Articolo Normativa

Legge Regionale Campania 28/3/2007 n. 4

Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

Articolo 9

Competenze dei comuni

TITOLO II - Competenze e organizzazione
Capo I - Oggetto

Competenze dei comuni

1. I comuni, nel rispetto della normativa statale vigente, concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui al titolo IV, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Fino all’inizio delle attività del soggetto gestore del servizio integrato, ai sensi dell’articolo 20, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nelle forme disciplinate dalla normativa vigente.
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e in coerenza con i piani di ambito adottati ai sensi dell’articolo 16, comma 3, stabiliscono in particolare: (1)
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri generali per la redazione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi di rifiuti.
3. I comuni sono tenuti a comunicare mensilmente alla provincia i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani e assimilati per consentirne l’elaborazione e la trasmissione all’osservatorio regionale e nazionale.
4. I comuni possono prevedere la raccolta a domicilio, anche in determinati periodi dell’anno, presso persone anziane, portatori di handicap e per particolari esigenze pubbliche e private.
5. I comuni sono tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla regione.
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(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 1 lettera d), LR 14/4/2008, n. 4.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Principi
Articolo 2 - Oggetto
Articolo 3 - Finalità
Articolo 4 - Informazione istituzionale al cittadino
Articolo 5 - Sezione regionale del catasto dei rifiuti
Articolo 6 - Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti
Articolo 7 - Competenze della regione
Articolo 8 - Competenze delle province
Articolo 9 - Competenze dei comuni
Articolo 10 - Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
Articolo 11 - Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi
Articolo 12 - Piano regionale delle bonifiche
Articolo 13 - Procedure per l’adozione e l’approvazione del piano regionale e relative varianti
Articolo 14 - Efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 15 - Articolazione in ambiti territoriali ottimali
Articolo 16 - Disciplina ed organizzazione della gestione dei rifiuti urbani
Articolo 17 - Costituzione dell’autorità d’ambito
Articolo 18 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno finanziario dell’autorità d’ambito
Articolo 19 - Funzioni dell’autorità d’ambito
Articolo 20 - Affidamento del servizio
Articolo 21 - Oggetto
Articolo 22 - Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica
Articolo 23 - Poteri sostitutivi delle province
Articolo 24 - Poteri sostitutivi della regione
Articolo 25 - Incentivazione e contributi
Articolo 26 - Riduzione della produzione di rifiuti e disposizioni per l’uso della carta riciclata negli enti pubblici
Articolo 27 - Iniziative regionali per la riduzione della produzione dei rifiuti e per il loro recupero
Articolo 28 - Contributi ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento
Articolo 29 - Norme di compensazione per lo smaltimento di rifiuti tra ATO
Articolo 30 - Personale
Articolo 31 - Norma finanziaria
Articolo 32 - Abrogazione e norma transitoria
Articolo 32 bis - Consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti
Articolo 33 - Personale dipendente dei disciolti consorzi di bacino
Articolo 34 - Dichiarazione d’urgenza

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