Articolo Normativa

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 6/7/2020

Riparto delle risorse per interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016, del 18 gennaio 2017 e del 21 agosto 2017 e definizione dei criteri per il finanziamento degli interventi e le modalita' attuative e di monitoraggio del programma di ricostruzione post-sisma (100 milioni), ai sensi delle delibere Cipe n. 127/2017 del 22 dicembre 2017 e n. 55/2019 del 24 luglio 2019

Allegato 3

Interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi 2016/2017

Interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi 2016/2017

1. Criteri per il finanziamento degli interventi: erogazione del finanziamento statale.
1.1 Ferma restando l'articolazione temporale di utilizzo delle risorse di cui al punto 3.1 della delibera CIPE n. 127/2017 (che prevede una disponibilita' di 10 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023) i fondi di cui all'art. 3 lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457 saranno messi a disposizione da Cassa depositi e prestiti, sui rispettivi conti correnti vincolati con specifica destinazione che saranno accesi da ciascuna regione presso le rispettive tesorerie, a seguito di comunicazione della Direzione generale per la condizione abitativa, secondo le seguenti modalita':
1.1.1 30% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione, entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente decreto;
1.1.2 30% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione, entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte della regione dell'avvenuto avanzamento dei programmi finanziati nell'ambito regionale, per un importo medio pari al 25% del finanziamento complessivo. Detto trasferimento e' effettuato a seguito della trasmissione dei report di monitoraggio di cui al successivo punto 2. La Direzione generale per la condizione abitativa non procedera' al trasferimento di risorse qualora non siano state comunicate, entro i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del presente decreto, le modalita' attuative degli interventi approvati e di trasferimento delle risorse statali;
1.1.3 20% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte della regione dell'avvenuto avanzamento dei programmi finanziati con il presente decreto, per un importo medio pari al 55% del finanziamento complessivo. Detto trasferimento e' effettuato a seguito della trasmissione dei report di monitoraggio di cui al successivo punto 2;
1.1.4 20% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte della regione dell'avvenuto avanzamento dei programmi finanziati con il presente decreto, per un importo medio pari al 75% del finanziamento complessivo. Detto trasferimento e' effettuato a seguito della trasmissione dei report di monitoraggio di cui al successivo punto 2. La quota di finanziamento sara' decurtata della quota di finanziamento statale relativa ai programmi non avviati.
1.2 Ultimati uno o piu' interventi, eventuali residui e/o economie, accertate in fase di collaudo dalla relazione acclarante Stato-Soggetto beneficiario del finanziamento pubblico, saranno riprogrammate dalla regione per la realizzazione di programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica, nel rispetto delle finalita' di cui punto 2.1 lettera a) punto 4) della delibera CIPE n. 127/2017, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa.
2. Monitoraggio del programma.
2.1 In attuazione del punto 7 della delibera CIPE n. 127/2017, le regioni ed i soggetti attuatori beneficiari del finanziamento statale si impegnano ad adempiere alla reportistica di monitoraggio dalla data della comunicazione regionale di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente decreto e sino alla ultimazione e collaudo degli interventi.
2.2 Il monitoraggio e' costituito:
2.2.1 da una «reportistica semestrale» contenente, come previsto al citato punto 7 della delibera CIPE 127/2017 «gli elementi conoscitivi sullo stato di avanzamento degli interventi e sugli obiettivi fisici raggiunti» da inviare da parte delle regioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, con riferimento a tutti gli interventi finanziati in ciascun ambito regionale, con cadenza semestrale entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, da aggiornare contestualmente alle richieste di erogazione delle risorse statali di cui al precedente punto 1. La «reportistica semestrale», utilizzando dei format unitari che saranno forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la condizione abitativa, illustra per ciascuna programma regionale l'avanzamento dell'attuazione degli interventi in esso previsti sin dalle fasi progettuali, nonche' l'avanzamento dei lavori e delle liquidazioni operate con le risorse statali erogate. Nell'ambito della reportistica semestrale sono trasmessi anche gli atti sottoscritti che vincolano i soggetti proponenti (con gli estremi della pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione regionale degli stessi) e per ciascun intervento un report sintetico volto ad illustrare le caratteristiche del progetto o dei progetti definitivi approvati, con specifico riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 4), 6), 7), 8) e 9) del punto 2.1 lettera a) della delibera CIPE n. 127/2017.
2.2.2 da una «reportistica specialistica» per la divulgazione dei risultati raggiunti con la realizzazione degli interventi, da presentare da parte delle regioni contestualmente alle richieste di erogazione delle risorse statali di cui al precedente punto 1 e, successivamente, all'avvenuta ultimazione degli interventi ricompresi nell'ambito regionale. Tale reportistica riguarda in dettaglio il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 4), 6), 7), 8) e 9) del punto 2.1 lettera a) della delibera CIPE n. 127/2017 e sara' resa accessibile sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora nell'ambito regionale siano previste piu' proposte di intervento, la reportistica specialistica puo' essere limitata al programma ritenuto dalla regione piu' significativo tra quelli ammessi a finanziamento.
2.3 All'avvenuto completo collaudo degli interventi ammessi a finanziamento, ciascuna regione comunica le risultanze degli accertamenti riguardanti le eventuali economie e residui, con la quantificazione dell'importo da riprogrammare con le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto.
2.4 La predetta «reportistica» sara' pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, delle regioni e dei soggetti proponenti per realizzare la massima trasparenza sull'avanzamento degli interventi e sulla qualita' dei contenuti tecnici delle proposte e in modo da diffondere i risultati raggiunti tra i soggetti che operano nel settore.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 -
Articolo 2 -
Articolo 3 -
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