Articolo Normativa

Decreto Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 29/1/2021

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti

Articolo 2

Definizioni

Definizioni

1.  Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a)  servizio di pulizia di edifici ed ambienti ad uso civile: attivita’ di rimozione dello sporco dalle superfici, inclusa la sanificazione laddove appropriato, svolta   secondo   determinate procedure ed essenzialmente mediante l’uso di soluzioni detergenti e di altri prodotti ausiliari, con o senza l’ausilio di macchine.  Tale attivita’ e’ destinata a tutti gli ambienti  interni  ed  esterni  di edifici ad uso civile, ai treni, agli aeromobili, ai natanti, e  agli ulteriori edifici o ambienti ad essi assimilabili (quali, ad esempio, caserme, case-famiglia, strutture detentive); b)  detergenti  per  le  pulizie   ordinarie   delle   superfici: detergenti multiuso, per pavimenti ed altre superfici, per  finestre, per  servizi  sanitari  e  per  le  cucine  da  usare  nelle  pulizie effettuate in maniera continuativa;
c)   detergenti per le pulizie  periodiche  e  straordinarie  delle superfici: prodotti ceranti, agenti impregnanti e protettivi, incluse le cere metallizzate; deceranti e decappanti; prodotti per moquette e tappeti; detergenti acidi forti per pulizie straordinarie; detergenti sgrassanti forti per pulizie straordinarie; prodotti di  manutenzione dei mobili; prodotti di manutenzione per cuoio/pelle; prodotti per la manutenzione  dell’acciaio  inox;   disincrostante   per   cucine   e lavastoviglie; detersolventi; smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti da usare nelle pulizie piu’ profonde effettuate a cadenze prestabilite e nelle pulizie straordinarie svolte occasionalmente;
d)  detergenti per l’igiene personale: saponi, sia in forma liquida che solida;
e)  prodotti in tessuto carta per l’igiene personale: carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli da usare per l’igiene personale;
f)   servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso sanitario: attivita’ di pulizia e successiva o contestuale attivita’ di riduzione e controllo dei microrganismi patogeni svolta anche mediante l’uso di disinfettanti secondo specifici protocolli stabiliti dalla struttura destinataria o  stabiliti  in  condivisione con essa, in modo tale da garantire gli idonei  livelli  di  qualita’ microbiologica.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Abrogazioni e norme finali
Allegato 1 - Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione
Allegato 2 - Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (2)

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