Legge Regionale Campania 28/3/2007 n. 4
Articolo 9
Competenze dei comuni
TITOLO II - Competenze e organizzazione
Capo I - Oggetto
Competenze dei comuni
1. I comuni, nel rispetto della normativa statale vigente, concorrono, nell’ambito
delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di
cui al titolo IV, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Fino all’inizio
delle attività del soggetto gestore del servizio integrato, ai sensi
dell’articolo 20, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nelle forme disciplinate dalla
normativa vigente.
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con regolamenti
che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità
e in coerenza con i piani di ambito adottati ai sensi dell’articolo
16, comma 3, stabiliscono in particolare: (1)
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi
della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto
dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle
diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani
pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto
dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche,
fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di
inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti
speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri generali per la
redazione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero
e l’ottimizzazione dei flussi di rifiuti.
3. I comuni sono tenuti a comunicare mensilmente alla provincia i dati della
raccolta e produzione dei rifiuti urbani e assimilati per consentirne l’elaborazione
e la trasmissione all’osservatorio regionale e nazionale.
4. I comuni possono prevedere la raccolta a domicilio, anche in determinati
periodi dell’anno, presso persone anziane, portatori di handicap e per
particolari esigenze pubbliche e private.
5. I comuni sono tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all’approvazione
dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla regione.
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(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 1 lettera d), LR 14/4/2008, n. 4.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - PrincipiArticolo 2 - Oggetto
Articolo 3 - Finalità
Articolo 4 - Informazione istituzionale al cittadino
Articolo 5 - Sezione regionale del catasto dei rifiuti
Articolo 6 - Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti
Articolo 7 - Competenze della regione
Articolo 8 - Competenze delle province
Articolo 9 - Competenze dei comuni
Articolo 10 - Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
Articolo 11 - Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi
Articolo 12 - Piano regionale delle bonifiche
Articolo 13 - Procedure per ladozione e lapprovazione del piano regionale e relative varianti
Articolo 14 - Efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 15 - Articolazione in ambiti territoriali ottimali
Articolo 16 - Disciplina ed organizzazione della gestione dei rifiuti urbani
Articolo 17 - Costituzione dellautorità dambito
Articolo 18 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno finanziario dellautorità dambito
Articolo 19 - Funzioni dellautorità dambito
Articolo 20 - Affidamento del servizio
Articolo 21 - Oggetto
Articolo 22 - Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica
Articolo 23 - Poteri sostitutivi delle province
Articolo 24 - Poteri sostitutivi della regione
Articolo 25 - Incentivazione e contributi
Articolo 26 - Riduzione della produzione di rifiuti e disposizioni per luso della carta riciclata negli enti pubblici
Articolo 27 - Iniziative regionali per la riduzione della produzione dei rifiuti e per il loro recupero
Articolo 28 - Contributi ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento
Articolo 29 - Norme di compensazione per lo smaltimento di rifiuti tra ATO
Articolo 30 - Personale
Articolo 31 - Norma finanziaria
Articolo 32 - Abrogazione e norma transitoria
Articolo 32 bis - Consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti
Articolo 33 - Personale dipendente dei disciolti consorzi di bacino
Articolo 34 - Dichiarazione durgenza
