Legge Regionale Campania 28/3/2007 n. 4
Articolo 17
Costituzione dellautorità dambito
TITOLO IV - Ambiti Territoriali Ottimali
Capo I - Oggetto
ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1 LETTERA l), LR 14/4/2008, N. 4
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Costituzione delle autorità d’ambito
1. Il presidente della provincia nel cui territorio si estende l’ATO
provvede alle attività strumentali alla costituzione dell’autorità
d’ambito. In particolare:
a) predispone la convenzione e lo statuto dell’autorità d’ambito
sulla base dello schema tipo che la giunta regionale, sentita la commissione
consiliare competente, adotta entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge;
b) stabilisce il termine perentorio, che non può superare i trenta giorni,
per approvazione della convenzione e dello statuto da parte di ogni consiglio
degli enti locali che costituiscono l’autorità d’ambito;
c) convoca nei successivi trenta giorni l’assemblea di insediamento per
l’approvazione della convenzione e dello statuto e per l’elezione
degli organi dell’autorità d’ambito.
2. La provincia assicura, con la propria struttura organizzativa, il primo funzionamento
dell’ autorità d’ambito.
3. La convenzione e lo statuto sono approvati dall’assemblea con il pronunciamento
favorevole dei comuni che rappresentano almeno la maggioranza assoluta della
popolazione dei comuni ricadenti nell’ATO.
4. La regione, nel caso in cui i comuni e le province non costituiscono l’autorità
d’ambito nei termini indicati al comma 1, esercita i poteri sostitutivi
di cui all’articolo 24 .
5. Gli oneri conseguenti all’attività di cui al presente articolo
sono posti a carico del bilancio dell’autorità d’ambito.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - PrincipiArticolo 2 - Oggetto
Articolo 3 - Finalità
Articolo 4 - Informazione istituzionale al cittadino
Articolo 5 - Sezione regionale del catasto dei rifiuti
Articolo 6 - Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti
Articolo 7 - Competenze della regione
Articolo 8 - Competenze delle province
Articolo 9 - Competenze dei comuni
Articolo 10 - Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
Articolo 11 - Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi
Articolo 12 - Piano regionale delle bonifiche
Articolo 13 - Procedure per ladozione e lapprovazione del piano regionale e relative varianti
Articolo 14 - Efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 15 - Articolazione in ambiti territoriali ottimali
Articolo 16 - Disciplina ed organizzazione della gestione dei rifiuti urbani
Articolo 17 - Costituzione dellautorità dambito
Articolo 18 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno finanziario dellautorità dambito
Articolo 19 - Funzioni dellautorità dambito
Articolo 20 - Affidamento del servizio
Articolo 21 - Oggetto
Articolo 22 - Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica
Articolo 23 - Poteri sostitutivi delle province
Articolo 24 - Poteri sostitutivi della regione
Articolo 25 - Incentivazione e contributi
Articolo 26 - Riduzione della produzione di rifiuti e disposizioni per luso della carta riciclata negli enti pubblici
Articolo 27 - Iniziative regionali per la riduzione della produzione dei rifiuti e per il loro recupero
Articolo 28 - Contributi ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento
Articolo 29 - Norme di compensazione per lo smaltimento di rifiuti tra ATO
Articolo 30 - Personale
Articolo 31 - Norma finanziaria
Articolo 32 - Abrogazione e norma transitoria
Articolo 32 bis - Consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti
Articolo 33 - Personale dipendente dei disciolti consorzi di bacino
Articolo 34 - Dichiarazione durgenza
