Legge Regionale Lazio 28/4/2006 n. 4
Articolo 55
Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio
(Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio)1. Al fine di sostenere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, la
Regione promuove e concorre ad un programma straordinario di investimenti per
il triennio 2006-2008 nei macro-settori della viabilità, mobilità, opere
pubbliche e ambiente.
2. Il programma suddetto scaturisce dalle consultazioni di natura
istituzionale effettuate dal Consiglio e dalla Giunta regionale con le
associazioni di categoria, gli enti locali e tutte le forze economico-sociali
intervenute nei tavoli istituzionali e territoriali nonché dal complesso degli
incontri svoltisi nell’ambito del processo di partecipazione attuato dalla
Regione sul documento di programmazione economico-finanziaria e proseguito
sulla proposta di bilancio 2006.
3. Gli interventi sono individuati settorialmente come indicato nella tabella
A, parte integrante della presente legge.
4. Il programma straordinario di investimenti di cui al comma 1 è attuato
attraverso l’istituzione di specifici capitoli di bilancio nell’ambito
dell’UPB C12.
5. Al fine di favorire la riqualificazione e valorizzazione dei comuni del
Lazio, la Regione contribuisce al finanziamento di interventi straordinari
minori per la viabilità, per il recupero dei centri storici, degli edifici di
pregio e di culto, per l’acquisto, la realizzazione e manutenzione di centri
socio-culturali, sportivi e di edilizia scolastica nonché per le opere di
recupero ambientale e per l’acquisto e la gestione di strumenti tecnici
finalizzati all’informazione e comunicazione di pubblica utilità, sulla base
delle indicazioni progettuali emerse dalle consultazioni di cui al comma 2. A
tal fine è istituito nell’ambito dell’UPB C12 il capitolo di bilancio
denominato Programma straordinario di investimenti minori per lo sviluppo dei
comuni del Lazio con uno stanziamento triennale 2006-2008 di 55 milioni di
euro. A seguito dell’istruttoria tecnica effettuata dai competenti uffici,
anche acquisendo entro il 30 giugno 2006 eventuali integrazioni alla
documentazione necessaria, la Giunta regionale con propria deliberazione,
sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, approva
entro il 30 settembre 2006 il piano dei progetti ammessi al finanziamento
regionale.
6. Al fine di implementare il Programma straordinario di investimenti minori
per lo sviluppo dei comuni del Lazio di cui al comma 5, la Giunta regionale
con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente,
approva ulteriori interventi per un importo complessivo di 25 milioni di euro,
sulla base delle domande presentate, a valere sulle leggi di settore in
materia di:
a) interventi sperimentali su immobili pubblici di interesse artistico-
ambientale;
b) recupero degli edifici di culto aventi valore artistico, storico e
archeologico;
c) opere di edilizia scolastica;
d) eliminazione delle barriere architettoniche.
7. La Giunta regionale promuove e finanzia un programma straordinario di
abbattimento delle barriere architettoniche e di manutenzione del patrimonio
immobiliare degli ATER del Lazio per un importo di 100 milioni di euro
ripartiti negli anni 2006 e 2007, sulla base di un programma approvato con
delibera dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal
fine le risorse già disponibili e destinate anche alla realizzazione di nuovi
alloggi sono integrate con ulteriori stanziamenti regionali per le annualità 2008 e 2009 per un complessivo importo di 100 milioni di euro. Agli oneri di
cui al presente comma si fa fronte con l’istituzione di un nuovo capitolo
nell’ambito dell’UPB E62.
8. Sono stanziati 12 milioni di euro nel triennio 2006/2008 per interventi
straordinari di risanamento ambientale e riqualificazione urbana nel Comune di
Roma, nei quartieri di Massimina - Ponte Galeria - Piana del Sole -
Malagrotta - Pisana, in considerazione della presenza degli impianti della
raffineria di Roma con relativi depositi di carburante e petrolio, della
discarica di Malagrotta per rifiuti solidi urbani, del termodistruttore per
rifiuti ospedalieri di Ponte Malnome, nonché di un’elevata concentrazione di
attività estrattive. Il programma operativo è approvato con deliberazione
della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentito il parere delle commissioni consiliari
competenti, sulla base di un’intesa con il Comune di Roma, i Municipi
interessati e assicurando il coinvolgimento dei cittadini singoli e associati.
9. La Regione, attraverso la concessione di un contributo di 10 milioni di
euro in tre anni a favore del Comune di Frosinone, favorisce la realizzazione
del progetto di costruzione e gestione dell’opera pubblica
denominata “riassetto dei campi sportivi comunali e riqualificazione
urbanistica dell’area Matusa”, oggetto di un procedimento, in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, di finanza di progetto ex articoli
37 e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di
lavori pubblici) e successive modifiche, nonché di un accordo di programma tra
la Regione stessa ed il suddetto Comune, anch’esso in corso di conclusione.
Tale contributo è teso a garantire l’equilibrio economico finanziario degli
investimenti a fronte di una rimodulazione dell’intervento di riqualificazione
urbanistico - ambientale, con minimizzazione delle volumetrie destinate a
funzioni più strettamente private, miglioramento del rapporto tra aree ed
immobili pubblici ed aree ed immobili ad uso strettamente privato, nonché realizzazione di un’area verde fruibile dai cittadini. L’accordo di programma
di cui al presente comma stabilisce, tra l’altro, le modalità per l’erogazione
del finanziamento nonché le condizioni della suddetta rimodulazione. Agli
oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione di un
apposito capitolo nell’ambito dell’UPB E72.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziarioArticolo 2 - Rifinanziamento di leggi regionali
Articolo 13 - Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15, in materia di sistema integrato di sicurezza nellambito del territorio regionale
Articolo 15 - Comitato tecnico per il monitoraggio degli enti pubblici dipendenti
Articolo 17 - Agevolazioni alle università agrarie
Articolo 19 - Norme in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.
Modifiche allarticolo 10 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 20 - Concessioni a canoni ricognitori di beni di proprietà regionale.
Modifica allarticolo 52 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a locazioni a canoni ricognitori
Articolo 23 - Disciplina della gestione e dellalienazione dei beni immobili di proprietà dellAgenzia regionale per lo sviluppo e linnovazione in agricoltura(ARSIAL).
Abrogazione dellarticolo 74 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 e dellarticolo 86 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2
Articolo 24 - Distretti di pesca
Articolo 25 - Modifica allarticolo 256 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo agli aiuti agli allevatori per le perdite causate da epizoozie
Articolo 26 - Riconoscimenti di merito nel settore dellagricoltura
Articolo 29 - Programma operativo biennale per lazione di recupero e moltiplicazione delle risorse genetiche per il biennio 2006-2007
Articolo 30 - Piano straordinario di comunicazione, formazione e sostegno al settore avicolo
Articolo 31 - Fondo unico per gli interventi di investimento per lo sviluppo agricolo nella Valle del Sacco
Articolo 33 - Finanziamento del progetto di utilizzazione di acque reflue in agricoltura
Articolo 34 - Disposizioni relative a terre e rocce da scavo
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, istitutivo dellAgenzia regionale per i parchi, come modificato dalla legge regionale 5 ottobre 1999, n. 28
Articolo 36 - Disposizioni concernenti le energie intelligenti e lidrogeno. Costituzione del Consorzio "Agenzia regionale per le energie intelligenti"
Articolo 37 - Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 15 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 "Istituzione dellAgenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA -" e successive modifiche
Articolo 39 - Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche
Articolo 40 - Rilevazione in continuo del livello sonoro
Articolo 41 - Sostituzione dellarticolo 40 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e successive modifiche, relativo alle misure sperimentali di politica ambientale. Disposizione transitoria
Articolo 42 - Contributo alla Provincia di Frosinone per limpianto di trattamento rifiuti di Colfelice
Articolo 43 - Disposizioni concernenti lAgenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA
Articolo 45 - Imposta regionale sulle emissioni sonore di aeromobili
Articolo 46 - Procedure per laccelerazione dei programmi di spesa previsti in accordi di programma quadro e nel DOCUP Obiettivo 2
Articolo 47 - Finalizzazione fondi CIPE per le aree sottoutilizzate
Articolo 48 - Modifiche allarticolo 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e allarticolo 36 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativi alla dismissione del patrimonio immobiliare di cui allarticolo 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18
Articolo 49 - Razionalizzazione degli acquisti della Regione, degli enti dipendenti e delle società a partecipazione regionale
Articolo 52 - Finanziamento degli interventi in materia di sistemi produttivi locali, distretti industriali e aree laziali di investimento
Articolo 55 - Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio
Articolo 56 - Norme per la valorizzazione e la promozione del territorio delle province del Lazio tramite i beni culturali
Articolo 57 - Norme in materia di attuazione delle aree di programmazione integrata.
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40 "Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio"
Articolo 58 - Disposizioni di modifica alla normativa vigente in materia di beni e attività culturali e di sport
Articolo 63 - Contributi per il superamento delle barriere architettoniche nelle sale teatrali e cinematografiche
Articolo 64 - Proroga termine per comuni sede dei siti UNESCO
Articolo 70 - Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche
Articolo 71 - Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche
Articolo 72 - Contributi ai comuni per la realizzazione di parcheggi urbani
Articolo 73 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica"e successive modifiche. Disposizione transitoria
Articolo 74 - Tavolo interistituzionale permanente per lemergenza abitativa
Articolo 75 - Fondo speciale di garanzia per la casa
Articolo 76 - Modifiche allarticolo 11 e allarticolo 17 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 77 - Costruzione di edifici scolastici intercomunali
Articolo 78 - Nodo regionale dellanagrafe nazionale delledilizia scolastica.
Modifica allarticolo 31 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a contributi per opere pubbliche su edifici scolastici
Articolo 79 - Contributo allAzienda territoriale per ledilizia residenziale pubblica del comune di Roma per lattivazione dello sportello informativo con lutenza
Articolo 80 - Adeguamento del prezzo di cessione dei beni intestati allente gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 81 - Interventi a favore dei piccoli comuni. Modifiche alle leggi regionali 22 novembre 1982, n. 51 "Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici"e successive modifiche; 9 marzo 1990, n. 27 " Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica ed archeologica" e successive modifiche e allarticolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a modalità e termini di scadenza per ottenere benefici e provvidenze
Articolo 82 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 83 - Estinzione agevolata delle morosità degli oneri accessori dovuti ai comuni proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 84 - Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55 "Autorecupero del patrimonio immobiliare" e successive modifiche
Articolo 85 - Modalità di realizzazione a scomputo di opere di inserimento dei parcheggi nel contesto urbano
Articolo 87 - Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 "Norme in materia di opere e lavori pubblici" e successive modifiche
Articolo 88 - Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" e successive modifiche
Articolo 89 - Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16 "Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni su sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sullesercizio di trasporto pubblico non di linea"
Articolo 90 - Disposizioni concernenti i servizi integrativi di trasporto pubblico di linea
Articolo 91 - Intervento finanziario in favore della Compagnia Trasporti Laziale S.p.a - CO.TRA.L.
Articolo 92 - Intervento finanziario per ladeguamento del servizio di trasporto pubblico del Comune di Roma
Articolo 93 - Disposizione concernente i servizi di linea di gran turismo
Articolo 107 - Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche"
Articolo 108 - Modifiche allarticolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo ai contributi finanziari per la riqualificazione dei mercati al dettaglio su aree pubbliche
Articolo 110 - Modifica allarticolo 84 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo a contributi alle imprese artigiane
Articolo 113 - Interventi regionali per la valorizzazione ed il potenziamento dei centri commerciali naturali
Articolo 114 - Contributo al Centro Agroalimentare di Roma e al Mercato Ortofrutticolo di Fondi
Articolo 115 - Contributo per lavvio dei centri di assistenza tecnica al commercio
Articolo 138 - Abrogazione dellarticolo 47 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 relativo allinterpretazione autentica dellarticolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 20 "Norme per la promozione della costituzione della Societàregionale per linformatica"
Articolo 162 - Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore del commercio " e successive modifiche e alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche
Articolo 163 - Interventi in materia di sicurezza sul lavoro
Articolo 168 - Istituzione del Polo integrato di alta formazione per il settore turistico- alberghiero
Articolo 175 - Fondo unico regionale per il turismo
Articolo 176 - Spese di funzionamento dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.A.
Articolo 177 - Scuola di alta formazione del turismo
Articolo 178 - Disposizioni relative ai programmi di intervento previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive"
Articolo 179 - Agevolazioni per lo sviluppo, il potenziamento, il miglioramento degli impianti pertinenti ad attività termali ed idropiniche nonché per iniziative di promozione e commercializzazione delle attività turistico-termali
Articolo 180 - Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1 "Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio"
Articolo 181 - Fondo per lo sviluppo economico, la ricerca e linnovazione
Articolo 183 - Modifiche allarticolo 18 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 relativo ai programmi per linnovazione nellarea romana
Articolo 191 - Abrogazione di disposizioni legislative
Articolo 192 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Provvedimenti legislativi regionali che vengono rifinanziati con Legge di Bilancio 2006