Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 28/4/2006 n. 4

Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 (Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001)

Articolo 36

Disposizioni concernenti le energie intelligenti e l’idrogeno. Costituzione del Consorzio "Agenzia regionale per le energie intelligenti"

(Disposizioni concernenti le energie intelligenti e l’idrogeno. Costituzione del Consorzio “Agenzia regionale per le energie intelligenti”)

1. La Regione, al fine di promuovere la produzione e l’utilizzazione delle “energie intelligenti”, comprendenti l’energia da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica e dell’idrogeno, favorisce e sostiene:
a) le azioni volte al risparmio energetico ed all’utilizzo di energie rinnovabili;
b) la ricerca e la produzione nel settore delle energie intelligenti e dell’idrogeno;
c) la progettazione di quartieri urbani esemplari nell’uso delle energie intelligenti e della bioedilizia;
d) la costituzione di poli energetici per la ricerca, la produzione, la diffusione e il trasferimento tecnologico di impianti ad idrogeno e di energie rinnovabili, tra cui gli impianti fotovoltaici con celle organiche;
e) la realizzazione di “tetti intelligenti”, ossia di coperture verdi o di impianti per la produzione di energie rinnovabili, ad alta valenza architettonica, rivolta anche al miglioramento della qualità dell’aria dei centri urbani;
f) la sostituzione di impianti tradizionali semaforici con impianti a led a basso consumo;
g) la diffusione e l’implementazione di energie intelligenti negli edifici pubblici e privati;
h) l’uso di biocarburanti nell’ambito del trasporto pubblico regionale e, attraverso specifici accordi con comuni e province, del trasporto pubblico locale, nella misura minima obbligatoria del 30 per cento del parco motori entro il 2008;
i) l’uso di mezzi di trasporto ecologici a nullo o a basso impatto ambientale nell’ambito del trasporto pubblico regionale;
l) la partecipazione ai programmi europei;
m) la produzione di materie prime di origine agricola come fonte per produrre energia combustibile in impianti dedicati e la riduzione dei consumi agricoli di energia di origine fossile a livello di azienda attraverso appropriate tecnologie.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati dal “Programma europeo sulle energie intelligenti” dell’Unione europea, la Regione, nelle more dell’emanazione della legge regionale di cui all’articolo 56 dello Statuto, promuove la costituzione, secondo le disposizioni del codice civile, di un consorzio denominato “Agenzia regionale per le energie intelligenti”, cui partecipano, oltre la Regione stessa, le università che ne fanno richiesta, enti pubblici e privati, ivi compresi gli enti di ricerca. La partecipazione della Regione al consorzio è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che lo statuto del consorzio indichi, in particolare, come scopo sociale:
1)la diffusione e la promozione sul territorio della cultura energetica;
2) la predisposizione del piano regionale strategico sulle energie intelligenti;
3) il supporto alla creazione ed alla gestione di poli integrati di sviluppo sull’idrogeno e sull’energia solare;
4) la creazione e la gestione di sportelli informativi per i cittadini e per gli enti pubblici e privati;
5) il perseguimento di azioni volte a favorire attività sostenibili, anche nell’ambito della cooperazione tra i popoli;
6) il supporto agli enti pubblici per la partecipazione ai bandi comunitari;
b) che il Presidente del consiglio di amministrazione sia nominato secondo i criteri previsti dal bando comunitario e che la maggioranza dei componenti sia indicata dalla Regione;
c) che sia previsto un direttore nominato e revocato dal consiglio di amministrazione .
3. L’utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dagli stanziamenti comunitari, statali e regionali è coordinato nell’ambito di un fondo unico per le energie intelligenti e l’idrogeno, articolato in più capitoli riferiti alle diverse fonti di provenienza. In particolare afferiscono al fondo tutti i capitoli del bilancio regionale inerenti le fonti energetiche rinnovabili, ovvero i capitoli E12101, E12103, E12104, E12105, E12106, E12107, E12506, E12507.
4. La Regione concorre con ulteriori risorse alle finalità del presente articolo, mediante l’istituzione di apposito capitolo, nell’ambito dell’UPB E12, denominato “Ulteriori risorse regionali per le energie intelligenti e l’idrogeno”, che affluisce al fondo unico di cui al comma 3, con uno stanziamento annuo di 15 milioni di euro per il triennio 2006-2008.
5. Al fine di favorire i finanziamenti in conto terzi dei “microproduttori” di energia da fonti rinnovabili, degli utilizzatori e di chiunque ricorre ad interventi di efficienza energetica è istituito altresì un apposito capitolo, nell’ambito della UPB E12, denominato “Fondo di rotazione per le energie intelligenti”, con uno stanziamento annuo di 5 milioni di euro per il triennio 2006-2008.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, sono stabiliti i criteri per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 nonché per l’utilizzo dei fondi di cui ai commi 3, 4 e 5.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario
Articolo 2 - Rifinanziamento di leggi regionali
Articolo 13 - Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15, in materia di sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale
Articolo 15 - Comitato tecnico per il monitoraggio degli enti pubblici dipendenti
Articolo 17 - Agevolazioni alle università agrarie
Articolo 19 - Norme in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche

Articolo 20 - Concessioni a canoni ricognitori di beni di proprietà regionale.
Modifica all’articolo 52 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a locazioni a canoni ricognitori

Articolo 23 - Disciplina della gestione e dell’alienazione dei beni immobili di proprietà dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura(ARSIAL).
Abrogazione dell’articolo 74 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 e dell’articolo 86 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2

Articolo 24 - Distretti di pesca
Articolo 25 - Modifica all’articolo 256 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo agli aiuti agli allevatori per le perdite causate da epizoozie
Articolo 26 - Riconoscimenti di merito nel settore dell’agricoltura
Articolo 29 - Programma operativo biennale per l’azione di recupero e moltiplicazione delle risorse genetiche per il biennio 2006-2007
Articolo 30 - Piano straordinario di comunicazione, formazione e sostegno al settore avicolo
Articolo 31 - Fondo unico per gli interventi di investimento per lo sviluppo agricolo nella Valle del Sacco
Articolo 33 - Finanziamento del progetto di utilizzazione di acque reflue in agricoltura
Articolo 34 - Disposizioni relative a terre e rocce da scavo
Articolo 35 - Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, istitutivo dell’Agenzia regionale per i parchi, come modificato dalla legge regionale 5 ottobre 1999, n. 28
Articolo 36 - Disposizioni concernenti le energie intelligenti e l’idrogeno. Costituzione del Consorzio "Agenzia regionale per le energie intelligenti"
Articolo 37 - Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche
Articolo 38 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 "Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA -" e successive modifiche
Articolo 39 - Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche
Articolo 40 - Rilevazione in continuo del livello sonoro
Articolo 41 - Sostituzione dell’articolo 40 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e successive modifiche, relativo alle misure sperimentali di politica ambientale. Disposizione transitoria
Articolo 42 - Contributo alla Provincia di Frosinone per l’impianto di trattamento rifiuti di Colfelice
Articolo 43 - Disposizioni concernenti l’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA
Articolo 45 - Imposta regionale sulle emissioni sonore di aeromobili
Articolo 46 - Procedure per l’accelerazione dei programmi di spesa previsti in accordi di programma quadro e nel DOCUP Obiettivo 2
Articolo 47 - Finalizzazione fondi CIPE per le aree sottoutilizzate
Articolo 48 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e all’articolo 36 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativi alla dismissione del patrimonio immobiliare di cui all’articolo 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18
Articolo 49 - Razionalizzazione degli acquisti della Regione, degli enti dipendenti e delle società a partecipazione regionale
Articolo 52 - Finanziamento degli interventi in materia di sistemi produttivi locali, distretti industriali e aree laziali di investimento
Articolo 55 - Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio
Articolo 56 - Norme per la valorizzazione e la promozione del territorio delle province del Lazio tramite i beni culturali
Articolo 57 - Norme in materia di attuazione delle aree di programmazione integrata.
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40 "Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio"

Articolo 58 - Disposizioni di modifica alla normativa vigente in materia di beni e attività culturali e di sport
Articolo 63 - Contributi per il superamento delle barriere architettoniche nelle sale teatrali e cinematografiche
Articolo 64 - Proroga termine per comuni sede dei siti UNESCO
Articolo 70 - Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche
Articolo 71 - Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche
Articolo 72 - Contributi ai comuni per la realizzazione di parcheggi urbani
Articolo 73 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica"e successive modifiche. Disposizione transitoria
Articolo 74 - Tavolo interistituzionale permanente per l’emergenza abitativa
Articolo 75 - Fondo speciale di garanzia per la casa
Articolo 76 - Modifiche all’articolo 11 e all’articolo 17 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 77 - Costruzione di edifici scolastici intercomunali
Articolo 78 - Nodo regionale dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.
Modifica all’articolo 31 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a contributi per opere pubbliche su edifici scolastici

Articolo 79 - Contributo all’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del comune di Roma per l’attivazione dello sportello informativo con l’utenza
Articolo 80 - Adeguamento del prezzo di cessione dei beni intestati all’ente gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 81 - Interventi a favore dei piccoli comuni. Modifiche alle leggi regionali 22 novembre 1982, n. 51 "Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici"e successive modifiche; 9 marzo 1990, n. 27 " Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica ed archeologica" e successive modifiche e all’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a modalità e termini di scadenza per ottenere benefici e provvidenze
Articolo 82 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 83 - Estinzione agevolata delle morosità degli oneri accessori dovuti ai comuni proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 84 - Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55 "Autorecupero del patrimonio immobiliare" e successive modifiche
Articolo 85 - Modalità di realizzazione a scomputo di opere di inserimento dei parcheggi nel contesto urbano
Articolo 87 - Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 "Norme in materia di opere e lavori pubblici" e successive modifiche
Articolo 88 - Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" e successive modifiche
Articolo 89 - Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16 "Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni su sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sull’esercizio di trasporto pubblico non di linea"
Articolo 90 - Disposizioni concernenti i servizi integrativi di trasporto pubblico di linea
Articolo 91 - Intervento finanziario in favore della Compagnia Trasporti Laziale S.p.a - CO.TRA.L.
Articolo 92 - Intervento finanziario per l’adeguamento del servizio di trasporto pubblico del Comune di Roma
Articolo 93 - Disposizione concernente i servizi di linea di gran turismo
Articolo 107 - Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche"
Articolo 108 - Modifiche all’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo ai contributi finanziari per la riqualificazione dei mercati al dettaglio su aree pubbliche
Articolo 110 - Modifica all’articolo 84 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo a contributi alle imprese artigiane
Articolo 113 - Interventi regionali per la valorizzazione ed il potenziamento dei centri commerciali naturali
Articolo 114 - Contributo al Centro Agroalimentare di Roma e al Mercato Ortofrutticolo di Fondi
Articolo 115 - Contributo per l’avvio dei centri di assistenza tecnica al commercio
Articolo 138 - Abrogazione dell’articolo 47 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 relativo all’interpretazione autentica dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 20 "Norme per la promozione della costituzione della Societàregionale per l’informatica"
Articolo 162 - Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore del commercio " e successive modifiche e alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche
Articolo 163 - Interventi in materia di sicurezza sul lavoro
Articolo 168 - Istituzione del Polo integrato di alta formazione per il settore turistico- alberghiero
Articolo 175 - Fondo unico regionale per il turismo
Articolo 176 - Spese di funzionamento dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.A.
Articolo 177 - Scuola di alta formazione del turismo
Articolo 178 - Disposizioni relative ai programmi di intervento previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive"
Articolo 179 - Agevolazioni per lo sviluppo, il potenziamento, il miglioramento degli impianti pertinenti ad attività termali ed idropiniche nonché per iniziative di promozione e commercializzazione delle attività turistico-termali
Articolo 180 - Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1 "Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio"
Articolo 181 - Fondo per lo sviluppo economico, la ricerca e l’innovazione
Articolo 183 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 relativo ai programmi per l’innovazione nell’area romana
Articolo 191 - Abrogazione di disposizioni legislative
Articolo 192 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Provvedimenti legislativi regionali che vengono rifinanziati con Legge di Bilancio 2006