Articolo Normativa

Decreto Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 29/1/2021

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti

Allegato 2

Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (2)

Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione

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CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA E SANIFICAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI AD USO SANITARIO
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A. Introduzione
B. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA E SANIFICAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI AD USO SANITARIO
a) Selezione dei candidati

1. Capacita' tecnico-professionali di adottare misure di gestione ambientale
2. Capacita' tecnico-professionali di adottare misure di gestione della qualita'

b) Specifiche tecniche

1. Detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (Detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari)
2. Detergenti per impieghi specifici per le pulizie straordinarie
3. Macchine

c) Clausole contrattuali

1. Formazione del personale addetto al servizio
2. Sistema di gestione della qualita'
3. Prodotti disinfettanti e protocollo per favorirne un uso sostenibile
4. Prodotti ausiliari per l'igiene
5. Fornitura di materiali igienico-sanitari per servizi igienici e/o fornitura di detergenti per l'igiene delle mani
6. Sensibilizzazione operatori sanitari (medici, infermieri, ecc.) e utenti sull'igiene delle mani
7. Gestione dei rifiuti
8. Rapporto sui prodotti consumati
9. Clausola sociale

d) Criteri premianti

1. Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto
2. Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia, adozione di sistemi di gestione ambientale
3. Criterio sociale


A. INTRODUZIONE

Questo documento, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 1126 e 1127 della L. n. 296/2006 con decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze 11 aprile 2008, stabilisce i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione presso le strutture sanitarie.
Tali CAM, in larga parte sovrapponibili a quelli per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed ambienti ad uso civile, contengono requisiti peculiari al fine di rendere il documento piu' adeguato alle esigenze degli ambienti assistenziali.
Negli ambienti assistenziali, i fruitori del servizio sono piu' esposti al rischio di contrarre infezioni per: aumentata suscettibilita' da depressione del sistema immunitario, per maggiore vulnerabilita' a seguito, ad esempio di procedure invasive, per sostenuta circolazione di microrganismi, talora anche multiresistenti agli antibiotici, maggiore rispetto a locali o edifici adibiti ad altre attivita'.
Nelle strutture sanitarie effettuare una pulizia accurata e' essenziale, in quanto la materia organica o inorganica che rimane sulle superfici interferisce con l'efficacia dei processi di disinfezione. Il livello di igiene raggiunto con la pulizia influenza l'efficacia del processo di disinfezione, cosi' come il tipo e il livello di contaminazione microbica, la concentrazione, temperatura e pH del germicida, il tempo di esposizione al germicida, la natura fisica del substrato (ad esempio, presenza di fessure, cerniere, lumen...), la presenza di biofilm.
A proposito dei disinfettanti, nelle strutture sanitarie le
superfici ambientali sono generalmente disinfettate con sostanze chimiche liquide. I disinfettanti possono avere diversi livelli di azione: quelli di basso livello possono uccidere molti batteri in forma vegetativa, alcuni miceti, e alcuni virus in un periodo di tempo inferiore o uguale a 10 minuti; i disinfettanti di livello intermedio uccidono i batteri in forma vegetativa, inclusi i micobatteri, e la maggior parte dei virus e dei miceti.
Il raggiungimento di un adeguato livello di igiene delle superfici e' fondamentale in ambito ospedaliero, date le evidenze che le superfici rivestono un ruolo importante nella trasmissione delle infezioni correlate all'assistenza (ICA), in particolare di quelle causate da alcuni microrganismi resistenti a molti antibiotici e da Clostridium difficile(1).
In ambito ospedaliero le attivita' di pulizia e sanificazione delle superfici ambientali hanno l'obiettivo di assicurare una situazione a rischio controllato, contenendo la carica microbica entro i limiti riportati nelle "Linee Guida sulla valutazione del processo di sanificazione ambientale nelle strutture ospedaliere e territoriali per il controllo delle infezioni correlate all'assistenza"(2), specifici per ciascuna tipologia di area di rischio, al fine di ridurre al minimo i fenomeni di ricolonizzazione dell'ambiente mantenendo la carica microbica potenzialmente patogena a livelli bassi e stabili nel tempo e riducendo significativamente i geni di resistenza dei principali patogeni presenti nel campo microbico.
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(1) Otter JA, Yezli S, French GL. The role played by contaminated surfaces in the transmission of nosocomial pathogens. Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32(7):687-99.
Weber DJ, Anderson D, Rutala WA. The role of the surface environment in healthcare-associated infections. Curr Opin Infect Dis 2013;26(4):338-44.)
(2) Agodi A. (SITI - Societa' Italiana Igiene) (GISIO - Gruppo Italiano di Studio di Igiene Ospedaliera); Appicciafuoco A. (Societa' Italiana Governo Tecnico e Clinico dell'Ospedale); Barchitta M. (SITI - Societa' Italiana Igiene); (GISIO); Bertinato L. (Istituto Superiore di Sanita'); Finzi G. (ANMDO - Associazione Nazionale Medici delle Direzioni Ospedaliere); Garbelli C. (ARIS - Associazione Religiosa Istituti Socio - Sanitari); Kob K. (ANMDO); Lanzoni L. (CIAS - Centro ricerche Inquinamento fisico chimico e microbiologico di Ambienti confinati ad elevata Sterilita' - Universita' di Ferrara); Mazzacane S. (CIAS); Minarini A. (SIHRMa - Societa' Italiana Health Care Risk Manager); Mongardi M. (ANIPIO - Infermieri Specialisti Rischio Infettivo); Pelissero G. (Fondazione Sanita' Futura); Mura I. (ANMDO); Pinelli N. (FIASO - Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere); Privitera G. (SIMPIOS - Societa' Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni sanitarie); Purificato I. (Associazione Culturale Giuseppe Dossetti: Valori - Sviluppo e Tutela dei Diritti) Sideli C. (ANMDO); Valastro G. (AIOP - Associazione Italiana Ospedalita' Privata); Zamparelli B. (SIRiC - Societa' Italiana Rischio Clinico), ANMDO, 2018.

Nell'Unione Europea si stima che 4,1 milioni di persone siano colpite ogni anno da ICA con 37.000 decessi. In Italia, secondo l'indagine di prevalenza condotta nel 2011-12 dallo European Centre for Desease Prevention and Control, il 6,3% dei pazienti ricoverati in ospedale contrae ICA(3), con un conseguente forte impatto sulla salute dei cittadini e sui costi. Si stima che il 30% delle ICA sia evitabile tramite misure di prevenzione adottate dalla struttura, tra cui quelle volte a garantire un adeguato livello di igiene. Ecco perche' in tali contesti, la formazione costante degli addetti al servizio di pulizia e sanificazione, la cooperazione con i referenti ospedalieri per il rischio clinico, la misurazione delle performance e la stesura e diffusione di report periodici e sistematici, sono elementi essenziali per garantire l'efficacia del servizio e la sicurezza dei pazienti.
Anche in ambito assistenziale e' opportuno evitare l'abuso dei prodotti disinfettanti e utilizzare i piu' aggressivi solo quando strettamente necessario, anche al fine di prevenire lo sviluppo di resistenze; cio' puo' essere raggiunto tramite l'utilizzo di protocolli appropriati ed anche attraverso tecniche innovative.
Studi scientifici dimostrano il rapporto tra inadeguato livello di igiene e incidenza delle infezioni contratte in ambito ospedaliero e un recente studio scientifico(4) dimostra l'esistenza di una correlazione inversa tra spese per la sanificazione e queste infezioni. Recenti studi scientifici(5) dimostrano la correlazione tra l'igiene degli ambienti e l'insorgenza delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) evidenziando la possibilita' di ridurle mantenendo un ambiente a bassa e stabile carica microbica potenzialmente patogena.
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(3) Fonte: European Centre for Disease Prevention and Control. Point prevalence survey of health-care associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals. Stockholm: ECDC;
July 2013.
(4) Cfr. le conclusioni di una ricerca condotta dall'Universita' Milano Bicocca-Universita' degli Studi di Bergamo in "Infezioni ospedaliere e spese per l'igiene: un nesso quantificabile" rivista n. 1/2014, L'ospedale, ANMDO.
(5) Cfr., ad esempio, "Reducing healthcare-associated infections incidence by a probiotic-based sanitation system: A multicentre, prospective, intervention study" Plos One, 2018; "Impact of a probiotic-based hospital sanitation on antimicrobial resistance and HAI-associated antimicrobial consumption and costs: a multicenter study", Infection & Drug Resistence, 2019.

Percio', particolare attenzione va posta alla base d'asta, all'architettura della gara e al peso fornito agli elementi tecnici, ad esempio legati alla qualita', inclusa quella ambientale che deve essere preponderante, cosi' come previsto dal codice dei contratti pubblici (comma 10 bis, dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016), evitando la dispersione dei punteggi tecnici fra eccessivi criteri di valutazione oppure prediligendo la modalita' di aggiudicazione al costo fisso, cosi' come consentito dal comma 7, dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante, per consentire agli offerenti di stimare il monte ore uomo e, ove usati, il tempo di utilizzo dei macchinari anche in funzione di una corretta quantificazione dell'offerta economica, dovra' mettere a disposizione le informazioni pertinenti, fornendo, in particolare le planimetrie dei locali per consentire il calcolo della superficie totale delle aree con esigenze procedurali per l'igiene omogenee ed indicando i materiali di rivestimento dei pavimenti ed il numero di arredi, porte, vetri ed altri accessori presenti nei vari locali (sedie, tavoli, letti, comodini, armadi, radiatori, lavabi, wc.....), suddivisi per tipo di locali (stanze, corridoi, servizi igienici, scale ...). Sarebbe altresi' opportuno far eseguire un sopralluogo preliminarmente per far verificare anche lo stato degli ambienti e dei relativi tipi di materiali di rivestimento nonche' per poter prendere visione dei locali dove sara' possibile stipare le attrezzature ed i prodotti.
B. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA E SANIFICAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI AD USO SANITARIO
C. p. v. 90910000-9 Servizi di pulizia; 90911000-6 Servizi di pulizia di alloggi, edifici e finestre. I presenti CAM si riferiscono ai servizi da rendere presso le strutture sanitarie (ospedali, case della salute, ambulatori...), anche qualora resi nell'ambito del servizio "global service o multifunzione".

a) SELEZIONE DEI CANDIDATI

Le stazioni appaltanti valutano l'opportunita' di introdurre i criteri di selezione dei candidati previsti nel presente documento, tenendo conto del mercato di riferimento.
1. CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALI DI ADOTTARE MISURE DI
GESTIONE AMBIENTALE
L'offerente dimostra la propria capacita' di adottare misure di gestione ambientale attraverso il possesso della registrazione EMAS (Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) per le attivita' di pulizia o sanificazione o della certificazione UNI EN ISO 14001 di cui al codice NACE 81.2 (settore IAF 35), o equivalenti, in corso di validita', relative all'attivita' di pulizia o sanificazione.
Verifica: Verifica delle attestazioni pertinenti nell'ambito del DGUE. Ove richiesto dalla stazione appaltante, presentare la certificazione UNI EN ISO 14001 oppure indicare il numero di registrazione EMAS. Qualora l'offerente dimostri di non avere avuto accesso alla registrazione EMAS o alla certificazione ISO 14001 o di non avere la possibilita' di ottenere detta registrazione o certificazione entro i termini richiesti (ovvero la data in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte), per motivi a lui non imputabili, saranno accettate altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno, l'equivalenza delle misure di gestione ambientale adottate rispetto a quanto previsto nel sistema comunitario di ecogestione e audit o nella norma UNI EN ISO 14001 o equivalente. Dette prove documentali possono essere rappresentate da una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni degli indicatori ambientali, definizione delle responsabilita' e delle azioni, sistema di documentazione).
2. CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALI DI ADOTTARE MISURE DI
GESTIONE DELLA QUALITA'
L'offerente dimostra la propria capacita' di applicare misure di gestione della qualita' durante l'esecuzione del servizio volte all'ottenimento di un idoneo livello di igiene attraverso il possesso della certificazione UNI EN 13549 oppure UNI EN ISO 9001 o equivalente, in corso di validita', riferita alle attivita' di pulizia/sanificazione, pertanto in relazione al settore IAF 35.
Verifica: verifica delle attestazioni pertinenti nell'ambito del DGUE. Ove richiesto dalla stazione appaltante, presentare la certificazione UNI EN 13549 oppure UNI EN ISO 9001 o equivalente. Qualora l'offerente dimostri di non avere la possibilita' di ottenere la certificazione entro i termini richiesti (ovvero la data in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte), per motivi a lui non imputabili, saranno accettate, in luogo delle certificazioni, altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno, l'equivalenza delle misure di gestione della qualita' adottate rispetto a quanto previsto nell'ambito delle citate norme tecniche o equivalenti. Dette prove documentali consistono in una descrizione dettagliata del sistema di gestione della qualita' attuato dall'offerente (descrizione del piano di igiene con indicazione delle operazioni che intende eseguire sulle varie superfici, quali sistemi e procedure adotta per il controllo delle prestazioni e per la gestione della qualita', per il relativo miglioramento continuo e per la realizzazione degli audit; descrizione della formazione all'uopo impartita al personale impiegato per le attivita' di pulizia e delle misure impartite per la non conformita' di processo/risultato, sistema di documentazione adottato, indicazione delle responsabilita').
b) SPECIFICHE TECNICHE

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono le seguenti specifiche tecniche nella documentazione progettuale e di gara:
1. DETERGENTI UTILIZZATI NELLE PULIZIE ORDINARIE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI) I detergenti usati nelle pulizie ordinarie che rientrano nel campo di applicazione della Decisione (UE) 2017/1217 del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea Ecolabel (UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure, vale a dire:
• i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;
• i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;
• i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;
• i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce, oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere in possesso del marchio di qualita' ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la Österreichisches Umweltzeichen.
Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie "a bagnato", oppure con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2, in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico.
I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.
Verifica: Presentare la lista completa dei detergenti che saranno
utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del
fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso,
la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale
possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette
ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Nel caso di utilizzo di
prodotti concentrati, allegare i rapporti di prova redatti in
conformita' a quanto previsto nella sezione verifiche dei CAM
detergenti concentrati per le pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto
2. In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio, prelevando un campione dei prodotti utilizzati e di verificare le corrette diluizioni sulla base di un piano di monitoraggio.
2. DETERGENTI PER IMPIEGHI SPECIFICI PER LE PULIZIE
STRAORDINARIE
Per le pulizie periodiche e straordinarie, i detergenti per gli impieghi specifici (ceranti, agenti impregnanti e protettivi, deceranti, decappanti, i prodotti per moquette e tappeti, i detergenti acidi forti, detergenti sgrassanti forti; i prodotti per la manutenzione dei mobili; i prodotti per la manutenzione del cuoio e della pelle, i prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox, i disincrostanti per la cucina e le lavastoviglie, i detersolventi, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti) oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere almeno conformi ai CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici sub E, lett. a), da punto 1 a punto 8 ed in possesso del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, come previsto sub E, lett. a) punto 9.
Verifica: Presentare la lista completa dei prodotti per le pulizie periodiche e straordinarie conformi ai CAM che verranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante o, se diverso, del responsabile all'immissione al commercio; il nome commerciale di ciascun prodotto; la funzione d'uso; le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 eventualmente possedute. In assenza di etichette, i prodotti devono essere in possesso di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, redatti in conformita' a quanto previsto nella sezione "verifiche" dei CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie sub E, lett. a) punto 9. Il direttore dell'esecuzione del contratto, per i prodotti privi di etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, richiede la presentazione dei citati rapporti di prova in fase di esecuzione contrattuale che, pertanto, devono essere preventivamente acquisiti dall'impresa esecutrice del servizio. In mancanza di tali rapporti di prova devono essere acquisite, per ciascun detergente per le pulizie periodiche o straordinarie, le schede di dati di sicurezza unitamente alle dichiarazioni di conformita' ai CAM adottati con il presente decreto, sottoscritte dal produttore del detergente. In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio sui prodotti privi dei citati rapporti di prova e, se previsto dal capitolato, con costi a carico dell'aggiudicatario.
3. MACCHINE

Le lavasciuga, le idropulitrici e le altre macchine per la pulizia eventualmente usate debbono essere ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria, con uomo o senza uomo a bordo a seconda delle caratteristiche dei locali in cui i servizi devono essere resi e del tipo di sporco da trattare tipico dei locali di destinazione del servizio.
Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere facilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1.
Le macchine eventualmente impiegate per le attivita' di pulizia devono essere munite di scheda tecnica redatta dal produttore che indichi denominazione sociale del produttore, la relativa sede legale e il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina, le emissioni acustiche espresse in pressione sonora e se, nelle parti di plastica, sia usata plastica riciclata e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina.
In sede di esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio rende disponibile in cantiere il manuale d'uso e manutenzione delle macchine che riporti le modalita' operative previste nelle diverse tipologie di cantiere, le indicazioni per l'operatore per garantire l'utilizzo in sicurezza e per la rimozione dello sporco solido e/o liquido a fine lavoro, la descrizione delle operazioni di pulizia della macchina e le attivita' previste per il ripristino delle parti soggette ad usura e le informazioni su come reperire la documentazione per il corretto disassemblaggio della macchina a fine vita per avviare i componenti all'attivita' di riciclaggio e smaltimento da parte del personale tecnico addetto alle attivita' di manutenzione straordinaria.
L'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio effettua inoltre le manutenzioni delle macchine come suggerito dal produttore al fine di garantirne la massima durata ed efficienza in uso e deve tenere aggiornato e a disposizione anche del Direttore dell'esecuzione del contratto, un registro delle manutenzioni siglato dal soggetto autorizzato alle manutenzioni.
Verifica: Dichiarare se si intendera' o meno far uso di macchine ed, in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformita' al criterio ambientale. La conformita' a quanto previsto nel criterio ambientale relativo alle macchine e' verificata anche durante l'esecuzione contrattuale.
c) CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono le seguenti clausole contrattuali nella documentazione progettuale e di gara:
1. FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale addetto al servizio deve essere stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, devono essere stati trattati anche i seguenti argomenti:
• Differenze tra detersione e disinfezione;
• Proprieta' e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, disinfettanti, di quelli ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
• Modalita' di conservazione dei prodotti;
• Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalita' di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
• Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'idonea pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
• Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
• Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
• Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
• Classificazione dei rifiuti prodotti in ambito sanitario, caratteristiche, procedure per la relativa gestione, con particolare riguardo alle regole comportamentali per la manipolazione dei rifiuti speciali e dei relativi contenitori, al loro trasporto interno, al conferimento ai depositi temporanei;
• Conoscenza e applicazione dei protocolli specifici per le diverse aree di rischio infettivo;
• Elementi metodologici per garantire una disinfezione efficace ed ambientalmente sostenibile, in funzione delle specificita' dei luoghi, degli oggetti e dei materiali da trattare, avendo riguardo al profilo di rischio clinico delle aree da trattare;
• Modalita' di impregnazione, modalita' di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile. Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.

Le attivita' di formazione dovranno essere eseguite in modo da agevolare l'apprendimento e la memorizzazione delle informazioni. A tal fine devono prevedere la proiezione di filmati o altri supporti visivi esemplificativi per lo meno delle seguenti attivita': corrette modalita' di esecuzione delle operazioni di sanificazione, specie quelle effettuate in aree ad alto e altissimo rischio infettivo, della gestione delle macchine e delle attrezzature di lavoro, del processo di lavaggio, eventualmente a minori impatti ambientali, dei panni in microfibra e di eventuali altri elementi tessili impiegati, della gestione degli indumenti utilizzati in situazioni di rischio. Tale formazione puo' essere erogata a distanza, attraverso piattaforme di e-learning, che includano anche la verifica sul livello di apprendimento.
Per l'esecuzione del servizio in aree a bassa carica microbica e' richiesto personale che abbia acquisito le competenze specialistiche, adeguatamente formato, che potra' essere esaminato o talora affiancato dal responsabile dell'igiene della struttura servita. Al personale dedicato al servizio, in relazione alle tematiche sopra esposte, devono essere erogate almeno 32 ore di formazione e 24 ore di affiancamento in cantiere. Per tematiche specifiche (protocolli specifici condivisi con la direzione medica del presidio ospedaliero, relativi aggiornamenti, mancato raggiungimento delle prestazioni minime rilevato sulla base degli audit interni o esterni) deve essere previsto un aggiornamento formativo in corso di esecuzione contrattuale entro 15 giorni, salvo diversa indicazione della struttura sanitaria.
Il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale dovra' essere formato prima di essere immesso in servizio.
L'aggiudicatario potra' verificare i contenuti formativi impartiti al personale gia' operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi.
Verifica: Entro 60 giorni dall'inizio del servizio, e' presentato il progetto ed il programma di formazione del personale erogato, con l'indicazione di: ore di formazione (minimo 32), docenti dei corsi con sintetico profilo curriculare, modalita' di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti, date e sedi dei corsi organizzati, dati dei partecipanti (suddivisi per sedi di destinazione del servizio, se il servizio affidato prevede piu' cantieri), test di verifica effettuati e risultati conseguiti.
Analoghe evidenze debbono essere fornite entro 30 giorni per le attivita' formative svolte in corso di esecuzione contrattuale nonche' per il personale neoassunto o successivamente immesso in servizio presso le sedi oggetto del servizio affidato.
2. SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'

L'impresa che esegue il servizio attua un sistema di gestione della qualita' peculiare per gli ambienti sanitari, che tenga conto dei protocolli di sanificazione vigenti nella struttura sanitaria in cui si svolge il servizio e che preveda i seguenti elementi:
• l'individuazione del responsabile del sistema di gestione della qualita', il cui nominativo deve essere comunicato formalmente al Direttore dell'Esecuzione del contratto e ai referenti della struttura sanitaria responsabili della gestione del rischio infettivo della struttura servita entro 15 giorni dalla decorrenza contrattuale;
• la possibilita' di identificare quotidianamente l'operatore che esegue lo specifico intervento al fine di rendere piu' efficace l'autocontrollo;
• l'esecuzione di monitoraggi periodici sul livello di igiene e di qualita' microbiologica conseguito;
• l'esecuzione di controlli di processo per verificare la corretta attuazione delle procedure di sanificazione.

I metodi di valutazione delle procedure di sanificazione devono essere concordati e condivisi con la direzione sanitaria della struttura servita.
Per i parametri microbiologici e i relativi valori soglia, per i metodi di campionamento delle superfici, si fa riferimento alle "Linee Guida sulla valutazione del processo di sanificazione ambientale nelle strutture ospedaliere e territoriali per il controllo delle infezioni correlate all'assistenza"(6) e relative integrazioni ed aggiornamenti.
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(6) AA VV, cfr. nota 2.

Per il raggiungimento di un adeguato livello di igiene e di qualita' microbiologica devono essere attuate immediate azioni correttive. E' altresi' obbligatorio conformarsi prontamente alle indicazioni fornite dai referenti della struttura sanitaria servita finalizzate a garantire la sicurezza dei pazienti.
Verifica: Entro 15 giorni dalla decorrenza contrattuale deve essere inviata una relazione descrittiva dei metodi di valutazione e delle eventuali misure premiali previsti. L'attuazione delle procedure per il conseguimento della qualita' del servizio, cosi' come le procedure di sanificazione, sono oggetto di verifiche di parte seconda, vale a dire eseguite da apposito personale della struttura cui il servizio e' destinato, al fine di valutarne la corretta applicazione e la relativa efficacia, anche attraverso campionamenti per effettuare controlli microbiologici.
3. PRODOTTI DISINFETTANTI E PROTOCOLLO PER FAVORIRNE UN USO
SOSTENIBILE
I prodotti disinfettanti utilizzati nelle operazioni di sanificazione ordinaria o straordinaria devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, cosi come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 e devono essere autorizzati:
• dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ",
• come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n.
528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n. .......", oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.
Se destinati alla disinfezione di dispositivi medici, devono essere in possesso della marcatura CE, in conformita' alle disposizioni di cui al D. Lgs. del 24 febbraio 1997 n. 46.
I prodotti disinfettanti utilizzati dovranno essere idonei in relazione alla destinazione d'uso e all'attivita' richiesta. Le formulazioni concentrate devono essere utilizzate con appositi sistemi di misurazione della dose.
Prima di prendere servizio, l'aggiudicatario si impegnera' a concordare con i referenti della struttura sanitaria responsabili della gestione del rischio infettivo, i disinfettanti da utilizzare in via ordinaria, i disinfettanti da utilizzare a seconda di specifiche esigenze e le relative frequenze con l'obiettivo di utilizzare i formulati migliori sotto il profilo della salute e dell'ambiente, laddove non esaustivamente indicato nel capitolato d'oneri. Tali referenti possono redigere una lista dei disinfettanti da utilizzare a seconda delle aree di rischio clinico, delle ulteriori caratteristiche degli ambienti e delle situazioni specifiche che possono manifestarsi (epidemie particolari, altre esigenze) tenendo conto di razionalizzare l'uso dei disinfettanti con particolare riguardo a favorire, ove possibile, formulati e principi attivi con minore impatto sull'ambiente e sulla salute umana, a seconda delle specifiche funzioni d'uso (protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti).
Verifica: L'attuazione del protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti, incluse le relative soluzioni che devono essere effettuate in base alle indicazioni rese dal fabbricante, e' verificata sulla base di un piano di monitoraggio.
4. PRODOTTI AUSILIARI PER L'IGIENE

Nei cantieri oggetto del presente contratto non possono essere utilizzati:
• i prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante;
• i piumini di origine animale e la segatura del legno;
• le attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono prodotti alternativi riparabili e sono disponibili pezzi di ricambio;
• gli elementi tessili a frange ("spaghetti") per le pulizie a bagnato (quale, ad esempio, il mocio);
• gli elementi tessili monouso e la carta, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione.

Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere riutilizzabili, piatti (lavaggio a piatto) ed in microfibra, con titolo o denaratura dTex ≤ 1. Tali elementi tessili e le attrezzature con elementi tessili devono essere provvisti di schede tecniche indicanti il titolo o denaratura espressa in dTex della microfibra utilizzata(7) e le modalita' di lavaggio idonee a preservarne piu' a lungo le caratteristiche prestazionali.
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(7) Nel caso in cui la microfibra fosse utilizzata per la fabbricazione della parte pulente in accoppiamento o miscela con altre fibre o tecnofibre, la scheda tecnica deve riportare l'esatta composizione della parte pulente e deve dare evidenza della densita' della frazione in microfibra. Il dTex della microfibra, in particolare, deve essere in ogni caso ≤ 1.

Almeno il 30% dei prodotti in microfibra acquistati ed utilizzati semestralmente nel cantiere, devono essere in possesso di un'etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l'Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.
).

Gli elementi tessili riutilizzabili usurati (ovvero che hanno perso parte delle loro proprieta' funzionali) non possono essere impiegati.
L'impregnazione degli elementi tessili per il lavaggio dei pavimenti con soluzioni detergenti e/o disinfettanti, deve essere condotta sulla base di procedure e sistemi che evitino la discrezionalita' degli operatori in merito al grado di impregnazione dei tessili e che siano efficienti sotto il profilo dell'uso delle risorse idriche e il consumo di prodotti chimici. A tal proposito devono pertanto essere usati elementi tessili impregnati prima dello svolgimento del servizio o direttamente sul carrello. Fanno eccezione esigenze specifiche, come lo sporco bagnato e di grossa pezzatura (ad esempio negli ingressi di edifici nei giorni di pioggia), oppure lo sporco grasso o incrostato dove e' previsto il risciacquo (ad esempio nelle cucine) per le quali e' appropriato, e dunque consentito, l'uso di carrelli con strizzatore a due secchi o a secchio con doppia vasca, per tenere separata l'acqua pulita dall'acqua sporca. L'acqua di risciacquo deve essere cambiata con l'appropriata frequenza.
Le attrezzature per le pulizie manuali devono essere costituite da carrelli con secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d'uso (risciacquo dei elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).
Verifica: Le verifiche sono effettuate in situ e su base documentale. Le verifiche in situ sono finalizzate ad assicurarsi che i prodotti impiegati siano conformi ai rispettivi criteri ambientali ed in possesso dei mezzi di dimostrazione della conformita' pertinenti. Le verifiche documentali, che includono, oltre ad esempio, le schede tecniche con dTex e con indicazione del sistema di impregnazione, le certificazioni o le licenze d'uso delle etichettature, le fatture di acquisto dei prodotti, per controllare se la quantita' dei prodotti con le caratteristiche ambientali richieste corrisponda a quanto previsto dai CAM o dal contratto, se piu' restrittivo. Nel caso di servizi resi con un dipartimento, una divisione, un ramo di impresa od un'impresa in possesso del marchio di qualita' ecologica Ecolabel (UE), si potranno evitare le verifiche sul requisito relativo all'uso degli elementi tessili in microfibra, dimostrando che per l'ottenimento della licenza Ecolabel (UE) e' stato sottoscritto il requisito opzionale che prevede l'utilizzo di almeno il 95% degli articoli tessili quali stracci, mops e frange lavapavimenti in microfibra. Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato nei secchi o in eventuali altri contenitori in plastica nei carrelli, i prodotti che l'offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di una certificazione quali Plastica Seconda Vita, o Remade in Italy, secondo quanto previsto dall'art. 69 del D.lgs 50/2016.
5. FORNITURA DI MATERIALI IGIENICO- SANITARI PER SERVIZI IGIENICI E/O FORNITURA DI DETERGENTI PER L'IGIENE DELLE MANI

(Il presente criterio ambientale si applica se e' inclusa nell'oggetto dell'appalto la fornitura di tali prodotti).
I prodotti di carta tessuto eventualmente forniti (carta igienica, salviette monouso etc.) devono essere in possesso del marchio di qualita' ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.
I saponi eventualmente forniti devono essere liquidi ed in possesso del marchio di qualita' ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.
Laddove non siano gia' impiegati distributori per l'erogazione di saponi per le mani in forma schiumosa, questi, che devono essere in grado di trasformare il prodotto in schiuma senza l'uso di gas propellenti, devono essere forniti. Tali apparecchiature possono essere anche "mobili", ovvero non necessariamente da fissare alla parete.
Verifica: Il direttore dell'esecuzione contrattuale effettua verifiche anche attraverso eventuale richiesta di evidenze documentali quali, ad esempio, le fatture d'acquisto.
6. SENSIBILIZZAZIONE OPERATORI SANITARI (MEDICI, INFERMIERI,
ECC.) E UTENTI SULL'IGIENE DELLE MANI
L'impresa che esegue il servizio deve collaborare per l'attuazione delle misure e delle azioni intraprese dalla direzione medica del presidio ospedaliero per la promozione dell'igiene delle mani da parte degli operatori (medici, infermieri, ecc.) e degli utenti (pazienti, visitatori, ecc.), ad esempio con l'affissione di apposita segnaletica, secondo gli accordi con la direzione medica del presidio ospedaliero.
7. GESTIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in maniera differenziata secondo le modalita' di raccolta stabilite dal Comune della struttura servita. Tali rifiuti, inclusi quelli urbani prodotti nell'edificio, devono essere conferiti secondo le modalita' stabilite dal Comune della struttura servita. I rifiuti speciali prodotti nell'edificio devono essere gestiti secondo le indicazioni o le procedure all'uopo stabilite nella struttura sanitaria.
Qualora sia stato adottato un servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti urbani, devono essere messi a disposizione operatori dedicati al conferimento delle frazioni differenziate di rifiuti urbani prodotti nell'edificio al fine di conferire tali frazioni nelle modalita' e nei giorni stabiliti nel programma della loro raccolta.
8. RAPPORTO SUI PRODOTTI CONSUMATI

A cadenza annuale deve essere redatto ed inviato un rapporto in formato elettronico sui prodotti detergenti ed ausiliari di microfibra acquistati e consumati per l'esecuzione del servizio durante il periodo di riferimento, indicando per ciascuna tipologia di prodotto: produttore e denominazione commerciale del prodotto; quantita' consumata (litri di prodotto, se trattasi di detergenti o disinfettanti; numero di pezzi se trattasi di elementi tessili); funzione d'uso; caratteristiche ambientali possedute (vale a dire se trattasi di un prodotto conforme ai CAM o con un'etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, se trattasi o meno, ad esempio, di un detergente con un imballaggio con contenuto di riciclato, con o senza fragranze). Le fatture e i documenti di trasporto, che devono essere prontamente trasmesse su richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto, riportano l'indicazione della stazione appaltante cui e' destinato il servizio.
9. CLAUSOLA SOCIALE

Il personale addetto al servizio deve essere inquadrato con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo del contatto collettivo nazionale CCNL vigente per imprese di pulizia e multiservizi, sottoscritto dalle principali sigle sindacali.
Verifica: Il direttore dell'esecuzione contrattuale, eventualmente per il tramite dei referenti della struttura servita, verifica la corretta ed effettiva applicazione del CCNL di categoria e quali siano le condizioni migliorative previste rispetto ad esso, anche attraverso apposite interviste al personale addetto alle pulizie.
d) CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o piu' dei seguenti criteri e sub-criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio complessivo:


1. CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI LUNGO IL CICLO DI VITA
DEL SERVIZIO OFFERTO
Sono assegnati punteggi agli offerenti che si impegnano ad ottenere adeguati livelli di igiene tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli impatti ambientali del servizio in base all'approccio lungo il ciclo di vita, avendo riguardo di rispettare uno o piu' dei seguenti requisiti ambientali:
a. uso di detergenti in possesso del marchio di qualita' ecologica Ecolabel UE o di altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024 con imballaggi in plastica riciclata con contenuto di riciclato:

• almeno pari al 30% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio;
• tra il 50% e l'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio;
• maggiore dell'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio.

b. uso di detergenti per le pulizie ordinarie in possesso marchio di qualita' ecologica Ecolabel UE o di altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024 privi di fragranze;
c. se prevista la fornitura di prodotti in carta tessuto nel capitolato tecnico: fornitura di tutti i prodotti in carta tessuto costituiti da polpa non sbiancata, oltre che in possesso del marchio di qualita' ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma UNI EN ISO 14024;
d. uso esclusivo di elementi tessili in microfibra in possesso del marchio di qualita' ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma UNI EN ISO 14024;
e. adozione di tecniche di pulizia e sanificazione innovative che, garantendo almeno la medesima efficacia in termini di igiene e qualita' microbiologica, siano contestualmente migliori anche dal punto di vista ambientale. Per ottenere il punteggio premiante, deve essere dimostrata:

• la maggiore efficacia (vale a dire la capacita' di assicurare un adeguato livello di qualita' microbiologica in relazione alle specificita' dell'ambiente da trattare e, di conseguenza, un adeguato livello di igiene) di tali tecniche rispetto a quelle tradizionali per il tramite di pubblicazioni scientifiche;
• la capacita' di ridurre gli impatti ambientali rispetto alle tecniche di pulizia e sanificazione tradizionali, tramite la presentazione di uno studio di Life Cycle Assessment comparativo conforme alle norme tecniche UNI EN ISO 14040 - 14044 (punti P);

f. uso di prodotti con una certificazione sull'impronta climatica UNI EN ISO/TS 14067, e/o uso di prodotti fabbricati da aziende con la certificazione SA 8000;
g. Sono assegnati ulteriori punti in base a tali casistiche:

• erogazione di un servizio di pulizia con operazioni esclusivamente manuali: punti

H;
• pulizie parzialmente manuali, a seconda delle seguenti caratteristiche ambientali delle macchine che si intendono impiegare:
• presenza di parti in plastica (telai ed altri componenti delle macchine) riciclata almeno per il 15% rispetto al peso totale della plastica (sono assegnati punti A alle macchine che presentano questa caratteristica);
• presenza di sistemi di controllo/monitoraggio e/o riduzione dei consumi energetici: tecnologia per batterie e caricabatteria a maggiore efficienza; monitoraggio dei consumi e/o delle ricariche; modalita' "ECO" (sono assegnati punti B alle macchine che presentano questi sistemi);
• presenza di sistemi di controllo per la riduzione dei consumi idrici (sono assegnati punti C alle macchine che presentano questi sistemi);
• presenza di sistemi di dosaggio detergente a bordo macchina (sono assegnati punti D alle macchine che presentano questi sistemi);
• emissioni acustiche (pressione sonora), rilevate in base della norma UNI EN ISO 3744, inferiori ai 70 dB(A) (sono assegnati punti E alle macchine che presentano minori emissioni acustiche).

Al fine di non generare una selezione avversa, la somma dei punteggi attribuiti alle caratteristiche delle macchine e' valutata cumulativamente per consentire alle pulizie manuali di rimanere competitive, specie nel caso in cui il cantiere si adatti anche ad essere gestito senza l'uso di macchine. In tal caso la sommatoria del punteggio attribuibile alle macchine dovra' essere inferiore o al massimo uguale ai punti che vengono attribuiti nel caso di offerta ad erogare un servizio di pulizia esclusivamente manuale (vale a dire (A + B +C+D+E) ≤ H).
Verifica: sottoscrizione degli impegni assunti. Per il sub criterio
a) indicare la denominazione o la ragione sociale del o dei produttori ed il nome commerciale dei detergenti con gli imballaggi primari riciclati riportando la quota di riciclato (da dimostrare con un'etichetta quale Remade in Italy o Plastica Seconda Vita o equivalenti, nell'ambito di quanto previsto all'art. 69 del D.lgs. 50/2016) e la quota, su base semestrale, di detergenti con tali caratteristiche che verranno usati rispetto al quantitativo dei detergenti totale. Sub criterio b) indicare la denominazione o la ragione sociale del o dei produttori e il nome commerciale del o dei prodotti, allegando la scheda tecnica da cui si evinca l'assenza di fragranze. Sub criterio c) indicare la denominazione sociale del o dei produttori e il nome commerciale del o dei prodotti, allegando le schede tecniche o l'eventuale immagine del prodotto con relativo imballaggio da cui risultino evidenti ed attestate le caratteristiche previste nel criterio. Sub criterio d) indicare la denominazione sociale del o dei produttori ed il nome commerciale dei prodotti e l'etichetta ambientale posseduta. Sub criterio e) descrivere le tecniche pulizia e le relative caratteristiche innovative, allegando le pubblicazioni scientifiche che riportino i risultati degli studi effettuati, da cui risulti la maggiore efficacia nell'ottenimento di un adeguato livello di qualita' microbiologica e, almeno, la sintesi dello studio di LCA comparativo effettuato, da cui si evinca il plusvalore dal punto di vista ambientale. Sub criterio f) indicare denominazione sociale del o dei produttori e nome commerciale del o dei prodotti e le etichette ambientali o sociali conformi all'art. 69 del D.lgs. n. 50/2016 possedute. Sub criterio g) dichiarare gli impegni assunti con le informazioni pertinenti. A tale riguardo, devono essere indicati il numero ed il tipo di macchine impiegate, la denominazione sociale del produttore e il relativo modello (oltre che i tempi di utilizzo al mese di ciascuna macchina nel cantiere di destinazione del servizio ed i tempi di utilizzo al mese per un metro quadro-tipo ovvero in riferimento alle aree omogenee piu' rappresentative)(8). Nel caso di impegno ad offrire servizi parzialmente manuali sono oggetto di valutazione, per quanto riguarda le macchine, le caratteristiche indicate nelle schede tecniche che devono essere allegate in offerta.
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(8) La stazione appaltante, per consentire agli offerenti di stimare il monte ore uomo, l'eventuale monte ore macchinari, il quantitativo di prodotti da impiegare, anche in funzione di una corretta quantificazione dell'offerta economica, mette a disposizione le informazioni pertinenti. Nel caso di esecuzione del servizio presso edifici, e' necessario fornire, in particolare, le planimetrie dei locali per consentire il calcolo della superficie totale delle aree con esigenze procedurali per l'igiene omogenee e indicare il numero di arredi, porte, vetri ed altri accessori presenti nei vari locali. E' altresi' utile consentire un sopralluogo preliminarmente per far verificare anche lo stato degli ambienti ed i relativi tipi di materiali di rivestimento e per poter prendere visione dei locali nei quali stipare le attrezzature ed i prodotti.

Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica la rispondenza degli impegni assunti con sopralluoghi in cantiere ed attraverso la documentazione pertinente che l'aggiudicatario fornisce prontamente per assicurare l'efficacia e l'efficienza delle verifiche.


2. ECOLABEL (UE) PER I SERVIZI DI PULIZIA, ADOZIONE DI SISTEMI
DI GESTIONE AMBIENTALE
Sub criterio A) Si assegnano punti tecnici pari a X nel caso di impegno a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia.
Sub criterio B) Si assegnano punti tecnici pari a Y > X nel caso di impegno a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia che abbia ottenuto la licenza Ecolabel (UE) con un punteggio almeno pari a 26 punti.
Se non previsto come criterio di selezione dei candidati: Sub criterio C) Si assegnano punti tecnici pari a J = X/2 nel caso in cui l'azienda sia in possesso della registrazione EMAS, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit di cui al Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attivita' di pulizia o sanificazione o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35).
Verifica: Sub criterio A) Allegare la licenza d'uso del marchio Ecolabel (UE) o, come nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, le licenze possedute dalle diverse imprese e specificare le caratteristiche che identificano la contabilita' separata attuata (ad esempio, una particolare dicitura nelle fatture d'acquisto dei prodotti). Indicare altresi' i requisiti opzionali sottoscritti per l'ottenimento dell'Ecolabel. Tali requisiti dovranno caratterizzare anche il servizio reso e potranno essere sottoposti a verifica da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. In sede di proposta di aggiudicazione devono essere altresi' forniti, se richiesti, i nominativi del personale che eseguira' il servizio, poiche' entro il primo mese di decorrenza del servizio l'amministrazione aggiudicatrice potra' accertarsi, nei modi ritenuti piu' appropriati, della formazione che il personale ha ricevuto, anche relativa agli aspetti ambientali, prevista dall'Ecolabel (UE).
Sub criterio B) oltre a quanto previsto nel sub criterio A), allegare il documento "Verification Form" inviato all'ISPRA e al Comitato Ecolabel Ecoaudit (o equivalenti organismi, se la licenza e' stata ottenuta in diverso Stato Membro), da cui evincere i criteri opzionali sottoscritti dal richiedente sulla base dei quali ha raggiunto il punteggio minimo di 26 punti.
Sub criterio C) indicare il numero di registrazione EMAS oppure allegare la certificazione UNI EN ISO 14001 posseduta, che deve essere in corso di validita'.


3. CRITERIO SOCIALE

Punti tecnici sono assegnati nel caso in cui sia assicurato l'impegno ad attuare e a far efficacemente verificare le misure per il benessere organizzativo tra cui, a titolo esemplificativo: la concessione di un tempo adeguato per effettuare le attivita' assegnate; la definizione e l'attuazione di un piano di turnazione che tenga conto di rispettare le esigenze individuali e del lavoro; la previsione di premi di produttivita', ecc.
Punti tecnici sono assegnati in base alla coerenza complessiva, all'accuratezza e alla significativita' delle misure di benessere organizzativo descritte e delle relative modalita' di verifica proposte.
Verifica: Descrizione delle misure per il benessere organizzativo e delle relative modalita' di verifica.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Abrogazioni e norme finali
Allegato 1 - Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione
Allegato 2 - Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (2)

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