tenuti ad adottare le determinazioni sulle valutazioni
di incidenza entro il termine di 60 giorni. Decorso il predetto termine, la pronuncia
sulla valutazione di incidenza è rilasciata in via sostitutiva dall’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente, che deve adottarla entro il successivo
termine di 60 giorni, (periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art.
28 dello Statuto).
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art.
28 dello Statuto).
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni in favore dellesercizio di attività economiche in siti SIC e ZPSArticolo 2 - Aree contigue ai parchi regionali
Articolo 3 - Costituzione di una società a totale capitale pubblico per la promozione del turismo in Sicilia
Articolo 4 - Parco archeologico di Agrigento. Procedure di espropriazione
Articolo 5 - Disposizioni in materia di cessione di alloggi popolari
Articolo 6 - Disposizioni in materia di edilizia cooperativa
Articolo 7 - Integrazione alla legge regionale 6 febbraio 2006, n. 12
Articolo 8 - Modifiche della legge regionale 19 aprile 2007, n. 10
Articolo 9 - Entrata in vigore
